Corte costituzionale

Sentenza n. 57/2019

Corte cost., sent. 20 marzo 2019, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/2019
Data di deposito
20 marzo 2019
Data di decisione
23 gennaio 2019
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:57

Parametri

Massime

Massima n. 41668

Nei giudizi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni o dalle Province autonome, unico legittimato a rappresentare lo Stato è il Presidente del Consiglio dei ministri. ( Precedente citato: sentenza n. 198 del 2017 ).

Massima n. 41669

Nel conflitto di attribuzione tra enti è ammissibile l'impugnazione di condotte omissive, laddove queste ultime siano realmente idonee a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni costituzionali ( Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2017, n. 276 del 2007, n. 187 del 1984 e, nello stesso senso, n. 111 del 1976 ).

Massima n. 41670

Nel conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione Umbria avverso il silenzio serbato dai soggetti a cui era indirizzata la nota del 13 febbraio 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per la pendenza di un giudizio dinanzi all'autorità giurisdizionale avente ad oggetto lo stesso silenzio dell'Amministrazione. A prescindere dalla natura dell'atto necessario a soddisfare le pretese regionali e della competenza al riguardo del giudice comune - ricorre nella specie il tono costituzionale, venendo in questione una presunta lesione delle competenze regionali. ( Precedente citato : sentenza n. 260 del 2016 ).

Massima n. 41671

Nel conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Umbria avverso il silenzio serbato dai soggetti a cui era indirizzata la nota del 13 febbraio 2017, la questione promossa in riferimento all'art. 136 Cost. (per violazione del "giudicato costituzionale" della sentenza n. 13 del 2017) assume priorità logico-giuridica rispetto alle restanti censure. Il giudicato costituzionale e la relativa violazione dell'art. 136 Cost. rilevano anche in sede di conflitto di attribuzione tra enti.

Massima n. 41672

È dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso all'Agenzia per la coesione territoriale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), e al Dipartimento per le politiche di coesione, serbare il silenzio sulla nota della Regione Umbria del 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, omettendo così di avviare e concludere in tempi ragionevoli, e in accordo con la controparte, il procedimento mirante a quantificare le spettanze regionali e le modalità della loro soddisfazione, relative alla riprogrammazione delle risorse nazionali già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9- sexies, del d.l. n. 78 del 2015, contenuta nella sentenza n. 13 del 2017, ha fatto venir meno il fondamento legislativo del silenzio serbato dallo Stato sulla domanda regionale di restituzione delle risorse, con conseguente violazione del giudicato costituzionale ai sensi dell'art. 136 Cost. Non risponde inoltre al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 117 Cost., il comportamento tenuto dallo Stato, che, pur consapevole degli effetti della sentenza citata, serba il silenzio sulla nota, non dando seguito ad alcuna concreta iniziativa per venir incontro alle esigenze regionali. Secondo la giurisprudenza costituzionale, è fondato il conflitto di attribuzione tra enti anche quando il fondamento legislativo dell'atto impugnato sia venuto meno a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale. ( Precedente citato : sentenza n. 103 del 2016 ). Sulla norma contenuta nell'art. 136 Cost. poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima, senza possibilità di compressioni od incrinature nella sua rigida applicazione ( Precedente citato : sentenze n. 169 del 2015 e n. 73 del 1963 ). L'efficacia preclusiva del giudicato opera nei confronti del legislatore e riguarda ogni disposizione che intenda mantenere in piedi o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, ovvero che ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. ( Precedente citato : sentenze n. 5 del 2017, n. 72 del 2013 e n. 350 del 2010 ). Il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche se la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. ( Precedenti citati : sentenze n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966 ).

Massima n. 41673

Accolto, per violazione degli artt. 5, 117 e 136 Cost., il conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Umbria contro il silenzio serbato dallo Stato sulla nota regionale del 13 febbraio 2017, sono assorbite le restanti censure riferite agli artt. 3, 11, 97, 117, 118, 119 Cost., anche in riferimento agli artt. 175 e 176 TFUE, alla decisione della Commissione europea 28 agosto 2014, C(6163), all'accordo Stato-Regioni 3 novembre 2011, nonché agli artt. 6 e 13 della CEDU e al principio del legittimo affidamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava allo Stato, e per esso all'Agenzia per la coesione territoriale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), e al Dipartimento per le politiche di coesione, serbare il silenzio sulla nota della Regione Umbria del 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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