Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/2019

Corte cost., ord. 8 novembre 2019, n. 230

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
230/2019
Data di deposito
8 novembre 2019
Data di decisione
9 ottobre 2019
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:230

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 5, decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015
  • legge n. 20 del 4 marzo 2015
  • art. 1, comma 7, decreto-legge n. 191 del 4 dicembre 2015
  • legge n. 13 del 1° febbraio 2016
  • art. 1, comma 4, lett. a), decreto-legge n. 98 del 9 giugno 2016
  • legge n. 151 del 1° agosto 2016
  • art. 6, comma 10, bis, lett. a), decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016
  • legge n. 19 del 27 febbraio 2017
  • art. 3, comma 3, decreto-legge n. 207 del 3 dicembre 2012
  • legge n. 231 del 24 dicembre 2012
  • art. 6, comma 10, bis, lett. c), decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016
  • art. 2, comma 6, decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 40827

È ordinata la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Taranto per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del d.l. n. 1 del 2015, conv. con modif., come modificato dall'art. 1, comma 7, del d.l. n. 191 del 2015, conv. con modif., come successivamente modificato dall'art. 1, comma 4, lett. a ), del d.l. n. 98 del 2016, conv. con modif., e dall'art. 6, comma 10- bis , lett. a ) e c ), del d.l. n. 244 del 2016, conv. con modif., in relazione all'art. 3, comma 3, del d.l. n. 207 del 2012, conv. con modif.; e dell'art. 2, comma 6, del medesimo d.l. n. 1 del 2015, conv. con modif., nel testo in vigore dopo le modifiche operate dal d.l. n. 98 del 2016, conv. con modif., e dal d.l. n. 244 del 2016, conv. con modif., censurati - in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 8 e 13 della CEDU - perché, rispettivamente, consentono la prosecuzione dell'attività produttiva di ILVA in costanza di sequestro penale, nelle more dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e prevedono una speciale causa di non punibilità delle condotte attuative del piano, poste in essere dal commissario straordinario, dall'affittuario o acquirente e dai soggetti da questi funzionalmente delegati. Successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015, è stato modificato dapprima dall'art. 46 del d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif., e, in seguito, dall'art. 14 del d.l. n. 101 del 2019, poi soppresso in sede di conversione. Le indicate vicende normative sopravvenute potrebbero condizionare l'applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo, sulla base dei principi in materia di applicazione della legge penale nel tempo, anche in relazione all'affermazione del carattere permanente di taluni reati ipotizzati a carico delle persone sottoposte a indagine contenuta nell'ordinanza di rimessione. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, a fronte dell'evoluzione del quadro normativo, non può spettare che al rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche legislative sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. ( Precedenti citati: ordinanze n. 182 del 2019, n. 154 del 2018, n. 258 del 2016, n. 102 del 2015, n. 80 del 2015, n. 53 del 2015 e n. 75 del 2014 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 novembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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