Corte costituzionale

Sentenza n. 217/2019

Corte cost., sent. 1° ottobre 2019, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/2019
Data di deposito
1° ottobre 2019
Data di decisione
5 giugno 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:217

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40898

È dichiarata manifestamente inammissibile, perché astratta e ipotetica e per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 Cost. - dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, che stabilisce che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato (e ai soggetti assimilati) sono prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. La questione è astratta e ipotetica, perché prematura, e risulta priva di rilevanza, dal momento che il rimettente non è chiamato a decidere sul compenso, nemmeno determinato in via provvisoria, del consulente tecnico.

Massima n. 42149

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza del requisito dell'incidentalità, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione». Il giudizio a quo risulta, difatti, connotato da un petitum distinto e autonomo rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto volto all'accertamento dell'inadempimento di obbligazioni sanitarie da parte dell'ente ospedaliero mediante espletamento di una consulenza tecnica preventiva.

Massima n. 42150

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa interpretazione costituzionalmente conforme, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, avendo il rimettente escluso detta possibilità in considerazione del tenore letterale della disposizione censurata. Per costante giurisprudenza costituzionale, a fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al tenore letterale della disposizione, la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2019 e n. 221 del 2015 ).

Massima n. 42151

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario. La disposizione censurata dal Tribunale di Roma risulta viziata sotto il profilo della ragionevolezza perché, in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo. Tale meccanismo procedimentale, unitamente all'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente. Per costante giurisprudenza costituzionale, la finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di assicurare la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei confronti dell'indigente medesimo. Ciò esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica del gratuito patrocinio. ( Precedenti citati: sentenza n. 287 del 2008; ordinanze n. 12 del 2013, n. 203 del 2010, n. 88 del 2010 e n. 195 del 2009 ).

Massima n. 42152

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, restano assorbite le ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 1, 4, 24, 35, primo comma, e 36 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario;

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata dal Tribunale ordinario di Roma (r. o. n. 8 del 2019), in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 ottobre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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