Corte costituzionale
Sentenza n. 73/2017
Corte cost., sent. 12 aprile 2017, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/2017
- Data di deposito
- 12 aprile 2017
- Data di decisione
- 22 febbraio 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, legge della Regione Basilicata n. 5 del 4 marzo 2016
- art. 44, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 5 del 4 marzo 2016
- art. 44, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 5 del 4 marzo 2016
- art. 44, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 5 del 4 marzo 2016
- art. 63, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 5 del 4 marzo 2016
- art. 20, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 16 del 8 agosto 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 2, comma 71, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
Massime
Massima n. 39503
Al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purché tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. Tra tali valori - costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi - sono ricompresi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010 ). In linea di principio, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale vi è sostanziale indifferenza tra norme di interpretazione autentica - retroattive, salva una diversa volontà del legislatore - e norme innovative con efficacia retroattiva, in quanto ciò che assume rilievo è la loro compatibilità con il divieto di retroattività che, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata riservata dall'art. 25 Cost. esclusivamente alla materia penale. Nondimeno, la palese erroneità dell'autoqualificazione come norma di interpretazione autentica può costituire un indice, sia pure non dirimente, della irragionevolezza della disposizione impugnata; mentre, l'individuazione della natura interpretativa della norma non può ritenersi in sé indifferente nel bilanciamento di valori sotteso al giudizio di costituzionalità che cade sulle norme retroattive. ( Precedenti citati: sentenza n. 156 del 2014, sulla sostanziale indifferenza della distinzione; sentenze n. 170 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010, sul rilievo che può assumere la natura interpretativa della norma ). Va riconosciuto carattere interpretativo alle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore può quindi adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore. ( Precedenti citati: sentenze n. 314 del 2013, n. 271 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 170 del 2008 ).
Massima n. 39504
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., con potenziali ricadute sull'effettività del diritto ad agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.) e sull'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giurisdizionale (art. 102 Cost.) - gli artt. 42 e 44, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2016, che, in via di interpretazione autentica, estendono la possibilità di interventi sul patrimonio edilizio esistente in deroga agli strumenti urbanistici, prevista dalla legge regionale n. 25 del 2009, alle "costruzioni" in fase di realizzazione in forza di un titolo abilitativo in corso di validità ed attribuiscono, in via generalizzata, natura di norme di interpretazione autentica a tutte le modifiche apportate dalla legge regionale n. 4 del 2015 alla citata legge regionale n. 25. Contrariamente all'erronea autoqualificazione come norme interpretative - indice della irragionevolezza del loro retroagire - le disposizioni impugnate dal Governo hanno carattere di norme innovative con efficacia retroattiva, in quanto reintroducono il medesimo significato che il legislatore regionale aveva espunto, con precedenti modifiche, dalla norma interpretata e, per altro verso, evocano categorie di interventi (aventi ad oggetto "nuove costruzioni") il cui contenuto non è coerente con la ratio (riferita agli "edifici esistenti") sottesa alla legge regionale n. 25 del 2009. Anche ad ammettere l'esigenza della Regione di assicurare una maggiore omogeneità normativa per far fronte al sovrapporsi delle modifiche intervenute nel tempo, tale finalità è recessiva rispetto al valore della certezza del diritto in materia urbanistica, nella quale assume peculiare rilevanza l'affidamento della collettività nella sicurezza giuridica. Le innovazioni introdotte - per lo più destinate ad ampliare le deroghe agli strumenti urbanistici - consentono, in quanto retroattive, di rendere legittime ex post condotte che non lo erano al momento della loro realizzazione, sacrificando, in linea di principio, le posizioni soggettive dei potenziali controinteressati, che facevano affidamento sulla stabilità dell'assetto normativo allora vigente, e dando corpo a una surrettizia ipotesi di sanatoria, estranea alla competenza regionale in materia di governo del territorio ed analoga ad iniziative legislative già sanzionate dalla Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2015, n. 209 del 2010, n. 103 del 2013, n. 41 del 2011, n. 290 del 2009 e n. 54 del 2009 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, in tema di condono edilizio "straordinario" spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale), le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all'an, al quando e al quantum. Esula, infatti, dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni [in materia di governo del territorio] il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria o allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato, e, a maggior ragione, il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale. ( Precedenti citati: n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004, riguardanti i profili penalistici del condono; sentenze n. 233 del 2015, n. 117 del 2015, e n. 290 del 2009, sugli ulteriori limiti alla legislazione regionale in tema di sanatoria edilizia ).
Massima n. 39505
Accolta - per violazione degli artt. 3, 24, primo comma, e 102 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 44, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2016, rimangono assorbite le ulteriori censure proposte dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per asserito contrasto con i principi fondamentali in materia di "governo del territorio" posti dagli artt. 36 e 37 del TUE.
Massima n. 39506
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - il comma 4 dell'art. 20 della legge reg. Basilicata n. 16 del 2012, come sostituito dall'art. 63, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2016, limitatamente alle parole "al netto della spesa per il personale del sistema dell'emergenza urgenza 118 e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture non ancora strutturata alla data del 31 dicembre 2004". La norma impugnata dal Governo, escludendo i costi relativi al suddetto personale dal computo della spesa consentita per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario, permette l'indebito superamento della soglia di contenimento (spesa del 2004 diminuita dell'1,4%) stabilita dal comma 71 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, cui va ascritta natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, non essendo le categorie di dipendenti indicate dalla norma censurata immediatamente riconducibili a quelle per quali il suddetto parametro interposto ammette deroghe al principio. ( Precedenti citati: sentenze n. 182 del 2011, n. 68 del 2011, n. 333 del 2010 e n. 120 del 2008 ) . Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, peraltro in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni dell'assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario. Il legislatore statale può quindi legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari. ( Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2014, n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010 ). Al limite di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario, stabilito dall'art. 2, comma 71, della legge finanziaria 2010 in continuità con quello già previsto dall'art. 1, comma 565, della legge finanziaria 2007 - va riconosciuta natura di principio fondamentale, diretto al contenimento della spesa sanitaria, come tale espressivo di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 182 del 2011, n. 68 del 2011, n. 333 del 2010 e n. 120 del 2008; sentenza n. 182 del 2011, sul peso preponderante che la spesa per il personale riveste nel bilancio regionale e sulla storica ritrosia delle Regioni a porvi adeguati limiti ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 42 e 44, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 20 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014), come sostituito dall'art. 63, comma 1, della legge della Regione Basilicata n. 5 del 2016, limitatamente alle parole «al netto della spesa per il personale del sistema dell'emergenza urgenza 118 e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture non ancora strutturata alla data del 31 dicembre 2004».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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