Corte costituzionale

Sentenza n. 217/2020

Corte cost., sent. 20 ottobre 2020, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/2020
Data di deposito
20 ottobre 2020
Data di decisione
23 settembre 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:217

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 25, legge della Regione Lazio n. 13 del 28 dicembre 2018
  • art. 9, legge della Regione Lazio n. 13 del 28 dicembre 2018
  • art. 9, comma 2, legge della Regione Lazio n. 13 del 28 dicembre 2018
  • art. 19, legge della Regione Lazio n. 13 del 28 dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 43006

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., l'art. 4, comma 25, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che autorizza una spesa - per complessivi 500.000 euro in tre anni - per la realizzazione di hub per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria, con particolare riguardo alla situazione emergenziale che insiste nell'area del Comune di Anagni. La disposizione impugnata - intervenendo direttamente su un oggetto rientrante nella programmazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e nelle competenze del commissario ad acta , cui solo spetta la scelta dell'apertura di nuove strutture sanitarie in base al programma operativo relativo al triennio 2016-2018 - vìola il principio di leale collaborazione, il quale esige che la Regione non interferisca con lo svolgimento delle funzioni del commissario e non ostacoli il perseguimento degli obiettivi del piano di rientro. Né la previsione formale di una clausola di salvaguardia possiede un reale significato normativo, poiché in evidente contrasto con la puntuale autorizzazione di spesa disposta con la stessa norma. ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020, n. 166 del 2020, n. 247 del 2019, n. 247 del 2018, n. 199 del 2018, n. 117 del 2018, n. 28 del 2013 e n. 242 del 1997 ).

Massima n. 43007

Va delimitato il thema decidendum del giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 9 della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, poiché, mentre l'epigrafe del ricorso menziona genericamente l'art. 9, e nello svolgimento del motivo vengono riportati i commi da 2 a 5 dello stesso art. 9, la censura viene argomentata, in realtà, con riferimento alla specifica norma contenuta nel comma 2, non essendo alcuna doglianza rivolta agli altri commi, e pertanto oggetto di impugnazione deve considerarsi solo quest'ultimo comma.

Massima n. 43008

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120, secondo comma, l'art. 9, comma 2, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che consente una definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario, consistente nel pagamento, da parte delle strutture sanitarie private, di un terzo della sanzione amministrativa irrogata. La disposizione impugnata dal Governo estende, rispetto a quelle previste dal commissario per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, la portata delle sanzioni interessate dalla riduzione e modifica sensibilmente la sua misura, in violazione del principio di leale collaborazione, in quanto interviene su un oggetto sottratto all'autonomia regionale, sovrapponendosi con le competenze del commissario previste dal programma operativo 2016-2018. A ciò consegue l'inapplicabilità anche dei commi 3 e 4 dello stesso art. 9, che dettano norme strettamente collegate al comma 2.

Massima n. 43009

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, non è pertinente l'invocazione del parametro interposto, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché quest'ultima norma è applicabile solo per il caso di assenza di leggi regionali in materia, mentre nella Regione Lazio è esistente la legge regionale n. 21 del 2009, sul "Piano casa".

Massima n. 43010

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 19 della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che, nel recare l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Lazio n. 21 del 2009 ("Piano casa"), dispone che gli interventi di ampliamento ivi previsti sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia di cui all'art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con i principi della legislazione statale di cui all'art. 5, comma 11, secondo periodo, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, in quanto le leggi regionali nell'ambito del "piano casa" non possono derogare alle norme statali, e all'art. 2- bis del d.P.R. n. 380 del 2001; al contrario la norma impugnata prevede una deroga che prescinde del tutto da una pianificazione attuativa e si collega solo ai titoli edilizi di cui all'art. 6 della legge reg. Lazio n. 21 del 2009. ( Precedente citato: sentenza n. 232 del 2005 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le leggi regionali possono derogare alle distanze fissate nel d.m. n. 1444 del 1968 solo a condizione che le deroghe siano recepite da strumenti urbanistici attuativi (funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio) e non riguardino singoli edifici, come previsto anche dall'art. 9, ultimo comma, dello stesso d.m. n. 1444 del 1968. ( Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017 e n. 231 del 2016 ).

Massima n. 43011

Accolta, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, rimangono assorbite le ulteriori questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Lazio n. 13 del 2018.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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