Corte costituzionale

Sentenza n. 78/2019

Corte cost., sent. 9 aprile 2019, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/2019
Data di deposito
9 aprile 2019
Data di decisione
6 marzo 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, legge n. 240 del 30 dicembre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 42193

È dichiarato inammissibile, per tardività, l'intervento ad opponendum nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 18, comma 1, lett. b ), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010. L'atto di intervento è stato depositato oltre il termine - previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, il quale, secondo costante giurisprudenza costituzionale, deve ritenersi perentorio e non ordinatorio. (Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2018, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009 e n. 215 del 2009).

Massima n. 42194

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 18, comma 1, lett. b ), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010, non sono ammissibili le deduzioni svolte dall'Università degli studi di Catania, in ordine alla denunciata violazione degli artt. 2, 4, 29, 30, 31 e 51 Cost., in quanto volte ad estendere il thema decidendum definito dall'ordinanza di rimessione. L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rinvio; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo , sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018, n. 120 del 2018, n. 27 del 2018, n. 4 del 2018, n. 251 del 2017, n. 250 del 2017, n. 35 del 2017 e n. 29 del 2017 ).

Massima n. 42195

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa sperimentazione di un'interpretazione conforme ai principi costituzionali, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 18, comma 1, lett. b ), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010. Il rimettente dà atto dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la disposizione censurata deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, ma ritiene che alla manifesta irragionevolezza della lacuna normativa non si possa ovviare in via interpretativa, in considerazione della sua tassatività. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il fatto che il giudice a quo abbia consapevolmente reputato che il tenore letterale della disposizione censurata imponga un'interpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione, non è ragione di inammissibilità, dato che la verifica dell'esistenza e della legittimità di interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter fare proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2018, n. 194 del 2017, n. 69 del 2017, n. 53 del 2017, n. 42 del 2017, n. 95 del 2016 e n. 221 del 2015 ).

Massima n. 42196

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 18, comma 1, lett. b ), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori universitari - il rapporto di coniugio con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo. Premesso che le previste situazioni di rigida incandidabilità degli aspiranti alla chiamata sono espressione di un bilanciamento fra il diritto di ogni cittadino a partecipare ai concorsi universitari e le ragioni dell'imparzialità, che è tutto improntato alla prevalenza di tali ragioni, la mancata inclusione del coniugio non è irragionevole, atteso che il vincolo matrimoniale pone a fronte dell'imparzialità non soltanto il diritto a partecipare ai concorsi, ma anche le molteplici ragioni dell'unità familiare, esse stesse costituzionalmente tutelate. Rispetto a queste ultime, appare più aderente un bilanciamento che affidi la finalità di garantire l'imparzialità, la trasparenza e la parità di trattamento nelle procedure selettive a meccanismi meno gravosi, attinenti ai componenti degli organi cui è rimessa la valutazione dei candidati, attraverso l'operatività dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51 cod. proc. civ.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento di Dario Francia;

2) dichiara non fondate la questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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