Corte costituzionale

Sentenza n. 150/2017

Corte cost., sent. 27 giugno 2017, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/2017
Data di deposito
27 giugno 2017
Data di decisione
11 aprile 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:150

Parametri

Massime

Massima n. 40985

È dichiarato inammissibile - per difetto di portata innovativa, in parte qua, dell'atto censurato - il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia nei confronti dello Stato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto, 118 e 119, quarto comma, Cost., avverso la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 (DAR Prot. 1856 del 29.1.2015), relativamente a un passo di essa concernente il comma 421 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014. Tale passo si limita a ribadire quanto già contenuto nel citato comma 421 in ordine al collegamento della riduzione delle dotazioni organiche delle Città metropolitane e delle Province alle funzioni fondamentali attribuite dalla legge n. 56 del 2014. Per di più lo stesso comma 421 è già stato oggetto di questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Puglia e dichiarata non fondata con sentenza n. 159 del 2016. ( Precedente citato: sentenza n. 159 del 2016 ). Quando sia proposto conflitto di attribuzione avverso atti non legislativi, occorre che la negazione o la lesione della competenza derivino immediatamente dall'atto denunciato come invasivo, nel senso che esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico, non ne ripeta il contenuto e non ne rappresenti una mera e necessaria esecuzione. È quindi inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione se ha ad oggetto un atto meramente esecutivo di altre disposizioni oggetto di precedente questione di legittimità costituzionale, decisa nel senso della non fondatezza, giacché - una volta ritenute infondate le censure di incostituzionalità rivolte alla norma legislativa presupposta - non può riconoscersi alcuna consistenza autonoma alle censure mosse all'atto che si limita a dettare le modalità applicative della norma stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2014, n. 181 del 1999, n. 467 del 1997, n. 215 del 1996 e n. 472 del 1995; sentenze n. 103 del 2016, n. 77 del 2016 e n. 138 del 1999 ).

Massima n. 40986

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina del personale delle Province e delle Città metropolitane - e in particolare la sua riduzione - è riconducibile alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e, con specifico riferimento alle Città metropolitane, a quella di cui all'art. 114 Cost., in quanto costituisce uno dei passaggi attuativi fondamentali della riforma degli enti di area vasta. ( Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2016 e n. 50 del 2015 ). Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la riduzione del personale delle Province e delle Città metropolitane disposta dalla legge n. 190 del 2014 non è irragionevolmente aprioristica né slegata dalla valutazione delle funzioni destinate ai diversi enti territoriali; non viola i princìpi di sussidiarietà e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost., poiché il comma 427 dell'art. 1 della legge citata permette alle Regioni, a conclusione del processo di ricollocazione del personale da tale legge previsto, di attribuire alle Province e alle Città metropolitane le funzioni non fondamentali in attuazione dei suddetti principi, sia pure assumendo i relativi oneri finanziari; né compromette il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), sotto il profilo del rischio di assorbimento di personale non qualificato, atteso che l'art. 4 del d.P.C.M. 26 settembre 2014 prevede che le amministrazioni interessate al riordino individuino il personale attenendosi, tra l'altro, al criterio dello svolgimento, in via prevalente, di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento. Quanto al comma 424 dalla legge n. 190, esso impedisce alle Regioni e agli enti locali per il biennio 2015-2016 di selezionare personale a tempo indeterminato al di fuori della forza lavorativa soprannumeraria e dei vincitori dei concorsi già espletati, sicché non impone un vincolo di destinazione alle risorse finanziarie regionali, ma si limita a incidere sulle risorse di cui le Regioni già dispongono a qualsivoglia titolo, nel rispetto della destinazione, individuata a livello di governo decentrato, volta alla assunzione a tempo indeterminato di personale. ( Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2016 e n. 50 del 2015; sentenze n. 202 del 2016, n. 176 del 2016, n. 159 del 2016 e n. 423 del 2004 ).

Massima n. 40988

È dichiarato che spettava allo Stato adottare la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 (DAR Prot. 1856 del 29.1.2015) e di conseguenza è respinto il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett. g) e p), terzo, quarto e sesto, 118, e 119, quarto comma, Cost. - avverso la predetta circolare, nelle parti in cui si riferisce ai commi 422 e 424 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014. Tutti i passi della circolare censurati dalla ricorrente - costituendo "segmenti attuativi" della cosiddetta riforma delle Province, tesi a disciplinarne aspetti più specifici, fisiologicamente estranei alla disciplina generale della fonte legislativa, o a introdurre modifiche e integrazioni idonee a garantire una maggiore sistematicità e coerenza alla riforma - sono anch'essi riconducibili all'esercizio della potestà statale fondata sugli artt. 114 e 117, secondo comma, lett. p), Cost., e, da un punto di vista contenutistico, sono in linea con il riordino delle Province e delle Città metropolitane disegnato dalla legge n. 56 del 2014. Ciò vale anzitutto per il passo della circolare, riferito al comma 422, secondo il quale la Regione deve riallocare presso di sé le funzioni esercitate, nel precedente assetto, dalle Province sulla base di delega regionale e riassorbire le singole unità di personale che in concreto svolgevano dette funzioni, atteso che il comma 427 della stessa legge n. 190 permette alle Regioni - a conclusione del procedimento di redistribuzione del personale - di attribuire le funzioni non fondamentali alle Città metropolitane, alle Province e agli altri enti locali tramite apposite deleghe e convenzioni, in attuazione del principio di sussidiarietà e adeguatezza, e che tale meccanismo, unitamente all'art. 4 del d.P.C.m. 26 settembre 2014, esclude anche il rischio che alle Regioni resti preclusa la possibilità di ricercare professionalità adeguate alle esigenze funzionali. La medesima conclusione vale anche per i due passi della circolare, riferiti al comma 424, che estendono agli enti dipendenti dalle Regioni il vincolo da tale comma previsto sulle risorse per le assunzioni a tempo indeterminato e impongono, nell'ambito dei soggetti destinatari delle assunzioni, di dare la priorità ai vincitori di concorso rispetto al personale soprannumerario degli enti di area vasta, giacché il comma 424 non impone un vincolo di destinazione alle risorse finanziarie regionali, ma si limita a incidere sulle risorse di cui le Regioni già dispongono a qualsivoglia titolo, nel rispetto della destinazione, individuata a livello di governo decentrato, volta alla assunzione di personale a tempo indeterminato. ( Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016, n. 176 del 2016 e n. 159 del 2016, relative a disposizioni della legge n. 190 del 2014; sentenza n. 50 del 2015, concernente la legge n. 56 del 2014 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Puglia nei confronti dello Stato in relazione alla circolare n. 1/2015 (DAR Prot. 1856 del 29.1.2015), adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», relativamente al passo concernente il comma 421, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) respinge per il resto il ricorso, dichiarando che spettava allo Stato adottare la circolare n. 1/2015 (DAR Prot. 1856 del 29.1.2015).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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