Corte costituzionale

Sentenza n. 167/2018

Corte cost., sent. 20 luglio 2018, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/2018
Data di deposito
20 luglio 2018
Data di decisione
3 luglio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 478, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
  • art. 39-bis, comma 1, decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007
  • legge n. 222 del 29 novembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 40114

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma 478, della legge n. 208 del 2015, il quale, con norma di interpretazione autentica, inserendo all'articolo 39-bis, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., nella legge n. 222 del 2007, le parole: "e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,", esclude la natura tributaria dei contributi al fondo antincendi che le società aeroportuali hanno l'obbligo di alimentare in proporzione al traffico generato. La norma censurata dalle sezioni unite civili della Cassazione, lungi dall'esplicitare una possibile variante di senso di quella interpretata, incongruamente le attribuisce, con una qualificazione meramente nominalistica, un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria dei contributi al fondo antincendi, così ledendo la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico. I suddetti contributi presentano infatti tutte le caratteristiche del tributo, essendovi una disciplina legale che determina una definitiva decurtazione patrimoniale a carico dei soggetti passivi, connettendo la contribuzione a un presupposto economico (il volume del traffico aereo generato e quindi al fatturato realizzato) indice di capacità contributiva, e sussistendo il nesso con la spesa pubblica, poiché l'art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in legge n. 2 del 2009, ha destinato le somme versate dalle società aeroportuali al pagamento delle indennità salariali integrative previste in favore di tutti i vigili del fuoco (e non solo di quelli che prestano servizio negli aeroporti), ossia per finanziare un servizio pubblico in favore di tutta la collettività, venendo così meno la sinallagmaticità tra il contributo in esame e il servizio antincendi. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017, n. 73 del 2017, n. 170 del 2013, n. 87 del 2012, n. 78 del 2012 n. 209 del 2010 e n. 335 del 2008 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. ( Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2018, n. 269 del 2017 e n. 236 del 2017 ).

Massima n. 40115

Accolta - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 478, della legge n. 208 del 2015, restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale della norma censurata, prospettati in riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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