Corte costituzionale
Sentenza n. 134/2017
Corte cost., sent. 7 giugno 2017, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/2017
- Data di deposito
- 7 giugno 2017
- Data di decisione
- 4 aprile 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:134
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 41293
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, è ammissibile la costituzione della Lega delle autonomie locali (Legautonomie), in quanto associazione intervenuta ad adiuvandum nel giudizio a quo. Il soggetto intervenuto ad adiuvandum nel giudizio a quo è legittimato a costituirsi nel relativo giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
Massima n. 41294
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, atteso che la relativa ordinanza di rimessione non è affetta dalle carenze che hanno indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 241 del 2014, a dichiarare inammissibile per difetto di motivazione analoga questione precedentemente sollevata dallo stesso Consiglio di Stato [nel medesimo procedimento e grado di giudizio].
Massima n. 41295
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede la possibilità, per enti locali, loro aziende e associazioni di Comuni, di disporre il distacco di proprio personale presso le associazioni di enti locali ivi nominativamente indicate ("organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni"), anziché presso le associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative". Da un lato, la norma censurata è espressione di un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore, al fine di garantire, attraverso la messa a disposizione di personale a spese dell'ente distaccante, un sostegno all'attività delle indicate associazioni, ritenute particolarmente rappresentative; d'altro lato, l'estensione della possibilità di distacco di personale a favore delle associazioni "maggiormente rappresentative" degli enti locali non contemplate dalla medesima norma potrebbe ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto, lo esigesse la ratio della disciplina invocata quale tertium comparationis. Nella specie, non può essere disconosciuta l'eterogeneità delle discipline addotte quali tertia comparationis, attinenti, l'una, alla materia sindacale e, in particolare, al criterio di selezione della "maggiore rappresentatività", enucleato dalla giurisprudenza costituzionale in rapporto alla specificità - di diretta matrice costituzionale - della regolamentazione delle organizzazioni sindacali e, l'altra, alla particolare materia della riscossione dei contributi associativi da parte delle associazioni degli enti locali. ( Precedenti citati: sentenza n. 231 del 2013, sul criterio della "maggiore rappresentatività" delle associazioni sindacali; sentenze n. 290 del 2010 e n. 431 del 1997, ordinanza n. 398 del 2001 ).
Massima n. 41296
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 272 del 2000, sollevate dal Consiglio di Stato - in riferimento all'art. 18 Cost., nonché agli artt. 114, 118 e 119 Cost. - assumendo che l'impossibilità per le associazioni di enti locali diverse da quelle indicate nella norma censurata di beneficiare del distacco di personale degli enti locali lederebbe la libertà di associazione degli enti locali e la loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria. La norma censurata non comprime la libertà di associazione e di scelta dell'associazione di riferimento, poiché l'eventuale condizionamento che, secondo il rimettente, ne deriverebbe non è direttamente riconducibile alla sua applicazione, ma costituisce un mero inconveniente di fatto, anche considerando che il distacco non può essere preteso neppure dalle associazioni espressamente indicate ed assurge a mera facoltà per gli enti locali che vi aderiscono.
Massima n. 41297
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata dal Consiglio di Stato - in riferimento all'art. 97 Cost. - assumendo che l'impossibilità per le associazioni di enti locali diverse da quelle indicate nella norma censurata di beneficiare del distacco di personale degli enti locali lederebbe i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. La norma censurata - limitando l'ambito di applicazione dell'istituto del distacco di personale, i cui oneri di spesa rimangono, peraltro, a carico degli enti locali distaccanti - asseconda la funzionalità dell'azione amministrativa di questi ultimi, e dunque non viola il principio di buon andamento; inoltre, poiché la possibilità di essere destinatarie del beneficio in questione non fonda pretese da parte delle associazioni (neanche di quelle menzionate dalla norma), né determina conseguenti obblighi degli enti locali, questi ultimi non sono tenuti, nei confronti dei soggetti che vi entrino in contatto, a condotte amministrative non rispettose del principio di uguaglianza e, in definitiva, del principio di imparzialità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, quinta sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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