Corte costituzionale

Sentenza n. 271/2019

Corte cost., sent. 13 dicembre 2019, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/2019
Data di deposito
13 dicembre 2019
Data di decisione
5 novembre 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:271

Norme oggetto del giudizio

  • art. 120, comma 2, bis, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 204, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40927

Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm. L'intervenuta abrogazione, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, della norma censurata, ad opera dell'art. 1, comma 22, lett. a ), del d.l. n. 32 del 2019, non incide sulla rilevanza delle questioni poiché, ai sensi del successivo comma 23, la nuova disciplina si applica ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, quindi, non riguarda i processi a quibus .

Massima n. 41783

Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm., nella parte in cui onera l'impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara (primo periodo), a pena di preclusione della facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale (secondo periodo). Il rimettente, adito con due speculari giudizi (uno sull'aggiudicazione e l'altro sull'ammissione) motiva correttamente di dover fare applicazione della norma censurata per decidere sull'ammissibilità dei ricorsi.

Massima n. 41784

Non è implausibile la motivazione del rimettente sull'applicabilità ratione temporis della norma censurata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 204 e 220 del d.lgs. n. 50 del 2016, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm., avente ad oggetto le procedure di affidamento dei contratti pubblici. Il giudice a quo argomenta sulla ricorrenza del presupposto di operatività della pubblicazione del provvedimento di ammissione, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto, e sulla sussistenza di una controversia avente ad oggetto il possesso in capo all'aggiudicataria di un requisito tecnico-professionale richiesto a pena di esclusione.

Massima n. 41785

È dichiarata inammissibile, per contraddittorietà e perplessità delle censure, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - dell'art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm., nella parte in cui onera l'impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di impugnare nel termine decadenziale di trenta giorni il provvedimento che determina le ammissioni delle concorrenti all'esito della valutazione di requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (primo periodo), a pena di preclusione della facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale (secondo periodo). Il rimettente, deducendo che il rito "super speciale" previsto dalla norma censurata potrebbe avere un effetto dissuasivo delle controversie o, al contrario, un effetto moltiplicativo delle stesse, non compatibile con il principio di ragionevole durata del processo, non sviluppa ulteriormente la questione e prospetta una violazione alternativa ed opposta di differenti parametri costituzionali.

Massima n. 41813

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm., nella parte in cui onera l'impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di impugnare nel termine decadenziale di trenta giorni il provvedimento che determina le ammissioni delle concorrenti all'esito della valutazione di requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (primo periodo), a pena di preclusione della facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale (secondo periodo). L'onere imposto dal legislatore non può ritenersi irragionevole, né rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa, e neppure altera la struttura soggettiva della giurisdizione amministrativa, in quanto il concorrente vanta un interesse - strumentale o procedimentale, ma pur sempre proprio e personale - alla corretta formazione della platea dei soggetti partecipanti alla gara, poiché la maggiore o minore estensione di quella platea incide oggettivamente sulla chance di aggiudicazione. Il lamentato aggravio economico a carico della parte ricorrente - dovuto al cumulo dei contributi unificati - è, nell'argomentazione del rimettente, ancillare rispetto alla tesi principale, sicché, una volta ritenuta legittima l'emersione legislativa dell'interesse procedimentale alla corretta cristallizzazione della platea dei concorrenti, esso non mantiene un'autonoma forza logica. La giurisprudenza della Corte EDU segue direttrici ermeneutiche analoghe a quelle della Corte costituzionale in relazione al diritto di difesa e alla sua effettività, lasciando all'autonomia degli Stati membri un certo margine di apprezzamento nella configurazione del diritto di accesso a un tribunale e, in particolare, nella previsione di eventuali limiti, a condizione che siano posti per uno scopo legittimo, rispettino il principio di proporzionalità e non abbiano l'effetto di rendere impossibile od oltremodo difficile l'esercizio del diritto convenzionale.

Massima n. 41941

Se è vero che gli artt. 24, 103 e 113 Cost. hanno posto al centro della giurisdizione amministrativa l'interesse sostanziale al bene della vita, deve anche riconoscersi che attribuire rilevanza, in casi particolari, ad interessi strumentali può comportare un ampliamento della loro tutela attraverso una sua anticipazione, senza che ciò sia distonico rispetto ai citati precetti costituzionali, sempre che sussista un solido collegamento con l'interesse finale e non si tratti di un espediente per garantire la legalità in sé dell'azione amministrativa, anche al costo di alterare l'equilibrio del rapporto tra le parti proprio dei processi a carattere dispositivo. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm., è stato ritenuto che la scelta del legislatore di fare emergere, all'interno del procedimento di gara, un distinto interesse strumentale a contestare l'ammissione di altri concorrenti - imponendo all'impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici l'onere di impugnare, nel termine decadenziale di trenta giorni, il provvedimento che determina le ammissioni delle concorrenti all'esito della valutazione di requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, a pena di preclusione della facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure - non altera la struttura soggettiva della giurisdizione amministrativa e pertanto non è lesiva degli invocati parametri costituzionali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2-bis, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2-bis, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo n. 104 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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