Corte costituzionale

Sentenza n. 171/2018

Corte cost., sent. 20 luglio 2018, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
171/2018
Data di deposito
20 luglio 2018
Data di decisione
4 luglio 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:171

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017
  • art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017
  • art. 7, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017
  • art. 3, decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017

Parametri

Massime

Massima n. 40144

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per intervenuta acquiescenza, proposta nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 3, 4, comma 4, 5, comma 5 e 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 40 del 2017. Benché la Conferenza unificata abbia espresso un parere favorevole sullo schema del d.lgs. indicato, sussiste l'interesse a ricorrere delle Regioni resistenti, perché l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2017, n. 231 del 2016, n. 215 del 2015, n. 124 del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2 011).

Massima n. 40145

Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017, che declina alcuni aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, realizzato attraverso un piano triennale, articolato per piani annuali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e approvati con d.P.C.m., previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni. Benché l'art. 2 del d.lgs. n. 43 del 2018 abbia introdotto l'intesa ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, e la norma impugnata non sia stata medio tempore applicata, tali modifiche non possono ritenersi satisfattive delle ragioni delle ricorrenti. Per determinare la cessazione della materia del contendere sono necessarie la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso, nonché la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 59 del 2017, n. 246 del 2013, n. 228 del 2013 e n. 187 del 2013 ).

Massima n. 40146

Le sopravvenute e non satisfattive disposizioni che modificano l'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017, introdotte con l'art. 2 del d.lgs. n. 43 del 2018, presentano un contenuto radicalmente e non marginalmente innovativo rispetto a quello censurato, con la conseguenza che non è possibile il trasferimento ad esse - e lo scrutinio, pertanto, deve essere effettuato sul testo originario - della questione di legittimità costituzionale in via principale promossa dalle Regioni Veneto e Lombardia. Mentre la disposizione censurata, declinando alcuni aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, prevedeva che i piani annuali fossero approvati con d.P.C.m., previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, le modifiche indicate hanno introdotto l'intesa, la quale, debole o forte che sia, costituisce comunque un atto radicalmente diverso dal parere. La questione di legittimità costituzionale va trasferita quando la disposizione impugnata sia stata modificata marginalmente, senza che ne sia conseguita l'alterazione della sua portata precettiva. Il trasferimento deve invece escludersi se, a seguito della modifica, la disposizione risulti dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria; nel qual caso la nuova disposizione va impugnata con autonomo ricorso, senza che sia possibile il trasferimento che altrimenti supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 40 del 2016, n. 17 del 2015, n. 138 del 2014, n. 219 del 2013, n. 300 del 2012, n. 193 del 2012, n. 32 del 2012 e n. 30 del 2012 ).

Massima n. 40147

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017, che declina le modalità in cui la programmazione del servizio civile universale deve esercitarsi, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancata contestuale impugnazione del successivo art. 6, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri la competenza in materia di programmazione, organizzazione e attuazione del medesimo servizio. Le Regioni ricorrenti non contestano l'attribuzione allo Stato di tale competenza, ma la mancata previsione di un adeguato coinvolgimento regionale sul decreto di adozione dei piani annuali in cui si articola la suddetta programmazione, che interferirebbe così con le loro competenze.

Massima n. 40148

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost., e dalla Regione Lombardia - in connessione con l'art. 3 del medesimo d.lgs. - in riferimento agli artt. 114, primo comma, 117, 118, primo e terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione. La disposizione impugnata, che declina alcuni aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale - realizzato attraverso un piano triennale, articolato per piani annuali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e approvati con d.P.C.m., previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni - deve essere ricondotta alla potestà esclusiva statale in materia di "difesa", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. d), Cost., che comprende altresì forme di difesa "civile", concorrenti con la difesa "armata" della Patria. La legge regionale può intervenire nel rispetto delle linee d'indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale e delle norme di produzione statale recanti le caratteristiche uniformi per tutti i progetti di servizio civile nazionale, non potendosi mai rovesciare il rapporto logico-giuridico che esiste tra le due legislazioni. In virtù dell'attribuzione della disciplina in esame alla potestà legislativa esclusiva statale, non vi è dunque alcuna lesione del riparto costituzionale, non sussistendo quella chiara sovrapposizione di competenze che richiede che gli interventi statali siano concertati con le Regioni, considerando, inoltre, che il legislatore statale, tenuto conto che il principio di leale collaborazione permea l'ordinamento nel suo complesso, ha comunque previsto varie forme di partecipazione regionale, ulteriormente rafforzate con il d.lgs. n. 43 del 2018. ( Precedenti citati: sentenze 61 del 2018, n. 21 del 2016, n. 119 del 2015, n. 309 del 2013, n. 50 del 2008, n. 431 del 2005 e n. 228 del 2004 ). Il sacro dovere di difesa della Patria, configurato dall'art. 52 Cost. alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 Cost., ha un'estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare, comprendendo altresì forme di difesa civile, concorrenti con quella armata, con ciò rafforzando il senso di appartenenza alla comunità nazionale e realizzando in tal modo una difesa non meno pregnante, collegandosi intimamente e indissolubilmente all'appartenenza alla comunità nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2015, n. 228 del 2004 e n. 164 del 1985 ). Specie nei casi nei quali lo Stato, pur nell'esercizio di sue competenze esclusive, interferisce con materie attribuite alle Regioni, sebbene la legge regionale non possa mai rovesciare il rapporto logico-giuridico che esiste con quella statale, ciò non esclude che l'esercizio delle funzioni ammnistrative sia improntato al rispetto del principio di leale collaborazione, poiché le esigenze di una disciplina unitaria, in un ordinamento a struttura regionalista, non possono ignorare la tutela delle autonomie territoriali, attraverso strumenti idonei a fornire risposte pragmatiche e sufficientemente flessibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2018 e n. 58 del 2007 ).

Massima n. 40149

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost. - dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 40 del 2017, che disciplina la valutazione e l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri dei programmi di intervento del servizio civile universale, articolati in progetti presentati dai soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale. La norma impugnata, espressione della potestà esclusiva statale [ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. d), Cost.], non sacrifica l'autonomia regionale, poiché, ai sensi del successivo comma 6, quando il progetto riguarda una specifica Regione o più Regioni limitrofe, l'approvazione non può prescindere dall'intesa con queste ultime, rilevando così non la natura nazionale o regionale dell'ente che presenta il progetto, bensì l'impatto territoriale di quest'ultimo. Il coinvolgimento regionale, comunque salvaguardato, potrà realizzarsi nelle forme più opportune in relazione alla specificità degli interventi, con l'eventuale possibilità per le Regioni di far valere l'illegittimità dello strumento prescelto, quando non adeguato. ( Precedente citato: sentenza n. 228 del 2004 ).

Massima n. 40150

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 40 del 2017, che disciplina l'approvazione dei programmi di servizio civile, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancata impugnazione, da parte delle Regioni ricorrenti, del successivo comma 9, che individua in via generale i soggetti legittimati ad attuare, con risorse proprie, i programmi suindicati. La disposizione impugnata è astrattamente idonea a ledere le prerogative regionali, e il risultato di un eventuale accoglimento della questione sarebbe anche quello di chiarire la non applicazione alle Regioni dello stesso art. 5, comma 9, confermando così la sussistenza dell'interesse a ricorrere.

Massima n. 40151

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Veneto e Lombardia, rispettivamente in riferimento all'art. 119, primo comma, Cost., e agli artt. 97, 117 e 119, primo comma, Cost. - dell'art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 40 del 2017, che attribuisce alle Regioni la possibilità di dare attuazione, con risorse proprie, ai programmi di servizio civile universale, subordinandola all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale approvazione attiene precipuamente all'organizzazione del servizio civile, espressione di quei poteri di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio attribuiti alla potestà esclusiva statale. Sebbene avvenga con risorse regionali, l'attuazione dei progetti in esame deve pur sempre essere coerente con la normativa statale di riferimento e con i principi e le finalità da questa indicati. L'intervento dello Stato, quindi, costituisce un atto di coordinamento amministrativo, limitato alla verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale, che in alcun modo è idoneo a ledere le competenze amministrative regionali. Esso, inoltre, non si configura come un controllo di merito sull'attuazione dei programmi, né come un controllo finanziario, non introducendo alcun vincolo all'autonomia finanziaria delle Regioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, e, in connessione con l'art. 3, dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 114, primo comma, 117, 118, primo e terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 40 del 2017, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost., con il ricorso iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2017;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 40 del 2017, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119, primo comma, Cost., e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119, primo comma, Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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