Corte costituzionale
Ordinanza n. 104/2019
Corte cost., ord. 24 aprile 2019, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 104/2019
- Data di deposito
- 24 aprile 2019
- Data di decisione
- 20 marzo 2019
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, legge n. 890 del 20 novembre 1982
- art. 1, comma 161, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 42241
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge n. 890 del 1982 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. Il rimettente ha dato conto con motivazione sintetica, ma non implausibile, delle ragioni che inducono a fare applicazione delle disposizioni censurate.
Massima n. 42242
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Campania in riferimento agli artt. 3, 24, 23, 97, 111 e 11 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - degli artt. 14 della legge n. 890 del 1982 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). Questioni analoghe, riferite all'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, sono già state dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 175 del 2018, la quale ha affermato che nella notificazione diretta vi è un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il "limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del notificatario, fermo restando che la mancanza, in concreto, di "effettiva conoscenza" dell'atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. Né l'indicazione nell'odierna ordinanza di ulteriori parametri offre elementi per una diversa valutazione delle questioni. ( Precedente citato: sentenza n. 175 del 2018 ). Il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 23, 97, 111 e 11 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Commissione tributaria regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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