Corte costituzionale
Sentenza n. 250/2017
Corte cost., sent. 1° dicembre 2017, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 250/2017
- Data di deposito
- 1° dicembre 2017
- Data di decisione
- 25 ottobre 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:250
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
- art. 1, comma 1, n. 1), decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015
- legge n. 109 del 17 luglio 2015
- art. 24, comma 25, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 1, comma 1, n. 2), decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015
- art. 1, comma 483, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 483, lett. d), legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 483, lett. e), legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 286, lett. b), legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Parametri
- art. 4, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 2, Costituzione
- art. 38, comma 2, Costituzione
- art. 36, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 42092
Sono dichiarati inammissibili gli interventi del Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e dell'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS, nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, e dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013. I due intervenienti, oltre a non essere parti del giudizio principale, non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, atteso che essi non vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale; né è sufficiente la circostanza che l'oggetto delle questioni rientri nell'ambito dei propri scopi statutari e, in particolare, in quello della tutela dell'interesse collettivo, atteso che quest'ultimo è differente rispetto a quelli dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto le posizioni soggettive individuali. Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale - anche rappresentativi di interessi collettivi o di categoria - è ammissibile soltanto per i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2017, n. 70 del 2017 e n. 35 del 2017; ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017 e allegata alla sentenza n. 35 del 2017 , ordinanze n. 227 del 2016 e n. 206 del 2016, nonché ordinanza letta all'udienza del 5 luglio 2016 e allegata all'ordinanza n. 206 del 2016 )
Massima n. 42093
Sono dichiarati inammissibili, per tardività, gli interventi in giudizio spiegati da Codacons e da G.P., nella qualità di pensionato, nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, e dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013. L'atto di intervento è stato depositato oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli atti introduttivi dei giudizi, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 35 del 2017 e ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017, allegata a tale sentenza; sentenza n. 187 del 2016 e ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016, allegata a tale sentenza ).
Massima n. 42094
Nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, e dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, sono inammissibili, in quanto volte a estendere il thema decidendum, quale definito nelle ordinanze di rimessione, le censure svolte da alcune parti costituite in riferimento a parametri non evocati nelle rispettive ordinanze di rimessione (artt. 3, 23, 53 e 136 Cost.). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2017, n. 214 del 2016, n. 96 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015 )
Massima n. 42095
Nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, e dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza. L'eccezione riguarda la non manifesta infondatezza delle questioni e attiene propriamente all'esame del merito.
Massima n. 42096
Nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, e dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la dedotta insindacabilità delle scelte del legislatore (nel caso di specie, in ordine alla modalità e ai tempi della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici). La discrezionalità del legislatore trova un limite nel criterio di ragionevolezza, per cui non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate. ( Precedente citato: sentenza n. 70 del 2015 ).
Massima n. 42097
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015. La motivazione, ancorché succinta, consente di comprendere la ragione della doglianza del rimettente in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 136 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 70 del 2015 ).
Massima n. 42098
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto i commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, la questione sollevata in riferimento all'art. 136 Cost., per asserita lesione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 70 del 2015, riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre e va quindi esaminata per prima, perché attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2017, n. 2 del 2015, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010 ).
Massima n. 42099
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, in relazione al principio del legittimo affidamento, e 136 Cost. - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Le disposizioni denunciate non riproducono la normativa dichiarata incostituzionale, né realizzano, anche indirettamente, gli esiti corrispondenti, senza che rilevi che parte del risultato normativo corrisponda. Deve inoltre escludersi che in capo ai titolari di trattamenti pensionistici si fosse determinato un affidamento nell'applicazione della disciplina immediatamente risultante dalla sentenza citata, in quanto quest'ultima rendeva prevedibile un intervento del legislatore, sulla base di un nuovo bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti; né tale affidamento avrebbe potuto determinarsi, data l'immediatezza dell'intervento operato dal legislatore, considerato che il d.l. n. 65 del 2015 è entrato in vigore a distanza di ventuno giorni dal deposito della suddetta sentenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2017, n. 5 del 2017, n. 169 del 2015, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 262 del 2009, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966 ). Ai fini dello scrutinio della violazione del giudicato costituzionale, la disciplina dettata dal legislatore deve essere considerata nella sua interezza, rilevando il complesso delle norme che si succedono nel tempo. Secondo la giurisprudenza costituzionale, una situazione giuridica, per dar luogo a un affidamento, deve risultare, oltre che sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento, anche protratta per un periodo sufficientemente lungo. ( Precedente citato: sentenza n. 56 del 2015 ).
Massima n. 42100
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali, disciplinando nuovamente la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno rispettivamente riconosciuto la perequazione automatica, in misura percentuale decrescente, per trattamenti pensionistici fino a sei volte il trattamento minimo INPS e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi, reintrodotti dal comma 25, ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Le circostanze e le ragioni dell'intervento operato dal legislatore - delle quali, secondo la Corte EDU, occorre tenere conto per valutare se un intervento retroattivo, idoneo a incidere sull'esito di procedimenti in corso, integri una violazione del principio convenzionale dell'equo processo - escludono detta violazione, sia per lo scopo dichiarato di dare attuazione ai principi enunciati dalla sentenza citata, operando, con riguardo a tutti i trattamenti pensionistici, un nuovo bilanciamento tra l'interesse dei pensionati e le esigenze finanziarie dello Stato, sia per quello di eliminare le possibili incertezze in ordine alla disciplina applicabile.
Massima n. 42101
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Il blocco per il 2012 e il 2013 della rivalutazione per i trattamenti superiori e il conseguente "trascinamento" dello stesso agli anni successivi non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse generale, perseguite dalle disposizioni censurate. Ricorrono, infatti, le condizioni che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, rendono legittima un'ingerenza nel diritto al rispetto dei propri beni quali il perseguimento di un interesse pubblico e la proporzionalità, rilevando, in definitiva, che non vi sia il sacrifico del diritto fondamentale alla pensione, escluso dal fatto che le disposizioni incidono su una percentuale dell'importo complessivo del trattamento pensionistico e non sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza da parte di pensionati titolari di trattamenti medio-alti.
Massima n. 42102
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost. - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Le misure di blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non hanno natura tributaria, in quanto è sufficiente osservare che l'effetto di "trascinamento" proprio delle censurate misure di blocco della perequazione non ne muta la natura di misure di mero risparmio di spesa (e non di decurtazione del patrimonio del soggetto passivo). ( Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015 )
Massima n. 42103
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali ordinari di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost. - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità bilanciando, nel limite della ragionevolezza, l'interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti previdenziali e le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato - che emergono dal disegno complessivo delle disposizioni censurate - attraverso un sacrificio parziale e temporaneo del primo a favore delle seconde, privilegiando in maniera non irragionevole i trattamenti pensionistici di importo modesto, in ragione dei maggiori margini di resistenza agli effetti dell'inflazione di quelli di importo più alto. ( Precedenti citati: sentenze n. 70 del 2015, n. 208 del 2014, n. 316 del 2010, n. 30 del 2004, n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 156 del 1991 e n. 26 del 1980; ordinanze n. 383 del 2004, n. 531 del 2002 e n. 256 del 2001 ).
Massima n. 42104
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento al principio di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendola, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Né il blocco della rivalutazione automatica né il riconoscimento percentuale di quelli di importi minori si ripercuote sui trattamenti pensionistici in modo tale da colpirne l'adeguatezza, nel loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita. Dall'invocato parametro, infatti, non discende la conseguenza costituzionalmente necessitata dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, in ragione dei margini di resistenza di quelli medio-alti all'erosione del potere d'acquisto causata dall'inflazione, senza che tale valutazione sia inficiata dalla mancanza di forme di recupero e dall'effetto di cosiddetto "trascinamento". Inoltre, la misura del riconoscimento sulla base di percentuali riferite al trattamento minimo INPS, e il connesso computo della base di calcolo per quantificare la perequazione negli anni successivi, è improntata a criteri di progressività che, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e dell'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza, assicurano a quelli pensionistici una salvaguardia dall'erosione del potere d'acquisto che aumenta gradualmente al diminuire, con la riduzione del loro importo, anche della loro capacità di resistenza alla stessa erosione. Infine, le misure percentualmente decrescenti della perequazione si applicano a trattamenti pensionistici "medi" (superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il minimo INPS) o, ancorché modesti, tuttavia pur sempre superiori a tre e a quattro volte il trattamento che costituisce il «nucleo essenziale» della tutela previdenziale. ( Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016, n. 70 del 2015 e n. 316 del 2010 ).
Massima n. 42105
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento al principio di proporzionalità dei trattamenti pensionistici alla quantità e qualità del lavoro prestato, di cui all'art. 36, primo comma, Cost. - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Le disposizioni denunciate, individuando un equilibrio tra i valori coinvolti, rispettano il principio di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza alla quantità e qualità del lavoro prestato, considerato che i limiti alle misure di contenimento di spesa incidenti sui trattamenti pensionistici devono rinvenirsi nella costante interazione fra i principi costituzionali racchiusi negli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Né rappresentano condizioni indefettibili di costituzionalità delle misure di blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici la durata solo annuale, l'incidenza su pensioni di importo piuttosto elevato e la chiara finalità solidaristica, poiché ciascuna di esse non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce. ( Precedenti citati: sentenza n. 70 del 2015 e n. 316 del 2010 ). L'applicazione del principio di proporzionalità ai trattamenti di quiescenza - nella loro funzione sostitutiva del cessato reddito di lavoro - non comporta un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione anche di tale principio, essendo la garanzia dell'art. 38 Cost. agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015 ).
Massima n. 42106
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 286, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui disciplina la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per l'anno 2014, escludendola per quelli superiori a sei volte il minimo INPS. Il rimettente non ha prospettato profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli su cui la Corte costituzionale nel 2016 si è già pronunciata per la non fondatezza della questione relativa all'intero comma 483 citato. La disposizione censurata, infatti, ispirandosi a criteri di progressività, si differenzia dall'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 70 del 2015, fonte di un "blocco integrale" della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo. ( Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015 ).
Massima n. 42107
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in via subordinata, dal Tribunale di Milano, in riferimento agli gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con mod., nella legge n. 214 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, n. 1), del d.l. n. 65 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 109 del 2015, in combinazione con l'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, che disciplinano la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS per gli anni 2012, 2013 e 2014. La denunciata combinazione delle citate disposizioni non prevede il blocco della perequazione per un triennio, ma soltanto per il 2012 e 2013, mentre, per il 2014, essa è riconosciuta nella misura del 40 per cento. Inoltre, il rimettente, con un'affermazione meramente assertiva e del tutto indimostrata, trascura di considerare che il d.l. n. 65 del 2015 - nel bilanciare l'interesse dei pensionati con le esigenze della finanza pubblica - ha inevitabilmente avuto riguardo a quanto già previsto dall'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013, che incide, in generale, sul quadro della finanza pubblica. Inoltre, e più specificamente, la valutazione degli effetti, su tale quadro, del suddetto d.l. n. 65 del 2015 - in particolare, del "nuovo" comma 25-bis - dipendeva completamente dalla misura della rivalutazione automatica prevista dal comma 483.
Massima n. 42108
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lett. d) ed e), della legge n. 147 del 2013, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. La censura riguarda la disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, mentre nei giudizi principali in esame nessuno dei pensionati ricorrenti era titolare di detto trattamento pensionistico.
Massima n. 42109
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. La normativa denunciata non prevede, per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS, il blocco della perequazione «per un triennio», ma soltanto per il 2012 e 2013. Inoltre, l'affermazione secondo cui il legislatore del 2015 avrebbe omesso di coordinare le diverse disposizioni, è meramente assertiva e indimostrata, e trascura di considerare che il d.l. n. 65 del 2015, nel bilanciare l'interesse dei pensionati con le esigenze della finanza pubblica, ha inevitabilmente avuto riguardo a quanto già previsto dall'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013. Né, infine, può ritenersi che l'affermazione della Corte costituzionale con sentenza n. 316 del 2010, che le pensioni superiori a otto volte presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo, implica che pensioni anche inferiori a detto importo, come quelli in esame, non possano presentare margini, ancorché più ridotti, di resistenza all'inflazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 70 del 2015 e n. 316 del 2010 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili gli interventi, in tutti i giudizi, del Codacons (Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori) e di G. P., nella qualità di «pensionato»;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 - sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117, primo comma - quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa - e 136 della Costituzione, dai Tribunali ordinari di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», come modificato dall'art. 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015, in combinazione con l'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 - «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2016;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 - «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con le ordinanze iscritte al n. 242 e al n. 244 del registro ordinanze 2016.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 24 ottobre 2017ORDINANZAVisti gli atti del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - nel testo di tale comma 25 sostituito dall'art. 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 - nonché, in via subordinata, del «combinato disposto del DL 65» e dell'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, con ordinanza del 30 aprile 2016 (reg. ord. n. 124 del 2016).Rilevato che in tale giudizio hanno depositato atto di intervento il Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e l'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS.Considerato che tali soggetti non sono parti del giudizio a quo;che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 85, n. 70 e n. 35 del 2017, nonché ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017 e allegata a quest'ultima sentenza);che tale orientamento è stato più volte espresso da questa Corte anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis: sentenza n. 35 del 2017, nonché ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017 e allegata a tale sentenza; ordinanze n. 227 e n. 206 del 2016, nonché ordinanza letta all'udienza del 5 luglio 2016 e allegata all'ordinanza n. 206 del 2016);che il Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e l'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS, oltre a non essere parti del giudizio principale, non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, atteso che essi non vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale;che, in particolare, non è sufficiente la circostanza - prospettata, in senso opposto, dai due intervenienti - che l'oggetto delle questioni sollevate rientra nell'ambito dei propri scopi statutari e, in particolare, nell'ambito della tutela dell'«interesse collettivo [...] non [...] della generica rappresentanza degli interessi economici [...] dei pensionati INAIL ovvero INPS, ma altresì [...] della partecipazione ai pertinenti giudizi», atteso che tale prospettato interesse collettivo è differente rispetto a quelli dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto le posizioni soggettive individuali dei ricorrenti nello stesso.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi del Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e dell'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS.F.to: Paolo Grossi, Presidente
Testo integrale
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