Corte costituzionale

Sentenza n. 87/2018

Corte cost., sent. 26 aprile 2018, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/2018
Data di deposito
26 aprile 2018
Data di decisione
20 marzo 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 269, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
  • art. 1, comma 270, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
  • art. 1, comma 272, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
  • art. 1, comma 271, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
  • art. 1, comma 275, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
  • art. 1, 275, legge n. 232 del 11 dicembre 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40645

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., l'art. 1, commi 269, 270 e 272, della legge n. 232 del 2016, che pone in capo alle Regioni l'obbligo di organizzare il sistema di erogazione dei servizi di diritto allo studio attraverso un unico ente. Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto incidono su ambiti in cui può esercitarsi la competenza legislativa regionale, quali l'organizzazione amministrativa della Regione e il diritto allo studio; esse, richiamando generiche esigenze di razionalizzazione organizzativa, contengono una previsione puntuale e specifica, che non lascia alcun margine di attuazione (se non riguardo alla struttura organizzativa dell'ente), né si presenta coessenziale all'esigenza di razionalizzare l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio, esulando dalla competenza statale attinente ai principi di coordinamento della finanza pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 293 del 2012, n. 61 del 2011, n. 299 del 2010, n. 134 del 2010, n. 95 del 2008, n. 50 del 2008, n. 387 del 2007, n. 300 del 2005 e n. 33 del 2005 ). Al fine d'individuare l'ambito di competenza su cui le disposizioni incidono, l'autoqualificazione legislativa non è vincolante, e occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato. ( Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2017, n. 188 del 2014, n. 39 del 2014, n. 203 del 2012, n. 182 del 2011, n. 207 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 169 del 2007 ). Lo Stato può imporre limitazioni all'autonomia di spesa degli enti, purché preveda solo un limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente - lasciando alle Regioni libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa - e le suddette limitazioni abbiano il carattere della transitorietà. ( Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2016, n. 156 del 2015, n. 23 del 2014, n. 236 del 2013, n. 139 del 2012, n. 159 del 2008, n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004 ). Una lettura estensiva dei principi di coordinamento finanziario, tale da ricondurre a essi anche talune misure recanti vincoli specifici, è possibile solo in caso di misure che non stabiliscano direttamente il mezzo attraverso cui conseguire il risultato, limitandosi a fissare soglie ed obiettivi di riduzione di costi, nonché a prevedere indicatori in base a cui adottare interventi di riordino, cosicché l'intreccio con le competenze regionali comporti che gli interventi siano realizzati mediante procedure concertate con le Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017, n. 236 del 2013 e n. 237 del 2009 ). Il diritto allo studio - che, quale diritto sociale, costituisce uno degli ambiti in cui lo Stato può esercitare la competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. - può essere invocato solo in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2016, n. 10 del 2010, n. 328 del 2006, n. 285 del 2005, n. 120 del 2005 e n. 423 del 2004 ).

Massima n. 40646

Accolta, per violazione degli artt. artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 269, 270 e 272, della legge n. 232 del 2016, restano assorbiti gli altri profili di censura relativi agli artt. 3, 5, 97, 118 e 120 Cost.

Massima n. 40647

Non viene meno l'interesse a ricorrere della Regione, né incide sulla cessazione della materia del contendere, il fatto che la norma impugnata sia stata applicata in modo non lesivo delle attribuzioni regionali, ogni volta che essa, anche se di natura transitoria, possa ancora trovare applicazione. (Nella specie, sussiste l'interesse della Regione Veneto a impugnare l'art. 1, comma 271, della legge n. 232 del 2016, benché il decreto interministeriale da essa previsto sia stato adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ritenuta comunque opportuna, in quanto la disposizione di legge impugnata, suscettibile di nuova applicazione, preveda il mero parere).

Massima n. 40648

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. e del principio di leale collaborazione, l'art. 1, comma 271, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che determina i fabbisogni finanziari regionali è adottato «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato», anziché «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». La disciplina impugnata dalla Regione Veneto incide direttamente sull'assetto organizzativo e gestorio demandato alla potestà legislativa regionale in materia di diritto allo studio e non può essere ascritta alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sebbene persegua anche il fine di assicurare gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di un diritto sociale. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 211 del 2016, n. 147 del 2016, n. 125 del 2015, n. 273 del 2013, n. 232 del 2011, n. 168 del 2008, n. 94 del 2008 e n. 222 del 2005 ). Se la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) è un obbligo del legislatore statale, la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni. La dialettica tra Stato e Regioni, dunque, dovrebbe consistere in un leale confronto sui fabbisogni e sui costi che incidono sulla spesa costituzionalmente necessaria, tenendo conto della disciplina e della dimensione della fiscalità territoriale nonché dell'intreccio di competenze statali e regionali in questo delicato ambito materiale. Tale intreccio di competenze non può non risolversi, nel rispetto dei canoni della leale collaborazione, attraverso l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 169 del 2017, n. 251 del 2016, n. 63 del 2016, n. 21 del 2016, n. l del 2016, n. 273 del 2013, n. 297 del 2012, n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 94 del 2008, n. 50 del 2008, n. 134 del 2006, n. 222 del 2005 e n. 423 del 2004 ).

Massima n. 40649

Non viene meno l'interesse della Regione a ricorrere quando la norma impugnata, benché disapplicata, potrebbe trovare comunque una, seppur limitata, applicazione, qualora il legislatore statale provveda a darvi attuazione. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente l'interesse della Regione Veneto a impugnare l'art. 1, comma 275, della legge n. 232 del 2016, benché la disposizione impugnata sia stata sinora disapplicata e sostanzialmente svuotata dai successivi interventi del legislatore statale).

Massima n. 40650

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, l'art. 1, comma 275, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che la «Fondazione Articolo 34», entro il 30 aprile di ogni anno, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». La disposizione impugnata dalla Regione Veneto incide direttamente su competenze regionali e configura una "chiamata in sussidiarietà", giustificata dall'esigenza di rafforzare, in modo uniforme sul territorio nazionale, l'effettività del diritto allo studio. Tuttavia, la fase amministrativa che, sulla base dei criteri individuati dalla legge, si conclude con l'erogazione delle borse di studio, limita il coinvolgimento delle Regioni alla mera audizione della Conferenza Stato-Regioni, senza che siano correttamente rispettati i canoni di leale collaborazione richiesti per la "chiamata in sussidiarietà", individuati nello strumento dell'intesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2017, n. 7 del 2016, n. 33 del 2011, n. 278 del 2010, n. 383 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la potestà statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni può consentire l'erogazione di provvidenze ai cittadini o la gestione di sovvenzioni direttamente da parte dello Stato in materie di competenza regionale solo in circostanze eccezionali, quando ciò risulti necessario allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana, deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 273 del 2013, n. 62 del 2013, n. 203 del 2012, n. 121 del 2010 e n. 10 del 2010 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 269, 270 e 272, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 271, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che determina i fabbisogni finanziari regionali è adottato «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato», anziché «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 275, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che la «Fondazione Articolo 34», entro il 30 aprile di ogni anno, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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