Corte costituzionale
Sentenza n. 191/2017
Corte cost., sent. 14 luglio 2017, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/2017
- Data di deposito
- 14 luglio 2017
- Data di decisione
- 3 luglio 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 219, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 228, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 228, ultimo periodo, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 236, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 505, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 512, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 515, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 510, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 516, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 517, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 548, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 549, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 469, secondo periodo, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 470, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 672, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 675, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 676, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Parametri
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 79, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 116, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 8, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 34, comma 3, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 79, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 41905
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta abrogazione del predetto comma ad opera dell'art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 75 del 2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017, atteso che la norma abrogata ha avuto applicazione per un arco temporale rilevante (dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, fino al 21 giugno 2017) e ciò di per sé esclude la cessazione della materia del contendere. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, perché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere è necessario il concorso di due requisiti: lo ius superveniens deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con l'atto introduttivo del giudizio e le disposizioni oggetto d'impugnazione non devono avere avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2017, n. 8 del 2017, n. 257 del 2016, n. 253 del 2016, n. 242 del 2016 e n. 199 del 2016 ).
Massima n. 41906
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. - l'art. 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nel disciplinare l'indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e di seconda fascia, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali conferiti tra il 15 ottobre 2015 e il 1° gennaio 2016, la norma impugnata dalle Province autonome e dalla Regione Veneto incide su aspetti inerenti ai profili pubblicistico-organizzativi della dirigenza pubblica, così come di tutto il lavoro pubblico, devoluti in ambito regionale alla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa. Né può escludersi l'invasione di tale competenza ritenendo che la norma, circoscritta a un periodo transitorio e legata all'attuazione della riforma della p.a., sia espressione della competenza statale a fissare i princìpi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della p.a., poiché essa racchiude previsioni quanto mai dettagliate e penetranti anche in merito alla cessazione ope legis degli incarichi e alla risoluzione dei contratti e incide direttamente sul conferimento e sulla durata degli incarichi dirigenziali. Per costante giurisprudenza costituzionale, i profili pubblicistico-organizzativi della dirigenza pubblica e dell'impiego pubblico regionale - comprensivi delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, del conferimento degli incarichi e della durata degli stessi - rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 105 del 2013, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010 ).
Massima n. 41907
Accolta - per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, restano assorbite le ulteriori censure formulate dalle ricorrenti Province autonome e Regione Veneto.
Massima n. 41908
Le modificazioni apportate al comma 228 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 dalle norme sopravvenute (in particolare, dagli artt. 16, comma 1-bis, del d.l. n. 113 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 160 del 2016; 1, comma 479, lett. d, della legge n. 232 del 2016; e 22, commi 2 e 3, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017) incidono su parti di esso diverse dal periodo specificamente impugnato e, pertanto, non influiscono sulle relative questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Province autonome e dalla Regione Veneto.
Massima n. 41909
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 228 [ultimo periodo], della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nella parte in cui - bloccando, per gli anni 2017 e 2018, l'applicazione dell'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif, nella legge n. 114 del 2014) - impedisce alle Regioni e agli enti locali "virtuosi" (la cui spesa per il personale non supera il 20% di quella corrente) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale oltre il limite (25% di quello cessato nell'anno precedente) introdotto dal primo periodo dello stesso comma 228 per il triennio 2016-2018. La disciplina prefigurata dal legislatore statale - incidendo su un aggregato rilevante della spesa corrente, che si identifica nella spesa per il personale, voce di importanza strategica, nelle sue molteplici componenti, per l'attuazione del patto di stabilità interno - reca princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale per escludere l'illegittimità delle misure limitative dell'autonomia regionale, dal momento che non prevede in modo esaustivo strumenti e modalità di perseguimento degli obiettivi, comunque rimessi all'apprezzamento delle Regioni, e che presenta un carattere transitorio, circoscritto temporalmente al biennio 2017-2018, nel quale viene ripristinata la vigenza della regola generale e sospesa l'applicazione della disciplina derogatoria più flessibile, prevista dal menzionato art. 3, comma 5-quater, in situazioni di modesta incidenza della spesa del personale rispetto a quella corrente. Quanto al prospettato trattamento deteriore degli enti "virtuosi", il carattere generale degli interventi di riordino impone una disciplina uniforme e questa disciplina, di per sé priva di intenti premiali o punitivi, non può essere diversamente calibrata in ragione di presunte specificità territoriali. ( Precedenti citati: sentenza n. 169 del 2007; sentenza n. 218 del 2015; sentenze n. 176 del 2016 e n. 159 del 2016 ). Per ragioni di coordinamento finanziario ben può il legislatore statale imporre in via transitoria agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, atti a contenere il tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti. ( Precedente citato: sentenza n. 36 del 2004 ).
Massima n. 41910
Con riguardo alle misure di contenimento della spesa pubblica, definite dalle leggi di stabilità in vista del perseguimento degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica, anche alla luce dei vincoli derivanti dall'adesione all'Unione europea, le autonomie speciali, benché titolari di autonomia finanziaria, devono comunque assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di garantire la sostenibilità del sistema nel quale esse stesse sono incluse. La tutela dell'unità economica della Repubblica assume a tale riguardo rilievo preponderante e si affianca all'obbligo di prevenire squilibri di bilancio, con specifico riferimento all'andamento dei conti pubblici degli enti a ordinamento particolare. ( Precedenti citati: sentenze n. 19 del 2015 e n. 39 del 2014 ).
Massima n. 41911
La clausola di salvaguardia delle disposizioni degli statuti speciali e delle norme di attuazione statutaria ha la funzione di limite all'applicazione delle disposizioni della legge statale in cui è inserita, valendo a impedire che quelle in contrasto con i predetti statuti e norme di attuazione siano applicabili agli enti ad autonomia differenziata. L'operatività della clausola di salvaguardia deve, però, essere esclusa nei particolari casi in cui singole norme di legge si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la clausola generale. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016, n. 23 del 2014 e n. 241 del 2012 ). Una clausola di salvaguardia di portata generale, come quella contenuta nel comma 922 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), impone comunque il rispetto delle prerogative statutarie, sia sostanziali sia procedurali, degli enti dotati di autonomia speciale. Sia nell'imporre, in termini generali, il rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione statutaria, sia nell'imporre modalità procedurali specifiche previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, essa obbliga gli enti in questione a conformarsi ai vincoli (finanziari) derivanti dall'adesione all'Unione europea, nell'esercizio di proprie competenze legislative (art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, richiamato dall'art. 79, comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) o secondo modalità procedurali dominate dal principio consensualistico.
Massima n. 41912
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta abrogazione retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del predetto comma ad opera dell'art. 23, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 75 del 2017, in vigore dal 22 giugno 2017, atteso che la norma abrogata ha prodotto i suoi effetti per un arco temporale rilevante (dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, fino al 31 dicembre dello stesso anno).
Massima n. 41913
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse in via cautelativa dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento (complessivamente) agli artt. 8, n. 1), 16, 79 e 79, comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e 117, quarto comma, Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, secondo cui dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. In forza della clausola di salvaguardia di cui al comma 992 della stessa legge di stabilità 2015, deve essere esclusa l'immediata applicazione alle ricorrenti della disposizione statale impugnata e si deve affermare che sussiste un obbligo di adeguamento delle Province autonome, nei limiti e con le modalità tracciate dalla normativa statutaria e attuativa dello statuto. Infatti, i vincoli ai trattamenti accessori - investendo un settore rilevante della spesa per il personale - sono riconducibili ai princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, applicabili anche alle autonomie speciali, i quali devono essere resi operativi in virtù dell'obbligo di adeguamento sancito dall'art. 79, comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che prescrive alle Province autonome di provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e adottando, a tale scopo, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2014 e n. 215 del 2012, sulla qualificazione dei limiti ai trattamenti accessori come principi fondamentali di coordinamento finanziario; sentenze n. 156 del 2015 e n. 141 del 2015, secondo cui le disposizioni statali non direttamente applicabili si rivolgono alle Province autonome "mediatamente" e sono fonte di un "vincolo comportamentale" ).
Massima n. 41914
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 505, della legge n. 208 del 2015, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta abrogazione del predetto comma ad opera dell'art. 217, comma 1, lett. ss-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016 (inserita dall'art. 129, comma 1, lett. n, del d.lgs. n. 56 del 2017), atteso che la norma abrogata è rimasta in vigore dal 1° gennaio 2016 al 19 maggio 2017 e ha avuto applicazione per un periodo significativo.
Massima n. 41915
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 512, della legge n. 208 del 2015, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della modifica ad esso recata dall'art. 1, comma 419, lett. a), della legge n. 232 del 2016, poiché - a prescindere dalla controversa portata satisfattiva dell'intervento sopravvenuto - la norma modificata ha avuto applicazione per un apprezzabile arco temporale (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016). Né lo scrutinio di legittimità costituzionale può essere esteso alla nuova formulazione della disposizione impugnata, che presenta un diverso contenuto precettivo rispetto al testo originario.
Massima n. 41916
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 515, della legge n. 208 del 2015, la modifica della disposizione impugnata recata dal sopravvenuto art. 1, comma 419, lett. c), della legge n. 232 del 2016, non solo non determina cessazione della materia del contendere, poiché la norma modificata ha prodotto effetti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, ma impone di estendere la questione di legittimità costituzionale al nuovo testo del comma 515, atteso che il contenuto precettivo di quello originario non è stato alterato in misura sostanziale, cosicché risultano immutate le ragioni del denunciato contrasto con i parametri statutari e costituzionali.
Massima n. 41917
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 505, 510, 512 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lett. a, della legge n. 232 del 2016), 515 (nel testo antecedente e in quello successivo alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lett. a, della legge n. 232 del 2016), 516, 517, 548 e 549 della legge n. 208 del 2015, promosse in via cautelativa dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento (complessivamente) agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, 79, comma 4, 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'intero d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 197 del 1980, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, e agli artt. 116, 117, commi terzo e quarto, e 119, primo comma, Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 10 del 2001. Le norme impugnate - che, a fini di trasparenza e razionalizzazione, impongono alle amministrazioni pubbliche e agli enti del servizio sanitario nazionale la programmazione biennale degli acquisti di importo superiore a 1 milione di euro, la necessità di apposita autorizzazione per gli acquisti in deroga alle convenzioni stipulate da Consip spa, e la centralizzazione degli approvvigionamenti di beni e di servizi informatici e di connettività nonché delle categorie merceologiche del settore sanitario - non sono immediatamente applicabili alle ricorrenti, poiché non contengono un riferimento testuale ed espresso alle Province autonome, idoneo a vanificare la portata precettiva della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 922, della stessa legge n. 208 del 2015. In virtù di tale clausola, i censurati vincoli - che, investendo un aggregato rilevante della spesa corrente, sono riconducibili a un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica interferente con la potestà legislativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici e di "tutela della salute" - non operano direttamente per le Province autonome, in capo alle quali permane, invece, l'obbligo di adeguamento della normativa provinciale ai principi fondamentali dettati dalla legge statale, così come prescritto dall'art. 79, comma 4, secondo periodo, dello statuto, alla cui stregua le Province autonome devono provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato adeguando la propria legislazione attraverso la procedura prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa. La disciplina della razionalizzazione e della centralizzazione degli acquisti, pur diversamente modulata nel volgere degli anni, non supera i limiti di un principio di coordinamento adottato entro l'ambito della discrezionalità del legislatore statale e finalizzato al contenimento della spesa. Tale disciplina, difatti, incide sulla spesa pubblica ai fini del conseguimento di obiettivi di risparmio e, nel perseguire obiettivi di trasparenza e di riduzione dei costi, lascia inalterato il profilo dell'esercizio proprio delle funzioni spettanti a ciascuna amministrazione coinvolta. ( Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2015, n. 124 del 2015, n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004; sentenza n. 162 del 2007, con particolare riguardo alla spesa sanitaria ).
Massima n. 41918
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 512 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lett. a, della legge n. 232 del 2016), 515 (nel testo antecedente e in quello successivo alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lett. c, della legge n. 232 del 2016), 516, 517, 548 e 549 della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 99 e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e al d.P.R. n. 574 del 1988. Le finalità di razionalizzazione e trasparenza dell'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, sottese alla disciplina impugnata, che il legislatore provinciale è chiamato a precisare e a definire secondo le modalità previste dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, conducono ad escludere la denunciata violazione del principio di parità linguistica, atteso che le norme impugnate non ostacolano affatto l'acquisto di beni e servizi adoperando le lingue tedesca e ladina.
Massima n. 41919
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 469, secondo periodo, e 470, della legge n. 208 del 2015, promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento (complessivamente) agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, commi 2 e 4, 80, 81 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 197 del 1980, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., "in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001". Le disposizioni impugnate - che affidano a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per la determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali, con riguardo alle amministrazioni diverse da quelle statali e al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale - non contengono un riferimento testuale e specifico alle Province autonome, incompatibile con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 922, della stessa legge n. 208 del 2015, onde, in virtù di tale clausola, non sono di per sé applicabili alle ricorrenti, ma devono essere recepite mediante le procedure pattizie previste dallo statuto speciale e dalla relativa normativa di attuazione per la modifica delle modalità con le quali le Province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Infatti, gli oneri per i rinnovi contrattuali gravano sul bilancio delle ricorrenti, sicché la fissazione dei relativi criteri di determinazione incide sulla loro autonomia finanziaria, la quale - negli ambiti coinvolti dalle norme censurate - si raccorda alla potestà legislativa primaria delle Province autonome in materia di organizzazione degli uffici e del personale e alla competenza concorrente in materia di "tutela della salute". ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016 e n. 156 del 2015; sentenza n. 28 del 2016, sul principio dell'accordo per la partecipazione delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica; sentenza n. 371 del 2008 ).
Massima n. 41920
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 672, della legge n. 208 del 215, la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, avvenuta ad opera dell'art. 28, comma 1, lett. v), del d.lgs. n. 175 del 2016, e la contestuale riproduzione della parte fondamentale di essa nell'art. 11, comma 6, del medesimo d.lgs. comportano il trasferimento della questione sulla disposizione vigente. La successiva modifica recata a quest'ultima dall'art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 100 del 2017 non è satisfattiva delle censure e, dunque, non comporta cessazione della materia del contendere, né legittima un'ulteriore trasferimento [rectius: estensione] della questione, dal momento che alla disciplina da essa recata non è imputabile l'attitudine lesiva prospettata nel ricorso.
Massima n. 41921
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, commi 675 e 676, della legge n. 208 del 215, la sopravvenuta abrogazione dei commi impugnati, avvenuta ad opera dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 97 del 2016, e la contestuale trasfusione integrale di essi nell'art. 15-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, introdotto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 97 del 2016, comportano l'estensione dello scrutinio di costituzionalità alla nuova disposizione, che riproduce senza alterazioni sostanziali il contenuto precettivo di quelle impugnate.
Massima n. 41922
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 672, della legge n. 208 del 2015, trasferite sull'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 100 del 2017, e dell'art. 1, commi 675 e 676, della stessa legge n. 208 del 2015, nel testo abrogato dall'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 97 del 2016, estese all'art. 15-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, introdotto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 97 del 2016, promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento (complessivamente) agli artt. 8, n. 1), 16, 79 e 79, comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Le disposizioni impugnate - disciplinando i limiti massimi dei compensi da corrispondere ad amministratori, dirigenti e dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche e l'obbligo di dare pubblicità al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali come condizione per il pagamento del relativo compenso - non violano l'autonomia organizzativa delle ricorrenti, esplicatasi con la scelta del modello societario di matrice privatistica per lo svolgimento di finalità istituzionali, bensì attengono alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale. Esse, infatti, riguardano aspetti eminentemente privatistici - connessi al rapporto negoziale tra le società a controllo pubblico e un'ampia platea di soggetti - per i quali si è ravvisata l'esigenza di apprestare una disciplina uniforme a livello nazionale; né la pertinenza alla materia "ordinamento civile" è esclusa dalla peculiarità della regolamentazione rispetto alle previsioni codicistiche. ( Precedente citato: sentenza n. 229 del 2013 ). Una volta che le Province autonome abbiano esercitato la propria autonomia organizzativa scegliendo un modello societario per lo svolgimento delle finalità istituzionali, hanno anche scelto di rispettarne lo statuto che, pur contraddistinto da rilevanti profili di matrice pubblicistica, è riconducibile, in termini generali, al modello societario privatistico prefigurato dal codice civile. ( Precedente citato: sentenza n. 229 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16 e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso n. 10 del 2016, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1) e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97 e 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso n. 20 del 2016;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 505 e 510, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, al d.lgs. n. 266 del 1992, e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in quanto maggiormente favorevoli», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 512 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lettera a, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»), 515 (nel testo antecedente e in quello successivo alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lettera c, della legge n. 232 del 2016), 516 e 517, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», agli artt. 116, 117, quarto comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 548 e 549, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 9, numero 10), 16, 79, 80, 81, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), al d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 574 del 1988, al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474», all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità», e agli artt. 116, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 9, numero 10), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, terzo comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 469, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 470, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, secondo e quarto comma, 80, 81 e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 197 del 1980, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;
9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 672, della legge n. 208 del 2015, trasferita sull'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;
10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 675 e 676, della legge n. 208 del 2015, nel testo abrogato dall'art. 43, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), estese all'art. 15-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), introdotto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 97 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost,, «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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