Corte costituzionale

Sentenza n. 13/2017

Corte cost., sent. 19 gennaio 2017, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/2017
Data di deposito
19 gennaio 2017
Data di decisione
23 novembre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 9, sexies, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
  • legge n. 125 del 6 agosto 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39378

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per mancata tempestiva impugnazione dell'art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014, nel testo originario, nonché per carenza di interesse a ricorrere - della questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Umbria avverso l'art. 7, comma 9- sexies , del d.l. n. 78 del 2015, come convertito nella legge n. 125 del 2015, che differisce al 1° gennaio 2015 l'originario termine (30 settembre 2014) stabilito dal citato art. 1, comma 122, per valutare come non impegnate dalle Regioni le risorse del fondo di rotazione già destinate al PAC (piano di azione coesione), ai fini della loro riprogrammazione in favore di interventi a sostegno dell'occupazione. Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa statale, solo la diversa previsione temporale introdotta dalla norma impugnata ha radicato l'interesse all'impugnazione, poiché alla data originaria del 30 settembre 2014 le risorse già destinate alla Regione ricorrente non erano state ancora acquisite al PAC.

Massima n. 39379

Sono ammissibili le censure di violazione degli artt. 3 e 97 Cost., proposte dalla Regione Umbria avverso l'art. 7, comma 9- sexies, del d.l. n. 78 del 2015, convertito nella legge n. 125 del 2015, che posticipa il termine utile per valutare come non impegnate dalle Regioni le risorse del fondo di rotazione già destinate al PAC (piano di azione coesione), ai fini della loro riprogrammazione in favore di interventi a sostegno dell'occupazione. Le censure in questione sono adeguatamente motivate per dimostrare la ridondanza dei profili di irragionevolezza e violazione del buon andamento sull'autonomia organizzativa e di spesa regionale e locale. Nei giudizi in via principale le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione dei parametri riguardanti il riparto di competenze tra esse e lo Stato e possono evocarne altri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. ( Precedente citato: sentenza n. 29 del 2016 ).

Massima n. 39380

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria - per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - l'art. 7, comma 9- sexies , del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2015. La disposizione impugnata dalla Regione Umbria - nel differire al 1° gennaio 2015 l'originario termine (30 settembre 2014) stabilito dall'art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014 per valutare come non impegnate dalle Regioni le risorse del fondo di rotazione già destinate al PAC (piano di azione coesione), ai fini della loro riprogrammazione in favore di interventi a sostegno dell'occupazione - risulta irragionevole con particolare riferimento alla tempistica delineata nei confronti della ricorrente. Lo spostamento in avanti del termine ha permesso l'inclusione - intervenuta il 22 dicembre 2014, per effetto del d.m. n. 61 del 2014 - dei fondi di spettanza della Regione Umbria fra le risorse del PAC, ma al tempo stesso ha reso materialmente impossibile alla medesima Regione di evitare la perdita del finanziamento mediante l'impegno delle risorse stesse, imponendo di adottare i relativi atti di impegno nel ravvicinatissimo termine del 1° gennaio 2015, oltre il quale lo Stato poteva distrarle.

Massima n. 39381

Accolta - per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9- sexies , del d.l. n. 78 del 2015, come convertito dalla legge n. 125 del 2015, restano assorbite le rimanenti censure, tra cui quelle volte a contestare in generale la distrazione delle risorse dal PAC, proposte dalla Regione Umbria in riferimento agli artt. 5, 11, 97, 117, primo e terzo comma, 118 e 119, commi terzo e quinto, Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento, agli artt. 175 e 176 del TFUE e agli artt. 6 e 13 della CEDU. ( Precedente citato: sentenza n. 155 del 2016, sulla compatibilità dell'art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014 con l'art. 119, quinto comma, Cost. ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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