Corte costituzionale
Sentenza n. 189/2020
Corte cost., sent. 31 luglio 2020, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/2020
- Data di deposito
- 31 luglio 2020
- Data di decisione
- 6 luglio 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:189
Norme oggetto del giudizio
- art. 92, legge della Provincia autonoma di Trento n. 12 del 29 aprile 1983
- art. 18, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 27 agosto 1999
- art. 18, comma 1, bis, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 27 agosto 1999
- art. 18, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 27 agosto 1999
- art. 18, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 27 agosto 1999
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 103, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 97, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 42381
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983 e dell'art. 18 della legge prov. Trento n. 3 del 1999, che disciplinano il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati. La Corte dei conti rimettente, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento, può svolgere un controllo delle possibili illegittimità di voci di spesa connesse alla dedotta illegittimità costituzionale delle leggi che le hanno autorizzate, perché ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il giudizio di conformità non può avere esito positivo e, quindi, condurre alla parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque delle spese che su di essi gravano. ( Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2020, n. 146 del 2019, n. 138 del 2019, n. 101 del 2018, n. 89 del 2017 e n. 226 del 1976 ). Lo statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la relativa normativa di attuazione non derogano al regime del giudizio di parifica sul rendiconto, il quale non si differenzia dal giudizio sul rendiconto generale dello Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 72 del 2012 ).
Massima n. 42383
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza dei caratteri del giudizio incidentale, nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in sede di parifica del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento - dell'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983 e dell'art. 18 della legge prov. Trento n. 3 del 1999. Nel procedimento di parificazione si ravvisano tutte le condizioni necessarie per promuovere questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, quale modalità di accesso al sindacato di costituzionalità alternativa rispetto al ricorso in via principale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le condizioni che legittimano la Corte dei conti, in sede di giudizio di parifica, a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale sono le seguenti: a ) applicazione di parametri normativi; b ) giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte; c ) pieno contraddittorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2018 e n. 89 del 2017 ).
Massima n. 42384
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l ), e 119, primo comma, Cost., dell'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983, che disciplina il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati. Le argomentazioni del rimettente evidenziano come, ai fini della parificazione, le sole disposizioni rilevanti siano quelle che impongono di validare, per la determinazione del risultato di amministrazione e del sindacato di legittimità della spesa, le somme inerenti ai rimborsi erogati ai dipendenti coinvolti in procedimenti contabili conclusi con l'archiviazione o con pronunce in rito, consentendo così di circoscrivere il petitum a quella parte della legislazione in grado di condizionare direttamente la decisione del giudice a quo . Tale normativa va identificata nell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, nella parte in cui si riferisce ai dipendenti provinciali e al procedimento contabile, e non anche nella disposizione censurata. ( Precedente citato: sentenza n. 138 del 2019 ).
Massima n. 42385
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguato corredo motivazionale e difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l ), e 119, primo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige - dell'art. 18, commi 1- bis e 2, della legge prov. Trento n. 3 del 1999. Sebbene il petitum dell'ordinanza di rimessione investa l'intero contenuto dispositivo dell'art. 18, le argomentazioni e le censure del rimettente risultano riferite esclusivamente al primo comma dello stesso. Le questioni aventi ad oggetto le disposizioni dei successivi commi, oltre che sfornite di un adeguato corredo motivazionale, non soddisfano neppure il requisito della rilevanza nel giudizio a quo .
Massima n. 42386
È dichiarata inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost. - dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, che, nel recare l'interpretazione autentica dell'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983, dispone che il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati debba essere riconosciuto anche per le spese afferenti alle fasi preliminari dei citati giudizi e nei casi di archiviazione. Il parametro evocato non è funzionalmente correlato alla gestione della finanza pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018 ).
Massima n. 42387
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erroneità del parametro evocato, nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999 che, nel recare l'interpretazione autentica dell'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983, dispone che il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati debba essere riconosciuto anche per le spese afferenti alle fasi preliminari dei citati giudizi e nei casi di archiviazione. Il rimettente non avrebbe dovuto evocare il parametro di competenza anteriore alla modifica del Titolo V, Parte II, della Costituzione, posto che il riconoscimento in parola è stato introdotto nella disposizione censurata successivamente alla citata modifica costituzionale. In ogni caso, il parametro evocato ha codificato il limite del "diritto privato", limite rimasto fondamentalmente invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117 Cost. e analoghe considerazioni valgono con riferimento alle materie «giurisdizione e norme processuali» e «giustizia amministrativa». ( Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2013 e n. 282 del 2004 ).
Massima n. 42388
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa considerazione di competenze legislative conferite alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige dallo statuto speciale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999. Il rimettente ha assolto l'onere argomentativo su di esso gravante in ordine alle ragioni per le quali l'invocata norma costituzionale debba assumersi a parametro in luogo delle disposizioni dello statuto speciale, ritenendo che la disciplina censurata esuli dalla materia «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in quanto riconducibile, a suo avviso, alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. Secondo la giurisprudenza costituzionale l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 limita l'applicabilità dell'art. 117 Cost., nel testo introdotto da quest'ultima legge, alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie. Laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il giudice rimettente, non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo Statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio principale, e dallo spiegare in quale rapporto esse si trovino con l'invocato parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., illustrando le ragioni per le quali tale ultima norma costituzionale dovrebbe assumersi a parametro in luogo delle previsioni contenute nello statuto speciale. ( Precedente citato: sentenza n. 52 del 2017 ).
Massima n. 42389
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l ), e 119, primo comma, Cost., dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, che, nel recare l'interpretazione autentica dell'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983, dispone che il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati debba essere riconosciuto anche per le spese afferenti alle fasi preliminari dei citati giudizi e nei casi di archiviazione. In quanto volta a soddisfare esigenze, di sicuro rilievo pubblicistico, attinenti all'organizzazione dell'amministrazione provinciale, secondo criteri di efficienza e qualità dei servizi, la disciplina provinciale in esame appare espressione della competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e del personale», di cui all'art. 8, n. 1, dello statuto speciale, e non di quelle, evocate dal rimettente, attribuite in via esclusiva al legislatore statale. Ciò impedisce, altresì, di ravvisare sia la lesione del principio di uguaglianza - la cui violazione viene ammissibilmente dedotta dal giudice a quo in correlazione allo scopo, insito nelle materie di competenza esclusiva statale e segnatamente in quella dell'ordinamento civile, di garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale e non quale limite interno alla competenza provinciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia -, sia la lesione dei principi in materia di equilibri di bilancio, in mancanza di censure attinenti al difetto di copertura degli oneri di spesa ad esso connessi. Infine, la disciplina provinciale in esame non interferisce con la competenza della Corte dei conti in ordine all'accertamento dell' an della liquidazione delle spese nell'ambito del giudizio contabile e del successivo rimborso al dipendente, posto che essa si limita a regolare alcuni aspetti del rapporto di servizio fra l'amministrazione provinciale e il dipendente coinvolto in un procedimento concluso senza accertamento di responsabilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 19 del 2014 e n. 371 del 1998 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione in riferimento a parametri diversi da quelli finanziari, evocati in correlazione funzionale con i primi, ove si traducano immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata. ( Precedente citato: sentenza n. 196 del 2018 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del trattamento giuridico e economico dei dipendenti pubblici, anche delle Regioni e delle Province autonome, va ricondotta, per i profili privatizzati del rapporto, alla materia dell'ordinamento civile e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. I profili "pubblicistico-organizzativi" ad esso afferenti rientrano, invece, nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi nella competenza legislativa residuale delle Regioni prevista dall'art. 117, quarto comma, Cost. Infine, la disciplina della responsabilità amministrativa, nella quale i profili sostanziali della stessa sono strettamente intrecciati con i poteri del giudice chiamato ad accertarla, è materia di competenza dello Stato e non rientra tra le attribuzioni regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2020, n. 25 del 2020, n. 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 337 del 2009, n. 200 del 2008, n. 184 del 2007 e n. 345 del 2004 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1-bis e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, sollevata in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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