Corte costituzionale

Sentenza n. 160/2018

Corte cost., sent. 17 luglio 2018, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/2018
Data di deposito
17 luglio 2018
Data di decisione
6 giugno 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:160

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 1 del 11 gennaio 2017
  • art. 33, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 1 del 11 gennaio 2017
  • art. 33, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 1 del 11 gennaio 2017
  • art. 2, legge della Regione Basilicata n. 1 del 11 gennaio 2017
  • art. 31, legge della Regione Basilicata n. 1 del 11 gennaio 2017
  • art. 32, legge della Regione Basilicata n. 1 del 11 gennaio 2017
  • art. 33, legge della Regione Basilicata n. 1 del 11 gennaio 2017

Parametri

Massime

Massima n. 40058

È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Basilicata in riferimento agli artt. 41, 42 e 43 Cost. - dell'art. 33, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, che regolano il trasferimento del personale dei disciolti consorzi di bonifica nei ruoli organici del nuovo consorzio. Benché formalmente indirizzate verso il complessivo dettato normativo dell'art. 33, le argomentazioni del rimettente sono espressamente riferite al solo comma 1, difettando in particolare qualsiasi riferimento ai contenuti normativi specificamente introdotti da quelli successivi, e, le ragioni del relativo contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Massima n. 40059

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Basilicata in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, e 118, quarto comma, Cost. - degli artt. 2, 31 e 32 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, i quali, provvedendo alla riforma dei consorzi di bonifica, prevedono, rispettivamente, l'inclusione dell'intero territorio regionale all'interno di un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio, lo scioglimento e la liquidazione dei preesistenti consorzi, e lo svolgimento, da parte dei disciolti consorzi, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, delle loro attività e funzioni statuarie. Le norme censurate hanno realizzato gli obiettivi stabiliti dall'art. 27 del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in legge n. 31 del 2008, dando attuazione ai criteri di riordino definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta il 18 settembre 2008 nella Conferenza permanente, in coerenza con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di governo del territorio, ed in particolare con il principio fondamentale della specialità degli interventi in materia di bonifica. La costituzione del consorzio unico di bonifica della Basilicata non determina la violazione del diritto di costituire in futuro consorzi di miglioramento fondiario, né del diritto di associarsi liberamente, e neppure del principio di sussidiarietà orizzontale, poiché va escluso che ne discenda alcun divieto per i soggetti privati di associarsi, che pregiudichi o comprima il futuro dispiegarsi dell'autonomia privata. Né è stata sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale in relazione all'uso dello strumento legislativo, anziché del procedimento amministrativo, con tutte le implicazioni che l'adozione di tale procedimento avrebbe portato con sé per la tutela degli interessi coinvolti. ( Precedenti citati: sentenze n. 326 del 1998 e n. 66 del 1992 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il carattere intrinsecamente settoriale delle funzioni di bonifica si articola in duplice senso: a) come specialità degli interventi, da realizzare sulla base di un piano e di un progetto di opere concretamente individuate; b) come operatività della bonifica stessa in relazione a un determinato territorio, dalle caratteristiche idrogeologiche omogenee, il quale deve riferirsi a un'area suscettibile di trasformazione a fini di valorizzazione o, più semplicemente, di conservazione. ( Precedenti citati: sentenze 326 del 1998 e n. 66 del 1992 ). L'imposizione dei vincoli di bonifica può avvenire soltanto in dipendenza di una concreta esigenza di trasformazione del territorio, comprovata attraverso un'adeguata istruttoria.

Massima n. 40060

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 42 e 43 Cost., l'art. 33, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, che disciplina le modalità di subentro del neocostituito unico consorzio di bonifica regionale in tutte le attività e funzioni in precedenza svolte dai disciolti consorzi. La disposizione censurata dal TAR Basilicata regola la fase liquidatoria dei preesistenti consorzi secondo modalità del tutto eccentriche e derogatorie rispetto alla disciplina statale in tema di soppressione di enti non solo pubblici, ma anche privati, prevedendo la sottrazione di una parte rilevante del patrimonio attivo dei consorzi soppressi, che viene trasferita ope legis al nuovo consorzio di bonifica della Basilicata, in tal modo limitando il soddisfacimento delle ragioni dei creditori dei singoli consorzi, in contrasto con il principio generale della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto e della destinazione del patrimonio consortile alla soddisfazione dei creditori. L'avocazione ad un soggetto pubblico dei beni e delle attività di altri soggetti, anche privati - intervenendo nella materia, di competenza esclusiva dello Stato, dell'ordinamento civile - contrasta con la disciplina stabilita dalla legge statale, che è l'unica competente a dettare la disciplina fondamentale della proprietà pubblica e privata. La dichiarazione di illegittimità costituzionale non incide sulla previsione del termine del 1° gennaio 2018, richiamato dal comma 2 dell'art. 33, ai fini del trasferimento del personale dai disciolti consorzi a quello neo costituito.

Massima n. 40061

L'accoglimento - per violazione degli artt. 42 e 43 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge reg Basilicata n. 1 del 2017, determina l'assorbimento delle ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, e 118, quarto comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio), sollevato con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, sollevata, in riferimento agli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 31 e 32 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, secondo comma, lettera l), 117, terzo comma, e 118, quarto comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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