Corte costituzionale

Sentenza n. 80/2019

Corte cost., sent. 9 aprile 2019, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/2019
Data di deposito
9 aprile 2019
Data di decisione
7 marzo 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:80

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 41086

Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 7 CEDU. Prima ancora dal risultare pressoché integralmente superate dalla sopravvenuta sentenza n. 22 del 2018, le questioni sono comunque prive di rilevanza, in quanto il provvedimento avverso cui è proposto ricorso nel giudizio a quo concerne il diniego del rilascio di una patente di guida, e non già la revoca prefettizia della patente, prevista dal comma censurato nei confronti dei condannati per alcuni reati in materia di stupefacenti. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 120, comma 2, cod. strada, nella parte in cui prevedeva l'automaticità della revoca prefettizia della patente in caso di condanna successiva al rilascio, e non fondata l'ulteriore questione relativa all'applicabilità della revoca a persone condannate per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009; sentenza n. 281 del 2013 ).

Massima n. 41087

Le norme della CEDU possono essere evocate come parametro interposto per denunciare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., mentre è improprio il richiamo all'art. 11 Cost., non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme della Convenzione, alcuna limitazione della sovranità nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2013, n. 80 del 2011, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007 ).

Massima n. 41088

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU, per lesione del principio di irretroattività delle sanzioni sostanzialmente penali sancito dalla evocata norma convenzionale - dell'art. 120, comma 1, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui comporta il diniego della patente di guida anche per reati, in materia di stupefacenti, commessi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 94 del 2009. Al pari della revoca, anche il diniego di rilascio del titolo di guida non ha natura sanzionatoria né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì rappresenta la constatazione dell'insussistenza originaria (o sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. Escluso che detta condizione ostativa abbia natura sanzionatoria o comunque afflittiva, risulta non pertinente l'evocazione della giurisprudenza della Corte EDU sui criteri per l'attribuibilità di natura sostanzialmente penale a "sanzioni" non formalmente tali; mentre il diniego della patente anche per reati commessi anteriormente alla novella del 2009 attiene al piano degli effetti riconducibili all'applicazione ratione temporis della norma censurata. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018 ).

Massima n. 41089

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3 e (con evocazione generica) 25 e 111 Cost. - nella parte in cui prevede il diniego della patente di guida come conseguenza automatica della condanna per i reati in materia di stupefacenti ivi indicati. Al diniego del titolo abilitativo non sono riferibili le ragioni che hanno comportato il superamento (ad opera della sentenza n. 22 del 2018) dell'automatismo della revoca prefettizia. A differenza di questa, il diniego riflette infatti una condizione ostativa che opera a monte del conseguimento del titolo e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato; inoltre, nel caso del diniego non ricorre la contraddizione - presente nel caso della revoca - tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato; infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché la diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo ( ex artt. 178 e 179 cod. pen.), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018, che ha rimosso l'automatismo della revoca prefettizia della patente, dichiarando in parte qua costituzionalmente illegittimo il comma 2 dello stesso art. 120 cod. strada ).

Massima n. 41090

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento all'art. 16 Cost. - nella parte in cui prevede il diniego della patente di guida ai condannati per i reati in materia di stupefacenti ivi indicati. Il parametro evocato non è pertinente, poiché la libertà di circolare non comporta, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 1962 e n. 274 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost., sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU, e in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Torino, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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