Corte costituzionale
Ordinanza n. 2/2020
Corte cost., ord. 3 gennaio 2020, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 2/2020
- Data di deposito
- 3 gennaio 2020
- Data di decisione
- 4 dicembre 2019
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 1, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 14, legge n. 890 del 20 novembre 1982
- art. 1, comma 161, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 41009
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973, 14 della legge n. 890 del 1982 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. Il rimettente ha dato conto con motivazione sintetica, ma non implausibile, delle ragioni che inducono a fare applicazione delle disposizioni censurate.
Massima n. 41782
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973, 14 della legge n. 890 del 1982 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, censurati dalla Commissione tributaria regionale della Campania, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 11 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). Questioni analoghe sono già state dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, dalla sentenza n. 175 del 2018 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 104 del 2019, sul rilievo che nella notificazione diretta vi è un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il "limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica, fermo restando che la mancanza, in concreto, di "effettiva conoscenza" dell'atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. Né l'aggiuntiva evocazione nell'odierna ordinanza degli artt. 23, 97 e 11 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, offre elementi per una diversa valutazione delle questioni. ( Precedenti citati: sentenza n. 175 del 2018 e ordinanza n. 104 del 2019 ). Il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 90 del 2018, n. 281 del 2011 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), e dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 11 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Commissione tributaria regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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