Corte costituzionale
Sentenza n. 79/2018
Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/2018
- Data di deposito
- 19 aprile 2018
- Data di decisione
- 6 marzo 2018
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 390, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 524, lett. a), legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, 395, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, 396, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 393, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 397, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 400, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 401, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 408, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 409, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 5, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 1, comma 836, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Massime
Massima n. 40655
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 390, della legge n. 232 del 2016, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., nella parte in cui, modificando l'art. 1, comma 524, lett. a), della legge n. 208 del 2015, prevede, anche per le Regioni in equilibrio finanziario, l'applicazione di presupposti più stringenti per la valutazione dello scostamento tra costi e ricavi ai fini dell'adozione dei piani di rientro per le singole aziende sanitarie. Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
Massima n. 40656
Le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni solo a due condizioni: quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto di competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017, n. 287 del 2016, n. 251 del 2016, n. 244 del 2016, n. 65 del 2016, n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 189 del 2015, n. 153 del 2015, n. 140 del 2015, n. 89 del 2015, n. 13 del 2015, n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012 ). La ridondanza di questioni sollevate su parametri costituzionali che non riguardano la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni può essere motivata anche tramite l'indicazione dell'art. 119 Cost., sempre che la ricorrente argomenti in concreto in relazione all'entità della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull'attività di competenza regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016, n. 68 del 2016, n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014 ).
Massima n. 40657
Sono dichiarate inammissibili, per insufficienza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 395 e 396, della legge n. 232 del 2016, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. - in quanto, modificando i criteri di nomina del commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, consentirebbe di nominare commissari ad acta i Presidenti delle stesse Regioni inadempienti. I lamentati effetti negativi sulle finanze della ricorrente, addotti per motivare la ridondanza delle censure, sono generici e congetturali e, conseguentemente, del tutto astratta e immotivata è la pretesa lesione dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016, n. 68 del 2016, n. 64 del 2016, n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014 ).
Massima n. 40661
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, della legge n. 232 del 2016, impugnati dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto reg. Sardegna, 5, 117 e 119 Cost., anche in relazione all'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006 - nella parte in cui imporrebbero vincoli di finalizzazione alla spesa sanitaria regionale applicabili anche alla ricorrente. Le disposizioni impugnate, predeterminando la destinazione di quote del fabbisogno nazionale standard, concernono il concorso dello Stato al rimborso della spesa sanitaria regionale, sicché - contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo della ricorrente - non riguardano né si applicano alla Regione Sardegna, che provvede autonomamente al finanziamento del proprio sistema sanitario e alla quale lo Stato nulla deve quindi rimborsare. Resta fermo l'obbligo per la Sardegna, al pari di tutte le altre Regioni, di rispettare, indipendentemente dalle norme impugnate, i livelli essenziali di assistenza (LEA) applicabili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 390, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossa dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 395 e 396, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e 5, 117 e 119 Cost., anche in relazione all'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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