Corte costituzionale
Sentenza n. 255/2019
Corte cost., sent. 5 dicembre 2019, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 255/2019
- Data di deposito
- 5 dicembre 2019
- Data di decisione
- 4 novembre 2019
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:255
Parametri
Massime
Massima n. 40877
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Molise nei confronti dello Stato, in relazione alla delibera del 7 dicembre 2018, con cui il Consiglio dei ministri ha nominato quale commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di interesse attuale e concreto, in ragione delle modifiche intervenute con l'art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018. Per pacifica giurisprudenza costituzionale, nel conflitto tra enti a rilevare è l'interesse all'accertamento del riparto costituzionale delle attribuzioni, il quale trae origine dall'esigenza di porre fine ad una situazione di incertezza in ordine a quest'ultimo. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2017, n. 260 del 2016 e n. 9 del 2013 ).
Massima n. 41891
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Molise nei confronti dello Stato, in relazione alla delibera del 7 dicembre 2018, con cui il Consiglio dei ministri ha nominato quale commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per asserita mancanza di tono costituzionale della censura, perché la delibera sarebbe espressione dell'esercizio del potere sostitutivo, di competenza esclusiva statale. La Regione si duole della menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali, derivante dal cattivo esercizio del potere sostitutivo, denunciando l'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge, integrante un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto. ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2018, n. 10 del 2017, n. 260 del 2016, n. 104 del 2016, n. 52 del 2013 e n. 90 del 2011 ). La disciplina, generale e astratta, del potere sostitutivo e delle sue modalità di esercizio può essere di per sé idonea a invadere le competenze costituzionali della Regione o a comprimere il principio di leale collaborazione, laddove non preveda adeguati meccanismi di raccordo con gli enti territoriali interessati. ( Precedente citato: sentenza n. 36 del 2018 ).
Massima n. 41892
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Molise, in relazione alla delibera del 7 dicembre 2018, con cui il Consiglio dei ministri ha nominato quale commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, non sussisteva, al momento dell'adozione della delibera, l'obbligo del Consiglio dei ministri di nominare commissario ad acta il Presidente della Giunta regionale. Da un lato, infatti, l'originario "titolo" di commissariamento della Regione Molise - l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007 - non si è "inalveato" all'interno della più "matura" e completa disciplina dei commissariamenti dettata dalla legge n. 191 del 2009, non avendo subito una sorta di "novazione"; dall'altro, la legge n. 232 del 2016 - che, con l'art. 1, comma 395, ha stabilito che le disposizioni relative all'incompatibilità tra incarichi istituzionali regionali e nomina a commissario ad acta (dettate dall'art. 1, comma 569, della legge n. 190 del 2014) non si applicano alle Regioni commissariate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007 - non può avere come conseguenza implicita ed automatica la reviviscenza delle norme in precedenza abrogate che prevedevano la nomina automatica del Presidente della Giunta quale commissario ad acta . Il ripristino di norme abrogate è un fatto eccezionale, ammesso solo se disposto dal legislatore in modo espresso, o comunque sia tramite l'abrogazione di norma a sua volta abrogatrice, mentre la legge n. 190 del 2014 non ha effettuato un intervento meramente abrogativo, bensì ha modificato la portata precettiva delle precedenti disposizioni. ( Precedente citato: sentenza n. 247 del 2019 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, fra le quali rientra l'abrogazione di «disposizioni meramente abrogatrici, perché l'unica finalità di tali norme consisterebbe nel rimuovere il precedente effetto abrogativo» e così facendo, in sostanza, il legislatore assume per relationem il contenuto normativo della legge precedentemente abrogata. ( Precedente citato: sentenza n. 13 del 2012 ).
Massima n. 41893
È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri, nominare con la delibera del 7 dicembre del 2018, il commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise. Non viola il principio di ragionevolezza e del buon andamento dell'amministrazione, né comprime le competenze legislative e amministrative regionali nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, la nomina di persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, in quanto, non vi è obbligo ex lege di nominare quest'ultimo commissario ad acta , e sussistono i presupposti per instaurare e mantenere il commissariamento della Regione. Il Consiglio dei ministri ha esercitato il proprio potere sostitutivo a seguito della valutazione della complessa inefficienza del sistema sanitario regionale, in quanto al dato positivo inerente alla capacità di assicurare i LEA non corrisponde un risultato positivo relativo al rientro dal disavanzo economico-finanziario. La scelta, inoltre, non determina alcuna interruzione del confronto fra struttura commissariale e amministrazione centrale, in quanto il costante confronto - svolto nel Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e nel Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza - permette che, nelle fasi di svolgimento del piano di rientro, le attribuzioni regionali ricevano adeguata rappresentazione e tutela. ( Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2019, n. 197 del 2019 e n. 51 del 2013 ).
Massima n. 41894
È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri, nominare con la delibera del 7 dicembre del 2018, il commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise. Non viola la disciplina costituzionale dell'esercizio dei poteri sostitutivi e del principio di leale collaborazione, né menoma le attribuzioni costituzionali della ricorrente, in materia di tutela della salute, la nomina di persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, in quanto, non vi è obbligo ex lege di nominare quest'ultimo commissario ad acta e il Governo si è conformato alla disciplina costituzionale, considerato che l'adozione, l'attuazione e l'esecuzione del piano di rientro e l'eventuale commissariamento sono espressioni di un'unica vicenda, caratterizzata da un costante confronto fra Governo e Regione, nella quale il secondo rappresenta l' extrema ratio , nel caso di specie vi è stato un costante confronto fra amministrazione centrale e regionale. Né sussiste un obbligo dell'acquisizione del previo parere, neanche nella generale disciplina sul potere sostitutivo, che prevede soltanto che la Regione venga sentita. Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel procedimento di nomina del commissario ad acta , le facoltà di audizione e partecipazione della Regione non si estendono all'individuazione nominativa del commissario e del subcommissario, la cui scelta spetta in via esclusiva al Governo. ( Precedente citato: sentenza n. 200 del 2019 ).
Massima n. 41895
È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri, nominare con la delibera del 7 dicembre del 2018, il commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise, persona diversa dal Presidente della Giunta regionale. Tenuto conto dell'esito del previgente assetto commissariale e della grave situazione del deficit regionale molisano, al momento dell'adozione della delibera contestata ben difficilmente si poteva ritenere sussistente quel coeso e consolidato quadro nel quale poter iscrivere un qualsivoglia "affidamento" circa la relativa "stabilizzazione" della posizione giuridica della Regione.
Massima n. 41896
È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri, nominare con la delibera del 7 dicembre del 2018, il commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise. Non viola gli artt. 81 e 97 Cost., in riferimento alle attribuzioni costituzionali riconosciute alla Regione, la scelta di persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, perché i maggiori oneri derivanti dalla nomina di un soggetto esterno all'amministrazione regionale sono una mera conseguenza di fatto dell'attivazione del potere sostitutivo, la cui disciplina stabilisce e (pre)determina gli oneri del relativo esercizio.
Massima n. 41897
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Molise - in riferimento all'art. 3 Cost., al principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nonché al principio di leale collaborazione e gli artt. 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. - avverso la delibera con cui il Consiglio dei ministri ha nominato commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise, persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, non è accolta la richiesta della Regione di prendere in esame la questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 1, comma 395, della legge n. 232 del 2016 e dell'art. 2, comma 84- bis , della legge n. 191 del 2009. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, è assorbente rilevare che dalle citate disposizioni non può ricavarsi la sussistenza della regola dell'incompatibilità tra il ruolo di commissario ad acta e la carica di Presidente della Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri nominare il commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise, con la delibera del 7 dicembre del 2018.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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