Corte costituzionale
Sentenza n. 247/2019
Corte cost., sent. 4 dicembre 2019, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 247/2019
- Data di deposito
- 4 dicembre 2019
- Data di decisione
- 22 ottobre 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 25-septies, decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018
- legge n. 136 del 17 dicembre 2018
Parametri
Massime
Massima n. 40855
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-septies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, che disciplina la procedura di commissariamento regionale correlata ai piani di rientro delle spese sanitarie. Alla stregua della composita evoluzione del quadro normativo in materia, può dedursi che l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, originario "titolo" di commissariamento della Regione Molise, non si è "inalveato" all'interno della più "matura" e completa disciplina dei commissariamenti dettata dalla legge n. 191 del 2009. Occorre infatti rilevare che i commissariamenti più antichi - come nel caso di specie - non hanno subito una sorta di "novazione" sul versante della legislazione applicabile, in quanto la base normativa dalla quale ha tratto origine l'intervento sostitutivo dello Stato è rimasta intatta nella sua perdurante produzione di effetti, al punto che ha formato oggetto di espresso richiamo proprio - e da ultimo - ad opera della norma impugnata. A prescindere, dunque, dalla validità della tesi secondo la quale dalla eventuale incostituzionalità deriverebbe una sorta di "reviviscenza retrograda", che generebbe l'automatico riespandersi delle disposizioni previgenti alle varie novelle con portata abrogatrice - tesi che non potrebbe comunque condividersi, in considerazione del fatto che le varie modifiche succedutesi nel tempo non sono state di abrogazione pura e semplice - è assorbente rilevare che l'interesse al ricorso risulta asseverato dal fatto che la eventuale rimozione della incompatibilità, introdotta dalla disposizione impugnata, lascerebbe inalterato, per le Regioni commissariate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, il quadro normativo previgente, con la conseguente possibilità di designare o mantenere, quale commissario ad acta, la persona che rivesta un incarico istituzionale presso la Regione commissariata.
Massima n. 42852
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse al ricorso, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25- septies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, che disciplina la procedura di commissariamento regionale correlata ai piani di rientro delle spese sanitarie, sul presupposto che non sarebbe stata impugnata la parte della norma che enuncia i requisiti che deve possedere il commissario ad acta , e che, comunque sia, precluderebbe il conferimento dell'incarico ad un "politico". A prescindere da qualsiasi rilievo circa il naturale "assorbimento" di tale profilo nel quadro delle censure proposte, la Regione ha impugnato la norma indicata in tutte le sue parti, espressamente enunciando proprio il suo comma 2, lett. b ), ove si dettano i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il commissario.
Massima n. 42853
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancanza di lesione di attribuzioni regionali e, dunque, per mancanza di ridondanza del parametro non relativo alle competenze, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25- septies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, che disciplina la procedura di commissariamento regionale correlata ai piani di rientro delle spese sanitarie. Introducendo [mediante legge di conversione, con conseguente lamentata lesione dell'art. 77 Cost.] un meccanismo di incompatibilità tra la carica di commissario ad acta e l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione commissariata, si determina una automatica menomazione sul piano delle competenze, anche rispetto alla previgente disciplina, dal momento che il quadro normativo preesistente consentiva l'esercizio di quella funzione da parte del Presidente della Regione commissariata; tale novum normativo finisce per determinare (specie per i commissariamenti in atto, ricoperti da presidenti di Regione, che decadono dall'incarico) una significativa interferenza nella sfera regionale, anche sul versante del relativo assetto ordinamentale, riferito, per di più, alla gestione di ambiti di competenza (sanità e coordinamento della finanza pubblica) concorrenti, anche se incisi dall'intervento sostitutivo dello Stato. Le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze tra Stato e Regioni solo a due condizioni: quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto delle competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito. ( Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2019 e n. 194 del 2019 ).
Massima n. 42854
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 77 Cost., l'art. 25- septies del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che dispone la incompatibilità del conferimento e del mantenimento dell'incarico di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni con l'espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento e stabilisce la applicabilità della incompatibilità anche per gli incarichi commissariali in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, introduttiva dell'articolo impugnato, con la conseguente decadenza dall'incarico commissariale dei Presidenti di Regione a far data dalla nomina dei nuovi Commissari. Appare nella specie evidente, come indicato anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, che tra le norme che hanno formato oggetto del d.l. n. 119 del 2018 e quella impugnata non sia intravedibile alcun tipo di nesso che le correli fra loro, né sul versante dell'oggetto della disciplina o della ratio complessiva del provvedimento di urgenza, né sotto l'aspetto dello sviluppo logico o di integrazione, ovvero di coordinamento rispetto alle materie "occupate" dall'atto di decretazione. Né può sostenersi che la disposizione oggetto dei ricorsi, intervenuta su norme contenute in due leggi finanziarie, rientrerebbe nella "materia finanziaria" che costituisce in parte oggetto dell'originario decreto. La "materia finanziaria", infatti, si riempie dei contenuti definitori più vari, risultando così concettualmente "anodìna", in ragione degli oggetti specifici cui essa risulta in concreto riferita, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria". Il riferimento ad essa, come identità di ratio , risulta pertanto in concreto non pertinente a fronte di una disposizione i cui effetti finanziari sono indiretti rispetto all'oggetto principale che essa disciplina, giacché - ove così non fosse - le possibilità di "innesto" in sede di conversione dei decreti-legge di norme "intruse" rispetto al contenuto ed alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza risulterebbero, nei fatti, privata di criteri e quindi anche di scrutinabilità costituzionale. L'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. Tale violazione, per queste ultime norme, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, giacché esse, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma scaturisce dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2012 e n. 355 del 2010 ). La legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge ed è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto, come del resto prescrive, in particolare, l'art. 96- bis del regolamento della Camera dei deputati. Le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso. ( Precedente citato: sentenza n. 32 del 2014 ). Il carattere peculiare della legge di conversione comporta anche che il Governo - stabilendo il contenuto del decreto-legge - sia nelle condizioni di circoscrivere, sia pur indirettamente, i confini del potere di emendamento parlamentare. E, anche sotto questo profilo, gli equilibri che la Carta fondamentale instaura tra Governo e Parlamento impongono di ribadire che la possibilità, per il Governo, di ricorrere al decreto-legge deve essere realmente limitata ai soli casi straordinari di necessità e urgenza di cui all'art. 77 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007 ). La legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei, ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014; ordinanza n. 34 del 2013 ). La violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente "estranee" o addirittura "intruse", cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione, per cui solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge o la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. ( Precedenti citati: sentenza n. 226 del 2019, n. 181 del 2019, n. 154 del 2015, n. 251 del 2014 e n. 22 del 2012 ).
Massima n. 42855
Accolta, per violazione dell'art. 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25- septies del d.l. n. 119 del 2018, come conv., restano assorbite le ulteriori censure dedotte dalla Regione Molise in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nonché la violazione del principio di leale collaborazione a norma degli artt. 117 e 118 Cost. e degli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-septies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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