Corte costituzionale
Sentenza n. 81/2018
Corte cost., sent. 20 aprile 2018, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/2018
- Data di deposito
- 20 aprile 2018
- Data di decisione
- 20 marzo 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:81
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Veneto n. 28 del 13 dicembre 2016
Parametri
- art. 121, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 80, Costituzione
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 41108
Nel giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo nei confronti della legge reg. Veneto n. 28 del 2016, per intero e nei confronti dell'art. 4, è dichiarato inammissibile - con ordinanza letta in udienza - l'intervento di «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete» e di L. P. Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. ( Precedente citato: sentenza n. 5 del 2018 ).
Massima n. 41109
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di lesività, formulata nel giudizio principale di legittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 28 del 2016. La legge impugnata dal Governo non contiene semplici aspirazioni o enunciati meramente ottativi, ma precetti a contenuto normativo; né i suoi contenuti potrebbero mai essere interpretati come semplice espressione di una richiesta, rivolta allo Stato, di dare effettiva attuazione alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali nel territorio della Regione Veneto, in quanto essa è già stata ratificata e recepita con legge n. 302 del 1997. ( Precedente citato: sentenza n. 245 del 2017 ). Lo strumento di cui ogni Regione dispone per stimolare l'intervento dello Stato negli ambiti di sua competenza non è l'approvazione di una legge regionale, ma piuttosto l'iniziativa legislativa delle leggi statali, attribuita a ciascun Consiglio regionale dall'art. 121 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 170 del 2010 ).
Massima n. 41110
È dichiarata costituzionalmente illegittimità, per violazione degli artt. 2, 3, 5 e 6 Cost., la legge reg. Veneto n. 28 del 2016, che qualifica il "popolo veneto" come "minoranza nazionale" ai sensi della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, ratificata e recepita con legge n. 302 del 1997. Il compito di determinare gli elementi identificativi di una minoranza da tutelare non può che essere affidato alle cure del legislatore statale, in ragione della loro necessaria uniformità per l'intero territorio nazionale. I legislatori regionali e provinciali possono adottare atti normativi in materia, specialmente al fine di garantire e valorizzare l'identità culturale e il patrimonio storico delle proprie comunità, pur sempre però nel pieno rispetto di quanto determinato in materia dal legislatore statale, che si trova nella posizione più favorevole a garantire le differenze, proprio in quanto capace di garantire le comunanze e risulta, perciò, in grado di rendere compatibili pluralismo e uniformità, anche in attuazione del principio di unità e indivisibilità della Repubblica. Al legislatore regionale non è pertanto consentito configurare o rappresentare la "propria" comunità in quanto tale come "minoranza", perché riconoscere un tale potere significherebbe introdurre un elemento di frammentazione nella comunità nazionale contrario ai parametri evocati. ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2010, n. 159 del 2009, n. 261 del 1995, n. 289 del 1987, n. 312 del 1983, n. 14 del 1965, n. 128 del 1963, n. 46 del 1961, n. 1 del 1961 e n. 32 del 1960 ). La tutela delle minoranze è refrattaria a una rigida configurazione in termini di "materia" da collocare in una delle ripartizioni individuate nel Titolo V della seconda parte della Costituzione; la sua attuazione in via di legislazione ordinaria richiede tanto l'intervento del legislatore statale, quanto l'apporto di quello regionale, perché i principi contenuti negli artt. 2, 3 e 6 Cost. si rivolgono sempre alla "Repubblica" nel suo insieme e pertanto impegnano tutte le sue componenti - istituzionali e sociali, centrali e periferiche - nell'opera di promozione del pluralismo, dell'eguaglianza e, specificamente, della tutela delle minoranze; sicché, sul piano legislativo, l'attuazione di tali principi esige il necessario concorso della legislazione regionale con quella statale. ( Precedente citato: sentenza n. 159 del 2009 ). La tutela delle minoranze - garantita dall'art. 6 Cost. con specifico riferimento alle minoranze linguistiche - è espressione dei fondamentali principi del pluralismo sociale (art. 2 Cost.) e dell'eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.), che conformano l'intero ordinamento costituzionale e che per questo sono annoverati tra i suoi principi supremi, ed è considerata espressione paradigmatica di una più ampia e articolata garanzia delle identità e del pluralismo culturale, i cui principi debbono ritenersi applicabili a tutte le minoranze, siano esse religiose, etniche o nazionali, oltre che linguistiche; essa pertanto richiede l'apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento, sia di strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2011, n. 159 del 2009, n. 15 del 1996, n. 261 del 1995, n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982 ).
Massima n. 41111
Accolta, per violazione degli artt. 2, 3, 5 e 6 Cost., la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 28 del 2016, restano assorbiti gli altri profili di censura relativi agli artt. 80, 81, terzo e quarto comma, 114 e 117, secondo comma, lett. a), g) ed e), e 118, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento di «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingue venete» e di L. P.;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:ordinanza letta all'udienza del 20 marzo 2018ORDINANZARitenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale (r.r. n. 16 del 2017) avverso la legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), in relazione all'intero testo e all'art. 4;che in questo giudizio hanno depositato, in data 6 aprile 2017, un atto di intervento l'associazione «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete», in persona del suo legale rappresentante L.P., unitamente allo stesso L.P. in proprio;che le parti private intervenienti hanno eccepito la tardività e l'infondatezza del ricorso;Considerato che il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (si veda, da ultima e per tutte, la sentenza n. 5 del 2018).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento di «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete» e L. P. nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con l'indicato ricorso r.r. n. 16 del 2017.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente
Testo integrale
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