Corte costituzionale

Sentenza n. 132/2018

Corte cost., sent. 26 giugno 2018, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/2018
Data di deposito
26 giugno 2018
Data di decisione
22 maggio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, comma 3, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 41354

Deve essere dichiarata la inammissibilità della costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Carena-Impresa di Costruzioni spa e Giugliano Costruzioni Metalliche srl nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010. La costituzione è intervenuta in data 12 aprile 2017, oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta, nel caso di specie, il 22 marzo 2017. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2018, n. 102 del 2016, n. 220 del 2014 e n. 128 del 2014; ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016 ).

Massima n. 41355

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, perché il giudice a quo avrebbe omesso di esperire il tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata. Il rimettente si è prospettato la via dell'interpretazione adeguatrice, ma l'ha esclusa sulla base di una motivazione articolata e congrua, dati l'inequivoco tenore letterale della norma e l'orientamento del Consiglio di Stato assurto a «diritto vivente», sicché, se l'ermeneusi prescelta sia da considerare la sola persuasiva è profilo che esula dall'ammissibilità e attiene al merito della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 9 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015 ). L'esame del merito della questione richiede, in primo luogo, la verifica della praticabilità di valide alternative ermeneutiche che consentano di interpretare la disposizione impugnata in modo conforme a Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2017, n. 254 del 2017 e n. 69 del 2017) .

Massima n. 41356

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, formulata per difetto di rilevanza. Il giudice rimettente ha esaminato la disciplina attuale oggetto di censura oltre che quella previgente, mettendole correttamente in comparazione a fini interpretativi. La rilevanza è inoltre evidente, perché l'accoglimento della questione comporterebbe nel giudizio a quo la tempestività del ricorso e la necessità di esaminarlo nel merito, mentre il rigetto ne determinerebbe l'irricevibilità (o l'inammissibilità).

Massima n. 41357

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,». La disposizione censurata dal TAR Veneto, nel prevedere che la costituzione degli intimati sana ex nunc la nullità della notificazione del ricorso, viola i princìpi e dei criteri direttivi della delega contenuta dalla legge n. 69 del 2009, che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con le disposizioni del cod. proc. civ., in quanto espressive di princìpi generali. Essa, infatti, contrasta con l'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., che prevede la sanatoria ex tunc della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo (principio di carattere generale); in secondo luogo, non è in linea né con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione degli atti processuali civili, né con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, antecedente all'entrata in vigore del codice, relativa alla nullità della notificazione del ricorso; né, infine, con la giurisprudenza costituzionale. Il meccanismo denunziato come distorsivo dal rimettente non può dunque considerarsi un mero inconveniente di fatto, in quanto tale non censurabile con una questione di legittimità costituzionale, perché deriva dalla stessa struttura normativa del giudizio amministrativo impugnatorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2017, n. 44 del 2016, n. 162 del 2014, n. 18 del 2014 e n. 97 del 1967; ordinanza n. 66 del 2014 ). La delega per il riordino normativo del processo amministrativo, in quanto tale, concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante. ( Precedenti citati: sentenze n. 94 del 2014, n. 73 del 2014, n. 5 del 2014, n. 162 del 2012, n. 80 del 2012, n. 293 del 2010 e n. 230 del 2010 ).

Massima n. 41358

Accolta parzialmente, per violazione dell'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale, prospettati in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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