Corte costituzionale

Sentenza n. 135/2017

Corte cost., sent. 7 giugno 2017, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/2017
Data di deposito
7 giugno 2017
Data di decisione
9 maggio 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:135

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 26, legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 40133

È dichiarata inammissibile - per difetto dei necessari requisiti di chiarezza e di completezza del ricorso - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., in quanto sospende per l'anno 2016 l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Correlando il "blocco" degli aumenti tributari ad altre disposizioni della stessa legge di stabilità 2016 (incremento dei LEA, riduzioni del finanziamento statale al SSN e delle basi imponibili di tributi regionali, previsione di sanzioni per il mancato raggiungimento del pareggio contabile di bilancio), la ricorrente ne trae la conseguenza della non sostenibilità, nel 2016, del costo delle prestazioni relative (soprattutto) al settore sanitario senza gli incrementi tributari vietati, ma tale conseguenza è prospettata in termini assertivi e di pura enunciazione di principio, senza un raffronto tra la situazione tributaria regionale e l'asserito pregiudizio ad essa provocato, tale da spiegare in che modo la norma censurata - e non le misure che le fanno da "cornice" - lederebbe direttamente l'autonomia finanziaria e le attribuzioni regionali o recherebbe un vulnus (ridondante su esse) ai parametri non competenziali evocati, risultando perciò carente il piano allegatorio, prima ancora che la dovuta dimostrazione della lesione delle attribuzioni regionali. Tale carenza di motivazione è accentuata dal mancato riferimento, sia alle "deroghe" al blocco, disposte dal comma censurato, sia alla previsione (idonea ad attenuare la dedotta incidenza pregiudizievole) del comma 723 [lett. c] della stessa legge n. 208. Per costante giurisprudenza costituzionale, il ricorrente in via principale non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi (soprattutto se diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, e rispetto ai quali alleghi una ridondante lesione sulle competenze regionali), dovendo, quindi, evidenziare e spiegare il quomodo del preteso vulnus e non limitarsi a tesi meramente assertive in ordine al pregiudizio che la norma impugnata arrecherebbe alle attribuzioni regionali e, specificamente, alla autonomia finanziaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 239 del 2016, n. 249 del 2015 e n. 142 del 2015; n. 259 del 2014, n. 88 del 2014, n. 39 del 2014 e n. 11 del 2014; n. 141 del 2016; n. 38 del 2016 e n. 8 del 2014; n. 153 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 13 del 2015 ). Le lacune in punto di doverosa motivazione del ricorso in via principale non sono superabili (né risultano, nel caso di specie, superate) dalle allegazioni, comunque tardive, contenute nella memoria per l'udienza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse con il medesimo ricorso;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze