Corte costituzionale
Ordinanza n. 184/2020
Corte cost., ord. 30 luglio 2020, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 184/2020
- Data di deposito
- 30 luglio 2020
- Data di decisione
- 22 luglio 2020
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 656, comma 9, lett. a), codice di procedura penale
- art. 4-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 1, comma 6, lett. b), legge n. 3 del 9 gennaio 2019
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 43308
È ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame, alla luce del mutato contesto normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. terza penale, e dal GUP presso il Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., come integrato dall'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975, a sua volta modificato dall'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui ha inserito i delitti contro la pubblica amministrazione - e, segnatamente, quelli di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. - nell'elenco di quelli "ostativi" ai sensi dell'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit., così determinando il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi della norma censurata, senza prevedere l'applicabilità della modifica normativa ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore, nonché delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. terza penale, dal Tribunale di Lagonegro e dal GUP presso il Tribunale di Belluno in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit. il riferimento ai delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 318 e 319 cod. pen. La sopraggiunta sentenza n. 32 del 2020 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del censurato art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975 si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento, tra l'altro, alla disciplina del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. Poiché le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nell'ambito di incidenti di esecuzione promossi da condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, spetta ai rimettenti valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. ( Precedente citato: ordinanza n. 49 del 2020 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale spetta al rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. ( Precedenti citati: ordinanze n. 49 del 2020, n. 182 del 2019, n. 154 del 2018 e n. 26 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 luglio 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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