Corte costituzionale
Sentenza n. 44/2018
Corte cost., sent. 2 marzo 2018, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/2018
- Data di deposito
- 2 marzo 2018
- Data di decisione
- 7 febbraio 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 754, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Parametri
Massime
Massima n. 39910
Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015, che stanzia, a favore delle Province e delle città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, un contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, prevedendo che la loro ripartizione avvenga con d.m. da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La pretesa della Regione ricorrente di adeguato coinvolgimento o interlocuzione della Conferenza unificata non è stata soddisfatta, in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, tale riparto è stato operato, per il 2016, dall'art. 8, comma 1-ter, della legge n. 160 del 2016 e, per le annualità a seguire, dall'art. 17 del d.l. n. 50 del 2017, che, sovrapponendosi alla norma censurata ? senza che risultino essere state impugnate ?, ne hanno comportato l'abrogazione per incompatibilità (ex art. 15 delle disp. prel. al cod. civ.). In tal modo non solo la richiesta della ricorrente non è stata accolta, ma anzi la denunciata lesione delle dedotte competenze regionali si sarebbe pienamente consumata con le due disposizioni legislative indicate. Ricorrono i presupposti di una decisione di cessazione della materia del contendere solo ove lo ius superveniens abbia carattere satisfattivo delle doglianze mosse con il ricorso e non vi sia stata applicazione medio tempore della disposizione censurata ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 191 del 2017, n. 170 del 2017, n. 59 del 2017, n. 8 del 2017 e n. 533 del 2002) .
Massima n. 39911
È possibile il "trasferimento" della questione di legittimità costituzionale dalla disposizione originariamente censurata a quella nuova che l'ha sostituita, perché oggetto della questione di costituzionalità è la norma (ossia il precetto o regula iuris) veicolata dalla disposizione (ossia la legge o l'atto avente forza di legge ex art. 134 Cost.), nella misura in cui questa, a seguito di interpretazione, esprime tale norma. Se muta la disposizione (per ius superveniens), ma la norma rimane invariata nel suo contenuto (e, con essa, le censure che la investono), la medesima norma diviene oggetto del sindacato di legittimità e l'esito dello scrutinio è riferito alla nuova disposizione - sulla quale la questione risulta "trasferita" - anche quando, nei giudizi in via di azione, essa non sia perfettamente identica a quella originariamente censurata, ma presenti differenze minime e comunque marginali, in ragione di un concorrente principio di effettività della tutela costituzionale delle parti. In tale evenienza il trasferimento comporta altresì una sua qualche estensione, perché il suo oggetto finisce per abbracciare la disposizione anche come successivamente modificata, senza per questo sconfinare nell'area del sindacato in via consequenziale, che presuppone invece una disposizione (e una norma) diverse, e senza che vi sia lesione del contraddittorio, tenuto conto del carattere dispositivo del giudizio in via principale e dell'inderogabilità del termine per proporre l'impugnazione. Il trasferimento deve invece escludersi - perché altrimenti supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione - se, a seguito della modifica, la disposizione risulti dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, nel qual caso la nuova disposizione va impugnata con autonomo ricorso. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2017, n. 40 del 2016, n. 17 del 2015, n. 249 del 2014, n. 138 del 2014, n. 219 del 2013, n. 300 del 2012, n.193 del 2012, n. 70 del 2012, n. 32 del 2012, n. 30 del 2012, n. 40 del 2010, n. 237 del 2009, n. 139 del 2009 e n. 84 del 1996; per l'opinione più risalente sempre contraria al trasferimento, e conseguente manifesta inammissibilità, con riferimento all'ipotesi della reiterazione di dd.ll. non convertiti: ordinanze n. 470 del 1993, n. 508 del 1993 e n. 509 del 1993 ).
Massima n. 39912
Le sopravvenute e non satisfattive disposizioni che modificano e abrogano, per incompatibilità, l'art. 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015, presentano un contenuto radicalmente e non marginalmente innovativo rispetto a quello censurato, con la conseguenza che non è possibile il trasferimento ad esse della questione di legittimità costituzionale in via principale promossa dalla Regione Veneto, sia perché diversa è la loro portata precettiva, sia perché non sono più conferenti le ragioni di illegittimità costituzionale argomentate dalla ricorrente nel dedurre la lesione delle competenze regionali. Mentre la disposizione censurata, che stanziava un contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, demandava il riparto ad una fonte subordinata amministrativa (d.m., da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), le disposizioni sopravvenute (della legge n. 160 del 2016 e del d.l. n. 50 del 2017) hanno esse stesse operato il riparto, elevando la fonte della sua regolamentazione al livello di normazione primaria, cosicché le censure che in ipotesi la ricorrente avrebbe potuto muovere ? con autonoma e distinta impugnativa - necessariamente avrebbero avuto un contenuto ed un'articolazione argomentativa ben diversi, dal momento che il principio collaborativo non opera - ad esclusione, a date condizioni, della legge delega - nel procedimento legislativo di produzione della normativa primaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2010 e n. 162 del 2007 ). Il principio collaborativo - segnatamente la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata - non opera nel caso del procedimento legislativo primario, non essendo l'esercizio della funzione legislativa soggetto a procedure di leale collaborazione; solo nel caso di legge di delega è possibile ipotizzare che, a particolari condizioni, debba innestarsi nel corso dell'emanazione del d.lgs. un momento di leale collaborazione tra Stato e Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2017, n. 251 del 2016, n . 43 del 2016, n. 65 del 2016, n. 63 del 2013, n. 112 del 2010, n. 159 del 2008 e n. 387 del 2007 ).
Massima n. 39913
Sono dichiarate inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., e al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015, che stanzia, a favore delle Province e delle città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, un contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, prevedendo che la sua ripartizione avvenga con d.m. da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La norma impugnata non ha mai avuto applicazione, né può averne, dal momento che la disposizione che la conteneva è stata abrogata per incompatibilità, quanto al riparto del contributo, dagli artt. 8, comma 1-ter, della legge n. 160 del 2016 e 17 del d.l. n. 50 del 2017, sicché la ricorrente non può più ottenere il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'emanazione dell'atto amministrativo originariamente deputato ad operare il riparto, perché tale atto non c'è stato e più non potrà esserci.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3; 5; 97; 117, terzo e quarto comma; 118; 119 e 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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