Corte costituzionale

Sentenza n. 114/2017

Corte cost., sent. 19 maggio 2017, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/2017
Data di deposito
19 maggio 2017
Data di decisione
11 aprile 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 239, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
  • art. 16, comma 17, secondo e terzo periodo, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 1, comma 240, lett. b), legge n. 208 del 28 dicembre 2015
  • art. 38, comma 1, bis, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • legge n. 164 del 11 novembre 2014
  • art. 1, comma 240, lett. c), legge n. 208 del 28 dicembre 2015
  • art. 38, comma 5, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 1, comma 241, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
  • art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 127 del 3 giugno 2016
  • art. 2, comma 2, legge n. 124 del 7 agosto 2015

Parametri

Massime

Massima n. 40441

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione della lesione delle competenze regionali, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost. - in quanto, prorogando ex lege l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, eluderebbe la necessità della valutazione di impatto ambientale (VIA). Le ricorrenti si limitano ad argomentare l'asserito contrasto della norma impugnata con il parametro attributivo della competenza statale, che non possono porre a fondamento delle proprie competenze, mentre lasciano sostanzialmente sguarnita di motivazione la pretesa violazione di quello regionale. Non è concesso alle Regioni di dedurre, a fondamento di un proprio ipotetico titolo di intervento, una competenza primaria riservata in via esclusiva allo Stato, neppure quando essa si intreccia con distinte competenze di sicura appartenenza regionale: saranno, semmai, queste ultime a poter essere dedotte a fondamento di questioni di legittimità costituzionale in via principale promosse dalle Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016 e n. 116 del 2006 ).

Massima n. 40442

Per costante giurisprudenza costituzionale, lo Stato può ricorrere alla chiamata in sussidiarietà al fine di allocare e disciplinare una funzione amministrativa quando la materia, secondo un criterio di prevalenza, appartenga alla competenza regionale concorrente, ovvero residuale; difettano, invece, i presupposti dell'attrazione in sussidiarietà quando si verta in materia di competenza esclusiva statale, anche solo prevalente. ( Precedenti citati: sentenza n. 7 del 2016; sentenze n. 62 del 2013 e n. 80 del 2012 ). L'ambito materiale cui ricondurre la norma censurata va identificato alla stregua della ratio che ispira la disciplina, del suo contenuto precettivo e dell'oggetto specifico della regolamentazione adottata. Quando, per la complessità del fenomeno sociale regolato dal legislatore, l'intervento riguarda una fitta trama di relazioni ove è difficile isolare un singolo interesse, la Corte costituzionale non può esimersi dal valutare, anzitutto, se una materia si imponga alle altre con carattere di prevalenza, ove si tenga presente che, per mezzo di una simile espressione, si riassume sinteticamente il proprium del giudizio, ovvero l'individuazione della competenza di cui la disposizione è manifestazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015; sentenze n. 50 del 2005 e n. 370 del 2003; sentenza n. 278 del 2010 ).

Massima n. 40443

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - in quanto, prorogando ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, non prevede la previa intesa con le Regioni interessate. Contrariamente alla tesi delle ricorrenti, difettano gli estremi dell'attrazione in sussidiarietà e non sono quindi violati i parametri che la presidiano, dovendo ritenersi che la norma impugnata sia riconducibile non già alla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.), ma in via prevalente alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s , Cost.), dal momento che incide sulla normativa contenuta nel codice dell'ambiente e in particolare sulla disciplina in tema di VIA e di VAS; che persegue finalità di tutela dell'ambiente; e che realizza un bilanciamento non implausibile tra la salvaguardia ambientale e il soddisfacimento di altri interessi rilevanti, quali la piena valorizzazione delle iniziative imprenditoriali in essere, ancora economicamente utili, con conseguente generale beneficio in termini occupazionali, finanziari e fiscali. (Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2017 e n. 117 del 2013, che hanno invece ascritto disposizioni relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi alla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; sentenze 117 del 2015 e n. 197 del 2014, sulla riconducibilità della disciplina in tema di VIA e di VAS alla materia "tutela dell'ambiente" ).

Massima n. 40444

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), sono ammissibili le censure proposte dalle Regioni ricorrenti in riferimento a parametri - come l'art. 97 Cost. - diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze tra Stato e Regioni, dal momento che la ridondanza sulle attribuzioni regionali, lungi dall'essere impedita, si correla alla natura "trasversale" della materia "tutela dell'ambiente", cui è riconducibile in via prevalente la norma impugnata. Data l'ampiezza e la complessità delle tematiche afferenti alla tutela dell'ambiente, i principi e le regole elaborati dallo Stato in subiecta materia coinvolgono altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti diversi interessi giuridicamente tutelati nell'ambito di altre competenze legislative ripartite secondo i canoni dell'art. 117 Cost., interessi di cui sono portatrici anche le Regioni. ( Precedente citato: sentenza n. 278 del 2012 ).

Massima n. 40445

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento ai principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. - in quanto, prorogando ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, precluderebbe la ponderazione concreta degli interessi coinvolti e l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione. La denunciata preclusione è effetto consustanziale della natura legislativa della disposizione impugnata, la quale, con una previsione di contenuto particolare e concreto, incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa, e perciò integra una fattispecie di legge-provvedimento, compatibile con l'assetto costituzionale dei poteri e rispetto alla quale non si ravvisano i vizi che in passato avevano consentito di dichiarare l'incostituzionalità di disposizioni di analoga natura provvedimentale. ( Precedente citato: sentenza n. 214 del 2016, sulla nozione di legge-provvedimento ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge provvedimento è compatibile con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, in quanto nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; tuttavia, le leggi provvedimento devono soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2014, n. 275 del 2013, n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 429 del 2002, n. 2 del 1997 e n. 143 del 1989 ).

Massima n. 40446

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - nella parte in cui farebbe salvi tutti i titoli abilitativi, anziché le sole concessioni di coltivazione, già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. La disposizione impugnata va ragionevolmente interpretata nel senso che la proroga dei titoli abilitativi riguarda esclusivamente le concessioni di coltivazione, e non anche i permessi di prospezione e ricerca, poiché questi ultimi hanno senso logico ed economico solo se potenzialmente suscettibili di condurre al rilascio della concessione di coltivazione, che è invece precluso dal divieto (emergente dal raffronto con il previgente testo dell'art. 16, comma 17, cod. ambiente) di rilascio di (nuovi) titoli abilitativi alla coltivazione anche in caso di avvenuto rinvenimento di idrocarburi. Tale interpretazione restrittiva trova conferma nel dato letterale, in quanto "la durata di vita utile del giacimento", prevista come termine ultimo della proroga, si attaglia specificamente solo alla concessione di coltivazione.

Massima n. 40447

Le censure di violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni assumono carattere pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle intese a denunciare la violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, che investono i contenuti delle scelte legislative concretamente operate. ( Precedente citato: sentenza n. 209 del 2013 ).

Massima n. 40448

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. b), della legge n. 208 del 2015, impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - in quanto, abrogando l'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), sopprime il piano delle aree disponibili per le attività minerarie e la disciplina per la sua adozione, incentrata, per le attività sulla terraferma, sulla previa intesa con la Conferenza unificata quale momento di raccordo con le Regioni. Il legislatore statale - abolendo il piano (peraltro, mai concretamente adottato), la relativa disciplina di adozione e il regime transitorio da applicarsi ai titoli minerari fino a tale momento - ha sostanzialmente rinunciato all'attrazione in sussidiarietà, presidiata dai parametri evocati dalle ricorrenti, che la norma abrogata realizzava e che è presupposto per il coinvolgimento regionale attraverso l'intesa. D'altra parte, la disposizione censurata non ha prodotto l'effetto di estromettere le Regioni da ogni decisione afferente alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, atteso che, per il rilascio dei relativi titoli abilitativi, l'intesa con la Regione interessata è richiesta, in generale, dall'art. 1, comma 7, lett. n), della legge n. 239 del 2004, e, con specifico riguardo al titolo concessorio unico, dall'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014.

Massima n. 40449

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. b), della legge n. 208 del 2015, impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, par. 1, e 3, par. 2 e 3, della direttiva 94/22/CE - in quanto, abrogando l'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014) e sopprimendo il piano delle aree disponibili da adottarsi, per le attività minerarie sulla terraferma, previa intesa con la Conferenza unificata, violerebbe l'obbligo di preventiva pianificazione delle aree aperte alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, asseritamente imposto allo Stato dalla normativa comunitaria. Sebbene la pianificazione appaia strumento capace di favorire il buon andamento dell'amministrazione, le disposizioni della menzionata direttiva evocate a parametro interposto - nel prevedere che gli Stati membri "mantengono" il diritto di determinare le aree da rendere disponibili per l'attività mineraria e nel disciplinare i relativi procedimenti autorizzatori - non impongono l'obbligo invocato dalle ricorrenti, né fanno sorgere dubbi circa la loro corretta esegesi, con conseguente insussistenza degli estremi per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE. In presenza di argomenti che impediscono l'insorgenza di dubbi circa la corretta esegesi della normativa europea, non sussistono gli estremi per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. ( Precedenti citati: sentenza n. 110 del 2015; ordinanze n. 207 del 2013 e n. 103 del 2008 ).

Massima n. 40450

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - in quanto non prevede il coinvolgimento regionale, attraverso l'intesa, qualora le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi da svolgere secondo il programma generale dei lavori siano localizzate in mare. Sebbene la disposizione censurata - prevedendo la coesistenza del titolo concessorio unico e dei titoli abilitativi singoli di cui alla legge n. 9 del 1991 e quindi occupandosi dei titoli che abilitano alle attività minerarie nel settore degli idrocarburi - sia astrattamente riconducibile alla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", non si ravvisano i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, la quale implica la sussistenza di una competenza regionale, mentre le Regioni non hanno alcuna competenza con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare, né quindi devono essere coinvolte, attraverso l'intesa, nel rilascio dei titoli abilitativi alle attività che ivi dovrebbero svolgersi. ( Precedente citato: sentenza n. 39 del 2017 ).

Massima n. 40451

Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di addizione non costituzionalmente obbligata, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - in quanto, nel consentire lo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in base sia ai titoli abilitativi singoli di cui alla legge n. 9 del 1991 sia al titolo concessorio unico, non estendono ai primi il regime di improrogabilità stabilito per quest'ultimo. L'addizione richiesta non è costituzionalmente obbligata, visto che la possibilità di proroga non è di per sé costituzionalmente illegittima, né le ricorrenti spendono alcun argomento al riguardo. ( Precedenti citati: sentenza n. 30 del 2014; sentenza n. 134 del 2016 ).

Massima n. 40452

Sono dichiarate inammissibili, per carenze e oscurità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento al principio di leale collaborazione - in quanto il previsto regime di prorogabilità dei titoli abilitativi singoli di cui alla legge n. 9 del 1991 escluderebbe, dopo l'originario rilascio, la necessità dell'intesa con le Regioni per le attività sulla terraferma. Le ricorrenti non spiegano la ragione per cui, sebbene l'art. 1, comma 7, lett. n), della legge n. 239 del 2004 preveda che "le determinazioni" inerenti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi siano adottate, per la terraferma, di intesa con le Regioni interessate, ritengono che il provvedimento di proroga dei titoli abilitativi di cui alla legge n. 9 del 1991 non la richieda. La mancata considerazione del contesto normativo in cui si colloca la norma censurata determina una carenza argomentativa che inficia l'ammissibilità delle questioni. ( Precedente citato: sentenza n. 40 del 2016 ).

Massima n. 40453

È dichiarata inammissibile - per assenza di adeguata motivazione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 9, 97 e 117, terzo e quarto comma, Cost. Nel censurare la disciplina del titolo concessorio unico, la ricorrente si limita ad evocare i suddetti parametri senza argomentarne la lesione.

Massima n. 40454

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - in quanto, confermando la disciplina del titolo concessorio unico, comporterebbe l'attribuzione dei poteri concessori di coltivazione anteriormente alla scoperta del giacimento, ed in quanto il programma dei lavori da predisporre prima dell'attività di ricerca difficilmente potrebbe specificare le aree da essa interessate. Sotto il primo profilo, i poteri afferenti alla coltivazione, che trovano fondamento nel titolo concessorio unico, sono esercitabili subordinatamente alla scoperta del giacimento coltivabile, con la conseguenza che, in un'ottica acceleratoria e semplificatoria, non è di per sé irragionevole attribuirli ex ante solo per il caso in cui effettivamente sia scoperto un giacimento suscettibile di sviluppo, situazione nella quale potranno essere concretamente esercitati. Sotto il secondo profilo, qualunque attività di prospezione e ricerca degli idrocarburi postula necessariamente l'identificazione delle zone in cui svolgerla, a prescindere dalla tipologia di provvedimento che a ciò abiliti, con la conseguenza che l'eventuale difficoltà di specificazione delle aree interessate dal programma generale di lavori, sulla base del quale rilasciare il titolo concessorio unico secondo la norma censurata, non è esclusivamente correlata alla modalità ivi prevista bensì connaturata alle attività minerarie in sé, costituendo perciò un mero inconveniente di fatto, come tale non idoneo a introdurre il giudizio di legittimità costituzionale di una norma. Secondo la giurisprudenza costituzionale, un mero inconveniente di fatto non è idoneo a introdurre il giudizio di legittimità di una norma, in quanto non è direttamente riferibile alla previsione normativa, ma ricollegabile, invece, a circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione, non involgenti, per ciò, un problema di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2014, n. 270 del 2012, n. 117 del 2012 e n. 295 del 1995; ordinanze n. 158 del 2014 e n. 362 del 2008 ).

Massima n. 40455

È dichiarata inammissibile [per omessa o inadeguata esplicazione delle ragioni di censura] la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 241, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione - in quanto, espungendo dall'art. 57, comma 3-bis, del d.l. n. 5 del 2012 (conv., con modif., nella legge n. 35 del 2012) il richiamo all'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004, comporta che, in caso di mancato raggiungimento delle intese per le autorizzazioni relative a infrastrutture e insediamenti energetici strategici nonché a opere necessarie al trasporto, stoccaggio e trasferimento degli idrocarburi, si provveda con le modalità procedurali di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Oltre ad evocare immotivatamente l'art. 117, quarto comma, Cost., la ricorrente non spiega la ragione per cui, pur permanendo la necessità dell'intesa (art. 57, comma 2, del d.l. n. 5 del 2012), l'eliminazione della procedura (ex art. 1, comma 8-bis) che consente di superare l'inerzia regionale in ordine al suo raggiungimento pregiudicherebbe la posizione della Regione piuttosto che rafforzarla; e, ove intenda dolersi dell'estensione della procedura di cui all'art. 14-quater, comma 3, anche alle ipotesi di inerzia regionale, non illustra il percorso esegetico che supporta tale conclusione, né indica le ragioni per le quali la procedura dettata dall'art. 14-quater, comma 3 - vigente prima di essere sostituita da quella di cui all'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 per effetto del d.lgs. n. 127 del 2016 - sarebbe costituzionalmente illegittima. Sia l'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 che l'art. 14-quater, comma 3 - e ora l'art. 14-quinquies (come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2016) - della legge n. 241 del 1990 dettano procedure volte a superare l'eventuale stallo nel raggiungimento dell'intesa tra Stato e regioni; tuttavia, la prima disposizione disciplina gli effetti di condotte meramente passive delle amministrazioni regionali, concretanti esse stesse ipotesi di mancata collaborazione, mentre l'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 trova applicazione quando la Regione non si è sottratta alle trattative ma l'intesa ugualmente non è stata raggiunta, a causa di un motivato dissenso. ( Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2016 e n. 239 del 2013 ).

Massima n. 40456

Con la memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza non è possibile colmare precedenti carenze motivazionali che rendano inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016, n. 423 del 2004 e n. 286 del 2004 ).

Massima n. 40457

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, non può essere accolta l'istanza di parte finalizzata all'autorimessione di questioni incidentali di costituzionalità aventi ad oggetto disposizioni della cui disciplina la Corte costituzionale non è chiamata a fare applicazione per scrutinare le questioni proposte dal ricorrente. (Nella specie, non è accolta la richiesta - formulata in memoria dalla ricorrente Regione Veneto - di autorimessione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2016 e 2, comma 2, della legge n. 124 del 2015, l'uno relativo alla nuova procedura per superare il dissenso regionale in sede di intesa, l'altro afferente alle modalità procedimentali di adozione del decreto delegato che la introduce, le quali non contemplano l'intesa con le Regioni ma solo il parere della Conferenza unificata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionali promosse con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 17 del 2016;

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016 indicati in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016 indicati in epigrafe;

3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dalle Regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016 indicati in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lettera b), della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 117, primo comma - in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, e 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 30 maggio 1994, n. 94/22/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) - e terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016 indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lettera c), della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016 indicati in epigrafe;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lettera c), della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dalle Regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016 indicati in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lettera c), della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento principio di leale collaborazione, dalle Regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016 indicati in epigrafe;

8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lettera c), della legge n. 208 del 2015 promossa, in riferimento agli artt. 9, 97 e 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 19 del 2016 indicato in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lettera c), della legge n. 208 del 2015 promossa, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 19 del 2016 indicato in epigrafe;

10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 241, della legge n. 208 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 17 del 2016 indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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