Corte costituzionale
Sentenza n. 174/2019
Corte cost., sent. 12 luglio 2019, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/2019
- Data di deposito
- 12 luglio 2019
- Data di decisione
- 22 maggio 2019
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 28, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 33 del 29 dicembre 2015
- art. 7, comma 29, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 33 del 29 dicembre 2015
- art. 7, comma 30, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 33 del 29 dicembre 2015
Parametri
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 35, comma 1, Costituzione
- art. 36, comma 1, Costituzione
- art. 38, comma 2, Costituzione
- art. 38, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 42430
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015. Il rimettente, per decidere la causa, dovrà applicare le disposizioni censurate e ciò è sufficiente a radicare la rilevanza delle questioni proposte, anche considerato che, nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia della conformità della legislazione alla Carta fondamentale, il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. Inoltre, l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, quand'anche non conduca a conclusioni diverse da quelle recepite dalle disposizioni censurate, influirebbe comunque sul percorso argomentativo che il rimettente dovrà intraprendere per dirimere la controversia. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2018, n. 20 del 2018 e n. 174 del 2016 ).
Massima n. 42431
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il carattere lacunoso degli argomenti addotti a sostegno delle censure, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015. Le deduzioni del rimettente consentono di cogliere in maniera adeguata il nucleo delle questioni proposte e l'eccezione formulata rispecchia piuttosto il dissenso su profili che attengono al merito delle singole questioni.
Massima n. 42432
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancata sperimentazione di un'interpretazione adeguatrice delle disposizioni censurate, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015. A fronte di una formulazione letterale inequivocabile, l'interpretazione adeguatrice, genericamente accennata dalla Regione, non può che cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale e alla disamina del merito delle questioni proposte.
Massima n. 42433
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - l'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015 che, attraverso una interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981, esclude la valutazione, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, del servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. La legge regionale censurata dalla Corte d'appello di Trieste, nell'apprestare un regime restrittivo della determinazione dell'indennità di buonuscita, mira a conferire efficacia retroattiva alle previsioni della disciplina riguardante i trattamenti di fine servizio, così come le previsioni sulla determinazione dell'indennità di buonuscita, presentate come enunciazione di una regola astratta, si rivolgono a una platea circoscritta di destinatari e sono inequivocabilmente preordinate a definire l'esito di uno specifico giudizio. L'intento di vincolare la decisione di cause già pendenti, che coinvolgono un numero esiguo e agevolmente individuabile di parti, contrasta con la nozione stessa di motivi imperativi di interesse generale, orientati piuttosto a finalità di ampio respiro. Quanto alla tutela dell'equilibrio del bilancio della Regione, appaiono del tutto generici i riferimenti dei lavori preparatori ai risparmi di spesa; né si ravvisa l'esigenza di porre rimedio alle imperfezioni tecniche del testo normativo originario, ai profili di illegittimità costituzionale insiti nella disciplina anteriore o alle manifeste sperequazioni determinate da istituti extra ordinem di eccezionale favore. Il giudice a quo dovrà peraltro valutare attentamente la fondatezza della pretesa di conseguire l'indennità di buonuscita anche per il periodo di servizio prestato in virtù di contratti a tempo determinato, alla luce della normativa statale di riferimento (d.P.C.m. 20 dicembre 1999) e dell'evoluzione della disciplina regionale. Ristabilite le regole del giusto processo e della "parità delle armi", su tale aspetto controverso può riprendere corpo una dialettica interpretativa che l'intervento del legislatore, parte del giudizio, non deve - soprattutto in pendenza della lite - alterare a proprio vantaggio. ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2019, n. 24 del 2018, n. 149 del 2017, n. 127 del 2015 e n. 1 del 2011 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il divieto di retroattività della legge si erge a fondamentale valore di civiltà giuridica, soprattutto nella materia penale (art. 25 Cost). In altri àmbiti dell'ordinamento il legislatore è libero di emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, ma la retroattività deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. I limiti posti alle leggi con efficacia retroattiva si correlano così alla salvaguardia dei princìpi costituzionali dell'eguaglianza e della ragionevolezza, alla tutela del legittimo affidamento, alla coerenza e alla certezza dell'ordinamento giuridico, al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2017, n. 127 del 2015, n. 170 del 2013 e n. 1 del 2011 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, i princìpi della preminenza del diritto e dell'equo processo sono inscindibilmente connessi nel sindacato sulle leggi retroattive, data la corrispondenza tra principi costituzionali interni in materia di parità delle parti in giudizio e quelli convenzionali in punto di equo processo (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU). I diritti riconosciuti dalla Costituzione, infatti, non possono non interagire con quelli previsti dalle fonti sovranazionali e internazionali, in un quadro di reciproca integrazione e quindi di bilanciamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2018, n. 127 del 2015, n. 191 del 2014, n. 264 del 2012, n. 303 del 2011, n. 317 del 2009 e n. 311 del 2009 ).
Massima n. 42434
Dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - l'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge Reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015, restano assorbite le ulteriori censure formulate dal rimettente in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo e quarto comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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