Corte costituzionale
Sentenza n. 94/2018
Corte cost., sent. 4 maggio 2018, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/2018
- Data di deposito
- 4 maggio 2018
- Data di decisione
- 20 febbraio 2018
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 711, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 709, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 723, lett. a), terzo periodo, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 730, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 711, secondo periodo, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 18, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 19, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 41305
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, 118 e 119 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna - dell'art. 1, comma 711, della legge n. 208 del 2015, laddove prevede che, limitatamente all'anno 2016, al fine di determinare le entrate e le spese finali in termini di competenza, valevoli per la determinazione dell'equilibrio di bilancio, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La Regione ricorrente - considerato che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, l'art. 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, il comma impugnato cessa di avere applicazione - ha rinunciato al ricorso e, al riguardo, non è intervenuta accettazione della rinuncia a opera del resistente né risulta un contrario interesse di questo a coltivare il giudizio.
Massima n. 41306
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per asserita infondatezza di tutte le questioni promosse, in ragione della clausola di salvaguardia enunciata dall'art. 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) - formulata dal Governo nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 709, 711, 723, lett. a), terzo periodo, e 730, della legge n. 208 del 2015, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento. Le norme impugnate annoverano direttamente le ricorrenti (e i rispettivi enti locali) tra i destinatari delle previsioni ritenute lesive dell'autonomia speciale e, pertanto, non è possibile escludere a priori e in generale la loro lesività, ma occorre esaminare le singole disposizioni, valutandosi se risulti di volta in volta contraddetta e vanificata la garanzia posta dalla clausola di salvaguardia, specie laddove le censure delle ricorrenti si appuntino, come nel caso in esame, non sui principi espressi in dette disposizioni, ma sul loro contenuto dettagliato e immediatamente precettivo. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la clausola di salvaguardia di cui all'art. l, comma 992, della legge n. 208 del 2015, introdotta al precipuo scopo di tutelare le autonomie speciali, non contempla una mera formula di stile, priva di significato normativo, ma ha la precisa funzione di rendere applicabili le disposizioni della medesima legge agli enti ad autonomia differenziata, a condizione che tali disposizioni non siano lesive delle prerogative regionali e provinciali. L'operatività delle clausole di salvaguardia deve essere esclusa nei particolari casi in cui singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. Si deve dunque verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la portata della clausola generale. ( Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2017 e n. 40 del 2016 ).
Massima n. 41307
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione e agli artt. 79, 80, 81 e 107 dello statuto regionale di autonomia, nonché in relazione agli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 1, comma 709, della legge n. 208 del 2015, che, qualificando come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica anche disposizioni specifiche e dettagliate, pone alle Province ricorrenti vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dai rispettivi statuti speciali. L'analisi delle restanti disposizioni impugnate, cui l'autoqualificazione accede, e per le quali la Corte costituzionale è pervenuta a un giudizio di non fondatezza, svela la correttezza della qualificazione legislativa. In questa prospettiva, il giudizio di non fondatezza, all'esito dello scrutinio sulle predette questioni, impone analoga pronuncia per la questione relativa al comma 709. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2014 e n. 39 del 2014 ). L'autoqualificazione operata dal legislatore di una norma come principio fondamentale è priva di carattere precettivo e non determina alcun effetto vincolante, perché è l'esame analitico del contenuto normativo, dell'oggetto e dello scopo della singola disposizione che ne delinea il significato precettivo.
Massima n. 41308
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione e agli artt. 79, 80, 81 e 107 dello statuto regionale di autonomia, nonché in relazione agli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 1, commi 711, secondo periodo, e 730, della legge n. 208 del 2015, laddove si prevede che, limitatamente all'anno 2016, al fine di determinare le entrate e le spese finali in termini di competenza, valevoli per la determinazione dell'equilibrio di bilancio, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, nonché l'avanzo di amministrazione. La disciplina in esame - analogamente a quella introdotta dalla legge n. 164 del 2016 e oggetto di interpretazione adeguatrice da parte della Corte costituzionale con sentenze n. 247 e n. 252 del 2017 -, correttamente interpretata, non comporta un'ablazione né dell'avanzo di amministrazione, né del fondo pluriennale vincolato, i quali, in conformità alla loro specifica disciplina contenuta nel d.lgs. n. 118 del 2011, sono rimasti anche per l'anno 2016 nella disponibilità degli enti territoriali titolari, fermo restando l'obbligo procedimentale del tentativo di intesa per eventualmente commutare l'avanzo di amministrazione in spazio finanziario conferibile a diversa amministrazione in ambito regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2017 e n. 247 del 2017 ).
Massima n. 41309
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione e agli artt. 79, 80, 81 e 107 dello statuto regionale di autonomia, nonché in relazione agli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 1, commi 723, lett. a), terzo periodo, della legge n. 208 del 2015, laddove prevede che gli enti locali delle ricorrenti - oltre che quelli delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta - in caso di mancato conseguimento del saldo positivo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, sono assoggettati, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla sanzione consistente nella riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime Regioni o Province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. La norma impugnata esprime il principio di indefettibilità delle sanzioni per gli enti territoriali che si discostano colpevolmente dagli obiettivi di finanza pubblica, applicabili pure alle Regioni e alle Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza - seppur ispirata al principio dell'accordo e all'autonomia nell'attività di vigilanza sul rispetto dei vincoli macroeconomici di matrice europea e nazionale, ferma restando la competenza in termini di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci delle locali sezioni di controllo della Corte dei conti - sia parte della "finanza pubblica allargata". ( Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2006 e n. 40 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di illegittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 709, 711, secondo periodo, 723, lettera a), terzo periodo, e 730, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione e agli artt. 79, 80, 81 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in relazione agli artt. 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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