Corte costituzionale
Sentenza n. 80/2017
Corte cost., sent. 13 aprile 2017, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/2017
- Data di deposito
- 13 aprile 2017
- Data di decisione
- 7 febbraio 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 3, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 4, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 7, comma 4, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 8, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 12, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 14, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 15, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 16, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 17, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 18, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 66, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 3, comma 1, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 4, comma 1, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 4, comma 4, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 37, comma 1, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 8, comma 1, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 15, comma 1, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 15, comma 3, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 14, comma 3, legge provincia Bolzano n. 17 del 22 dicembre 2015
- art. 1, comma 2, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 25 del 12 dicembre 2016
- art. 1, comma 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 25 del 12 dicembre 2016
- art. 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 25 del 12 dicembre 2016
- art. 4, comma 1, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 25 del 12 dicembre 2016
- art. 8, comma 1, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 25 del 12 dicembre 2016
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- legge costituzionale n. 1 del 24 settembre 2012
- legge n. 42 del 5 maggio 2009
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- comma 3, all. 4/1, n. 9.3, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 152, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 74, comma 1, n. 6, lett. a), decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 74, comma 1, n. 6, lett. b), decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 74, comma 1, n. 5, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 162, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 74, comma 1, n. 11, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 151, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 74, comma 1, n. 5), decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 48, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 169, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 74, comma 1, n. 18), decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 1, comma 1, lett. aa), decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014
- art. 174, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 74, comma 1, n. 22), decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 163, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 74, comma 1, n. 12), decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 175, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 74, comma 1, n. 23), decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 239, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 74, comma 1, n. 61, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 148, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 148-bis, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Massime
Massima n. 41270
Non è accolta la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 2, 3, 4, 7, comma 4, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 66 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015. È evidente l'avvenuta applicazione medio tempore della normativa censurata, dato che essa ha disciplinato l'esercizio 2016 e che la sua abrogazione, ad opera della sopravvenuta legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, decorre dal 1° gennaio 2017.
Massima n. 41271
L'armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali. L'indefettibilità del principio di armonizzazione - ancor prima d'essere giuridica conseguenza dello spostamento della materia dal terzo al secondo comma, lett. e, dell'art. 117 Cost., avvenuto ad opera della legge cost. n. 1 del 2012 - è, infatti, ontologicamente collegata alla necessità di realizzare l'uniformità dei linguaggi e l'omogeneità dell'espressione finanziaria e contabile di tutti gli enti operanti nel sistema della finanza pubblica allargata, senza le quali non sarebbe possibile il consolidamento dei conti pubblici e il perseguimento di obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestone del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie e la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci. L'armonizzazione si pone perciò in stretta relazione funzionale, tra l'altro, con il "coordinamento della finanza pubblica", "l'unità economica della Repubblica" e gli obblighi economici e finanziari imposti dall'Unione europea, e - proprio per tale carattere polifunzionale - dopo la legge n. 42 del 2009 e la legge cost. n. 1 del 2012 ha assunto una sua più ampia e rigorosa fisionomia, attraverso la legislazione ordinaria attuativa e in particolare, per quel che riguarda gli enti locali, attraverso il d.lgs. n. 118 del 2011, espandendosi ad ambiti di regolazione ricadenti in altri titoli di competenza (trasversali, concorrenti e residuali) e includendo disposizioni teleologicamente ascrivibili sia al coordinamento della finanza pubblica (di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.), sia alla disciplina degli equilibri di bilancio (di cui all'art. 81 Cost.), sia al principio del buon andamento finanziario e della programmazione (di cui all'art. 97 Cost.). ( Precedenti citati: sentenza n. 184 del 2016; sentenze n. 129 del 2016 e n. 10 del 2016, sul collegamento tra buon andamento finanziario e programmazione ). I vincoli generali a tutela dell'equilibrio finanziario e dei bilanci riguardano in modo indifferenziato tutti gli enti operanti nell'ambito del sistema di finanza pubblica allargata, nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, mediante i quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei come quelli relativi al cosiddetto patto di stabilità interno. ( Precedenti citati: sentenze n. 425 del 2004, n. 36 del 2004, n. 421 del 1998 e n. 416 del 1995 ). La disciplina e l'attribuzione dei controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti riguarda l'intera platea degli enti locali ed è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, dato che la dizione "finanza pubblica" deve oggi intendersi riferita non solo al bilancio dello Stato, ma a quelli di tutti gli enti pubblici costituenti, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata, e che i vincoli di finanza pubblica obbligano l'Italia nei confronti dell'Unione europea ad adottare politiche di contenimento della spesa il cui rispetto viene verificato in relazione al bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche, il quale deve corrispondere ai canoni stabiliti dalla stessa UE, mentre le sue componenti aggregate, costituite dai bilanci degli enti del settore allargato, sono soggette alla disciplina statale, che ne coordina il concorso al raggiungimento dell'obiettivo stabilito in sede comunitaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2014, n. 138 del 2013, n. 179 del 2007, n. 425 del 2004 e n. 36 del 2004 ).
Massima n. 41272
Il sistema contabile delle Province autonome non è totalmente sottratto ad una autonoma regolazione, ma l'autonomia provinciale in questo settore normativo - e la potestà di esprimerla nella determinazione delle procedure di programmazione e contabili degli enti locali insistenti sui propri territori - trovano il loro limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell'ambito della salvaguardia degli interessi finanziari unitari riconducibili all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e agli altri parametri costituzionali che si integrano in modo sincretico nel concetto di armonizzazione dei bilanci pubblici, con la conseguenza che la legittimità costituzionale delle norme provinciali non va valutata in astratto, bensì in riferimento ad una concreta collisione con i precetti ricavabili direttamente dalle norme costituzionali in materia finanziaria o da specifiche norme interposte come quelle contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2017, n. 184 del 2016 e n. 279 del 2006; sentenza n. 19 del 2015, sulla indefettibilità di accordi per determinare, invece, nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le Province autonome ). Le indefettibili esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, di custodia della finanza pubblica allargata e della sana gestione finanziaria non precludono peculiari articolazioni del bilancio della Regione o Provincia autonoma fondate sull'esigenza di scandire la programmazione economico-finanziaria nelle procedure contabili e le modalità analitiche di illustrazione di progetti e di interventi, trattandosi di competenza legislativa di contenuto diverso dall'armonizzazione dei bilanci, la quale rappresenta, semmai, il limite esterno - quando è in gioco la tutela di interessi finanziari generali - alla potestà regionale di esprimere le richiamate particolarità. Pur circoscritta entro tali limiti, l'autonomia degli enti territoriali nella materia dell'espressione finanziaria e contabile sopravvive nella più elevata prospettiva del "rapporto di mandato elettorale" tra amministratori e amministrati e della conoscenza e "leggibilità finanziaria" dei programmi attuativi delle politiche pubbliche. La peculiarità del sistema contabile delle Regioni e delle Province autonome mantiene, infatti, la sua ragion d'essere in relazione alla finalità di chiarire e specificare le scelte e le priorità politiche del governo territoriale, tradotte nella composizione quantitativa, qualitativa e finalistica delle partite attive e passive del bilancio, e tale finalità - che i moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci non sono idonei, di per sé, a realizzare - valorizza le esigenze della democrazia rappresentativa, nel cui ambito deve essere assicurata ai membri della collettività la cognizione delle modalità con le quali le risorse vengono prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese. ( Precedenti citati: sentenza n. 184 del 2016; sentenza n. 6 del 2017, con riguardo alla Regione autonoma Sardegna ).
Massima n. 41273
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014 - l'art. 2 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui non prevede che l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali provinciali e dei loro enti ed organismi strumentali è disciplinato dal d.lgs. n. 118 del 2011, e nella parte in cui non prevede che al legislatore provinciale rimane attribuita una competenza normativa che non sia in contrasto con le disposizioni della armonizzazione, del coordinamento nazionale della finanza pubblica, del rispetto dei vincoli europei e della salvaguardia degli equilibri di bilancio. La norma censurata dal Governo, stabilendo che l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è disciplinato dalle disposizioni della citata legge provinciale, capovolge la regola unitaria secondo cui il sistema contabile e lo schema di bilancio degli enti locali provinciali e dei loro enti e organismi strumentali devono essere conformi al d.lgs. n. 118 del 2011 e non alla legge provinciale di settore. Risulta pertanto violato il limite "esterno" all'autonomia normativa provinciale posto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, poiché la mancata fedele trasposizione della norma statale nella legislazione provinciale può comportare la sostanziale disapplicazione della prima nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano. In tal senso va letto anche l'invocato art. 79, comma 4-octies, dello statuto speciale, il quale - prevedendo che il recepimento del parametro di armonizzazione interposto avvenga "mediante rinvio formale recettizio" - non consente alcuna possibilità di variante al legislatore provinciale, neppure attraverso il ricorso al principio pattizio. ( Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016 ). L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 è espressione di un principio generale dell'armonizzazione - inteso nell'accezione "integrata" tra tutti i precetti costituzionali posti a tutela degli interessi finanziari generali - che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, ivi incluse le autonomie speciali. ( Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016 ).
Massima n. 41274
È ammissibile - nonostante la genericità del richiamo al parametro interposto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, impugnato dal Governo in quanto detterebbe una disciplina in materia di programmazione difforme dalla disciplina del d.lgs. n. 118 del 2011, e segnatamente dal "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" di cui all'allegato n. 4/1 del medesimo d.lgs., che contiene una regolamentazione articolata ed organica di detta materia. Benché il ricorso non indichi analiticamente i motivi della denunciata difformità, dal raffronto del contenuto della disposizione impugnata con la norma interposta si desume inequivocabilmente che essa riguarda - come specificato nella memoria del ricorrente - la possibilità per gli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano di derogare, mediante accordo tra il Presidente della stessa Provincia e la rappresentanza unitaria dei rispettivi Comuni, al termine del 31 dicembre stabilito dall'allegato n. 4/1, n. 9.3, terzo comma, del d.lgs. n. 118 del 2011 per l'approvazione del bilancio di previsione riguardante il triennio successivo.
Massima n. 41275
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'allegato n. 4/1, n. 9.3, terzo comma, del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 3, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, limitatamente alle parole "o entro altro termine stabilito con accordo previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, riferiti a un orizzonte temporale almeno triennale". La disposizione impugnata dal Governo consente agli enti locali altoatesini, attraverso l'accordo fra il Presidente della Provincia e la rappresentanza unitaria dei Comuni, di derogare al termine generale del 31 dicembre previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011 per l'approvazione del bilancio di previsione. Tali deroghe, però, non costituiscono uno scostamento meramente formale, poiché la norma interposta - pur contenuta nel decreto di armonizzazione dei bilanci - per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei. ( Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016 ).
Massima n. 41276
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione art. 152 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 6), lett. a) e b), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 4, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui dispone che [con il regolamento di contabilità] ciascun ente locale provinciale applica i principi contabili stabiliti "dalla presente legge" e nella parte in cui prevede "ferme restando le disposizioni previste dalla presente legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile". La disposizione impugnata dal Governo sostituisce, di fatto, il riferimento all'art. 152 del t.u. enti locali con quello alla legge provinciale, anziché ribadire l'indefettibilità del principio di armonizzazione e la possibilità di applicare la legge provinciale e la potestà regolamentare degli enti locali nei margini consentiti dal legislatore statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2017 e n. 184 del 2016 ).
Massima n. 41277
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 152 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, numero 6), lett. a) e b), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 4, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, il quale prevede che i regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della legge provinciale, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile. La disposizione impugnata dal Governo sostituisce, di fatto, il riferimento all'art. 152 del t.u. enti locali con quello alla legge provinciale, anziché ribadire l'indefettibilità del principio di armonizzazione e la possibilità di applicare la legge provinciale e la potestà regolamentare degli enti locali nei margini consentiti dal legislatore statale. Ciò senza contare che anche le fattispecie rimesse alla potestà normativa secondaria dell'ente locale sono parzialmente diverse da quelle previste dalla norma interposta. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2017 e n. 184 del 2016 ).
Massima n. 41278
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione gli artt. 151 e 162 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificati dall'art. 74, comma 1, n. 5) e n. 11), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 7, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, limitatamente all'inciso "salvo le eccezioni previste dall'articolo 37, comma 1". Tra i principi per la redazione del bilancio di previsione, la norma impugnata dal Governo include eccezioni [al divieto di gestioni non iscritte in bilancio] non contemplate dalle menzionate norme interposte, individuandole mediante rinvio al successivo art. 37, comma 1, il quale prevede fattispecie di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio diverse e più ampie di quelle tassativamente previste per gli enti locali dall'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000. In tal modo il legislatore provinciale si è discostato dai principi dell'armonizzazione e ha invaso altre materie riservate allo Stato, quali il coordinamento della finanza pubblica e l'ordinamento civile. La disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio attiene certamente a finalità connesse all'armonizzazione, al coordinamento della finanza pubblica e all'ordinamento civile, sicché non sussistono rispetto alla predetta disciplina elementi che consentano alle Regioni e alle Province autonome di esprimere nella materia contabile le peculiarità connesse e conseguenti alla loro autonomia costituzionalmente garantita, senza travalicare i limiti esterni costituiti dalla legislazione statale ed europea in tema di vincoli finanziari. ( Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016 ).
Massima n. 41279
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 37, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, che prevede fattispecie di riconoscimento di debiti fuori bilancio diverse e più ampie di quelle indicate dalla normativa statale di armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Tale disposizione è in stretta connessione funzionale con l'art. 7, comma 4, della stessa legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, già ritenuto incostituzionale in quanto include tra i principi per la redazione del bilancio di previsione degli enti locali altoatesini le eccezioni previste dallo stesso art. 37, comma 1.
Massima n. 41280
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 151 del d.lgs. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 5), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 8, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui prevede che il documento unico di programmazione sia presentato al Consiglio entro il 31 ottobre di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni anziché entro il 31 luglio. La disposizione impugnata da Governo prevede, per l'adozione del documento di programmazione, un termine difforme rispetto a quello stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Massima n. 41281
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., ed in relazione all'art. 48 del d.lgs. n. 118 del 2011 - in quanto, disciplinando il fondo di riserva degli enti locali altoatesini anche in relazione all'organo competente a disporne l'utilizzo, contrasterebbe con la normativa statale di armonizzazione dei bilanci pubblici, che consente all'ente di regolamentare solo le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi. L'evocato art. 48 del d.lgs. n. 118 del 2011 è inconferente, poiché disciplina i fondi di riserva delle Regioni e non quelli degli enti locali, che sono invece regolati dall'art. 167 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Massima n. 41282
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 169 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 18), del d.lgs. n. 118 del 2011 (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa, del d.lgs. n. 126 del 2014) - l'art. 14, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015. La norma impugnata dal Governo, consentendo ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti di evitare la predisposizione del piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, si pone in contrasto con il d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede la facoltatività del PEG solo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tale limite demografico deve essere applicato anche agli enti locali appartenenti alla Provincia autonoma di Bolzano, dal momento che il PEG, pur non riguardando espressamente la struttura del bilancio dell'ente locale, è elemento consustanziale alla configurazione del rapporto tra politiche finanziarie, espresse nella redazione del bilancio in senso stretto, e loro attuazione. L'indefettibilità della sua redazione non lede certamente l'autonomia dell'ente locale, ed in particolare quella organizzativa, perché il PEG è costruito "a matrice" sull'organizzazione dell'ente senza creare alcuna preclusione o predefinizione dei moduli operativi che l'ente stesso, nella sua autonomia, può darsi. La ratio della diversa e più rigorosa delimitazione demografica dell'esenzione da parte della norma statale, rispetto a quella provinciale impugnata, trova ragione nelle specifiche dimensioni amministrative dei destinatari della facoltà, di regola caratterizzate da una dotazione burocratica talmente limitata da rendere sostanzialmente irrilevante la scansione analitica degli obiettivi in relazione alle singole competenze ed alle conseguenti responsabilità gestorie. E tale situazione dimensionale non è certo diversa con riguardo agli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano.
Massima n. 41283
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 174 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma l, n. 22), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 15, commi 1 e 3, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui prevede per la presentazione dello schema di bilancio finanziario e del documento unico di programmazione, nonché per la deliberazione del bilancio di previsione, [la possibilità di] termini diversi da quelli stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011. La normativa impugnata dal Governo ammette (al comma 1) la presentazione dello schema di bilancio di previsione e del documento unico di programmazione entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente locale altoatesino, anziché entro il termine del 15 novembre di ogni anno, fissato dal menzionato art. 174, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (come modificato dal d.lgs. n. 118 del 2011 e dal d.lgs. n. 126 del 2014), e (al comma 3) la possibilità di derogare al termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione, fissato dall'art. 174, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, attraverso un diverso termine stabilito mediante accordi ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. n. 670 del 1972 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 268 del 1992. Tali difformità non costituiscono uno scostamento meramente formale, poiché la normativa interposta, per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti, è servente al coordinamento della finanza pubblica.
Massima n. 41284
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., ed in relazione all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118 del 2011 - in quanto concede ai Comuni altoatesini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti una facoltà derogatoria in materia di allegazione di documenti al bilancio di previsione. Il successivo comma 10 dell'evocato art. 11 del d.lgs. n. 118 prevede una eccezione, in termini di facoltatività, assolutamente speculare a quella della norma provinciale impugnata dal Governo, la quale, pertanto, opera in sostanza un recepimento formale della normativa statale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 79, comma 4-octies, dello statuto speciale, introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e), n. 4), della legge n. 190 del 2014.
Massima n. 41285
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma l, n. 12), del d.lgs. n. 118 del 2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 126 del 2014 - l'art. 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015. La disposizione impugnata dal Governo, prevedendo che per gli enti locali altoatesini l'esercizio provvisorio è autorizzato con accordo tra il Presidente della Provincia ed una rappresentanza del Comune, introduce una non consentita deroga alla normativa statale, secondo la quale l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno. Tale scostamento non è meramente formale, poiché la norma interposta, per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti, è servente al coordinamento della finanza pubblica.
Massima n. 41286
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 175 del d.lgs. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma l, n. 23), del d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 18 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015. La disposizione censurata dal Governo - che disciplina le variazioni al bilancio di previsione - si sarebbe dovuta limitare all'individuazione dei soggetti competenti e delle procedure amministrative afferenti all'adozione delle variazioni di bilancio, lasciando del tutto inalterate le fattispecie consentite dal d.lgs. n. 118 del 2011, mentre - al contrario - individua casistiche diverse, ingenerando dubbi applicativi che possono riverberarsi sull'uniformità delle risultanze dei bilanci.
Massima n. 41287
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e in relazione all'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma l, n. 61), del d.lgs. n. 118 del 2011 - dell'art. 66 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui include tra le funzioni dei revisori dei conti i compiti di vigilanza sugli inventari (comma l, lettera c) e sui contratti collettivi (lettera g), non contemplati dalla evocata norma interposta. La vigilanza sulla corretta compilazione degli inventari e quella sulla corrispondenza della spesa del personale ai contratti collettivi è un sindacato ascrivibile alla categoria dei controlli interni di legittimità-regolarità ed alla funzione di revisione contabile; in tale prospettiva funzionale, le attribuzioni richiamate nella norma impugnata in aggiunta a quelle previste dall'art. 239 del t.u. enti locali fanno ontologicamente parte della revisione contabile, così come delineata dai principi specifici della materia, contenuti nel d.lgs. n. 286 del 1999, e da quelli corrispondenti vigenti in ambito civilistico.
Massima n. 41288
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e in relazione all'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma l, n. 61), del d.lgs. n. 118 del 2011 - dell'art. 66 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, nella parte in cui, in asserita difformità dall'evocata norma interposta, non prevede tra le funzioni del revisore dei conti il compito di esprimere pareri obbligatori sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, sulle proposte di ricorso all'indebitamento, sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, e sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. Detti adempimenti sono in astratto ricompresi nella norma provinciale, poiché rientrano tutti nel concetto di "vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione", indicato al comma 1, lett. c), dell'impugnato art. 66. Infatti, la funzione consultiva dei revisori dei conti - non vincolante, ma obbligatoria (come prescritto sia dalla disposizione impugnata, sia da quella interposta) - inerisce in modo pregnante all'obiettivo di avvertire e salvaguardare gli organi preposti dal rischio di adottare eventuali decisioni non conformi a legge su tutte le questioni che hanno un impatto sulla gestione del bilancio, ivi comprese la programmazione economico-finanziaria, la gestione dei servizi, la costituzione o la partecipazione ad organismi esterni, il ricorso all'indebitamento, l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa, l'adozione del regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e l'applicazione dei tributi locali.
Massima n. 41289
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Governo avverso la legge prov. di Bolzano n. 17 del 2015, abrogata nelle more del giudizio, le questioni aventi ad oggetto gli artt. 2, 4, commi 1 e 4, 8, 14, comma 3, 17 e 37, comma 1, di tale legge vanno trasferite anche sugli artt. 1, commi 2 e 3, 3, 4, comma 1, e 8, comma 1, della sopravvenuta legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, che pedissequamente o sostanzialmente riproducono il contenuto delle norme precedenti. Al contrario, gli artt. 5, 6, 7, 14, 28 e 32 della stessa legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 presentano un contenuto radicalmente innovativo rispetto alle norme della legge provinciale n. 17 del 2015 impugnate dal Governo, di talché un loro esame supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione. ( Precedente citato: sentenza n. 300 del 2012 ). Per costante giurisprudenza, in caso di ius superveniens la questione di legittimità costituzionale in via principale può essere trasferita sul nuovo testo della norma impugnata a condizione che quest'ultimo non appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, che le modifiche siano marginali o comunque non abbiano alterato la portata precettiva della norma impugnata, e che non siano satisfattive rispetto alle censure proposte. Ove le modifiche introdotte incidano in maniera sostanziale sulla disciplina oggetto di impugnativa, il trasferimento della questione, lungi dal garantire il principio di effettività della tutela delle parti nel giudizio in via di azione, supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione. In definitiva, se dalla disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, la questione - in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione - deve intendersi trasferita sulla nuova norma. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 40 del 2016, n. 155 del 2015, n. 77 del 2015, n. 46 del 2015, n. 219 del 2013, n. 178 del 2013, n. 300 del 2012, n. 193 del 2012, n. 30 del 2012, n. 326 del 2010, n. 162 del 2007 e n. 137 del 2004 ).
Massima n. 41291
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., gli artt. 1, commi 2 e 3, 3, 4, comma 1, e 8, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016. I commi 2 e 3 dell'art. 1 - che riproducono sostanzialmente il contenuto degli artt. 2 e 4, commi 1 e 4, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015 - risultano, al pari di questi, in contrasto con l'art. 1, comma 1, e con l'art. 74, comma 1, n. 6), lett. a), del d.lgs. n. 118 del 2011, e invadono la competenza esclusiva dello Stato nella determinazione dei criteri di armonizzazione dei bilanci degli enti locali provinciali, delle relative eccezioni nonché dei criteri di definizione degli enti interessati ad attuare i principi dell'armonizzazione. L'art. 3 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 - che riproduce pedissequamente il contenuto degli artt. 8 e 17 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015 - detta, al pari di questi, tempi e modalità difformi da quanto statuito rispettivamente nell'allegato n. 4/1, n. 9.3, terzo comma, del d.lgs. n. 118 del 2011 e nell'art. 74, comma 1, n. 22), lett. c), del medesimo d.lgs. (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa, del d.lgs. n. 126 del 2014). L'art. 4, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 - che riproduce specularmente la formulazione dell'art. 14, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015 - esclude, al pari di questo, l'obbligo di redigere il piano esecutivo di gestione (PEG) per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in difformità dalla soglia demografica (di 5.000 abitanti) prevista dall'art. 169, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 18), del d.lgs. n. 118 del 2011 (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa, del d.lgs. n. 126 del 2014). L'art. 8, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, che, in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, riproduce specularmente l'art. 37, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, risulta, al pari di questo, difforme dagli artt. 151 e 162 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificati dall'art. 74, comma 1, nn. 5) e 11), del d.lgs. n. 118 del 2011.
Massima n. 41292
Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la Provincia autonoma di Bolzano non può sottrarre alla Corte dei conti ed attrarre nella sfera delle proprie attribuzioni le funzioni di controllo della Corte dei conti nei confronti degli enti locali altoatesini, poiché il controllo sulla legalità e sulla regolarità della gestione economico-finanziaria degli enti locali - attribuito dagli artt. 148 e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 alla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico - è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano il rispetto dei limiti e degli equilibri complessivi della finanza pubblica, funzionali al rispetto degli obblighi comunitari, e non può quindi essere in alcun modo assimilato o surrogato da forme di controllo interno sulla gestione delle risorse finanziarie esercitate da un singolo ente territoriale, ancorché a statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l'imparzialità e l'indipendenza con riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2014 e n. 60 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n. 17 (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali), nella parte in cui non prevede che l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali provinciali e dei loro enti ed organismi strumentali è disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nella parte in cui non prevede che al legislatore provinciale rimane attribuita una competenza normativa che non sia in contrasto con le disposizioni della armonizzazione, del coordinamento nazionale della finanza pubblica, del rispetto dei vincoli europei e della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della medesima legge prov. n. 17 del 2015, limitatamente alle parole «o entro altro termine stabilito con accordo previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, riferiti a un orizzonte temporale almeno triennale»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della medesima legge prov. n. 17 del 2015, nella parte in cui dispone che ciascun ente locale provinciale applica i principi contabili stabiliti «dalla presente legge» e nella parte in cui prevede «ferme restando le disposizioni previste dalla presente legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile»;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della medesima legge prov. n. 17 del 2015;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della medesima legge prov. n. 17 del 2015, limitatamente all'inciso «salvo le eccezioni previste dall'articolo 37, comma 1»;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della medesima legge prov. n. 17 del 2015, nella parte in cui prevede che il documento unico di programmazione sia presentato al Consiglio entro il 31 ottobre di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni anziché entro il 31 luglio;
7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della medesima legge prov. n. 17 del 2015;
8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 3, della medesima legge prov. n. 17 del 2015, nella parte in cui prevede per la presentazione dello schema di bilancio finanziario e del documento unico di programmazione, nonché per la deliberazione del bilancio di previsione, termini diversi da quelli stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011;
9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della medesima legge prov. n. 17 del 2015;
10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della medesima legge prov. n. 17 del 2015;
11) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, della medesima legge prov. n. 17 del 2015;
12) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3; 3, 4, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano);
13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2015 promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ed in relazione all'art. 48 del d.lgs. n. 118 del 2011, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della medesima legge prov. n. 17 del 2015 promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ed in relazione all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118 del 2011, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 della medesima legge prov. n. 17 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e in relazione all'art. 74, comma l, numero 61), del d.lgs. n. 118 del 2011, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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