Corte costituzionale
Sentenza n. 165/2017
Corte cost., sent. 12 luglio 2017, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/2017
- Data di deposito
- 12 luglio 2017
- Data di decisione
- 9 maggio 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 108, ultimo periodo, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Parametri
Massime
Massima n. 41478
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia avverso l'art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge n. 208 del 2015, non è oggetto di censura - né rientra, quindi, nel thema decidendum - la scelta contenuta nella prima parte dello stesso comma 108, secondo la quale gli oneri relativi al credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali negli anni dal 2016 al 2019, riconosciuto dal precedente comma 98 alle piccole e medie imprese attive nel Mezzogiorno d'Italia, devono essere in parte coperti attraverso le risorse dei programmi operativi relativi al FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo. L'oggetto delle questioni di legittimità costituzionale in via principale non può subire allargamenti per effetto delle memorie successivamente depositate dalle parti. ( Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2016, n. 202 del 2016 e n. 145 del 2016 ).
Massima n. 41479
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - proposte dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 11, 97, 117, primo, terzo e quarto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost. - dell'art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge n. 208 del 2015, secondo cui le risorse anticipate dal "fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" ai fini della copertura contabile del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali negli anni dal 2016 al 2019, riconosciuto dal precedente comma 98 alle piccole e medie imprese di alcune Regioni, sono reintegrate al fondo a valere sui successivi accrediti disposti dallo Stato e dall'Unione europea nell'ambito dei programmi operativi relativi al FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo. La ricorrente non ha impugnato la prima parte del comma 108, la quale stabilisce che gli oneri relativi al credito d'imposta siano coperti attraverso le risorse del POR, e non può dunque lamentare che dalla censurata reintegrazione di quanto anticipato dal fondo di rotazione derivi alcuno "storno" di risorse del POR. Del resto, dall'invocata caducazione della sola reintegrazione deriverebbe che la spesa per il riconoscimento dei crediti d'imposta graverebbe definitivamente sul fondo di rotazione, cessando di trovare la copertura costituzionalmente dovuta. Né l'anticipazione a carico del fondo impedisce il rimborso di altre spese sostenute dalla ricorrente a carico del POR 2014-2020, poiché il fondo di rotazione attinge all'insieme delle "disponibilità" attribuitegli dall'art. 5 della legge n. 183 del 1987, e può pertanto sostenere l'anticipazione contabile per il credito di imposta senza alcuna necessità di stornare a tal fine i rimborsi che l'UE e lo Stato riconoscono alla Regione per operazioni, diverse dal credito di imposta, comunque eseguite nell'ambito del POR 2014-2020. Non vi è in definitiva alcuna correlazione tra le disponibilità finanziarie impiegate dal fondo ai fini dell'anticipazione contabile, e le risorse assegnate e già impiegate dalla Regione per operazioni diverse dal credito di imposta. È comunque decisivo che le disponibilità finanziarie del fondo impiegate per le anticipazioni devono essere reintegrate, sicché l'operazione in questione non potrebbe in alcun modo determinare per la Regione un pregiudizio di carattere definitivo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 11, 97, 117, primo, terzo e quarto comma, 118, e 119, primo e quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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