Corte costituzionale
Sentenza n. 107/2017
Corte cost., sent. 11 maggio 2017, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/2017
- Data di deposito
- 11 maggio 2017
- Data di decisione
- 4 aprile 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 3, legge della Regione Campania n. 6 del 5 aprile 2016
- art. 17, comma 4, legge della Regione Campania n. 6 del 5 aprile 2016
- art. 17, comma 5, legge della Regione Campania n. 6 del 5 aprile 2016
- art. 17, comma 6, legge della Regione Campania n. 6 del 5 aprile 2016
- art. 19, comma 10, legge della Regione Campania n. 6 del 5 aprile 2016
- art. 22, comma 4, lett. a), legge della Regione Campania n. 6 del 5 aprile 2016
- art. 12, comma 151, bis, legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 8, comma 1, lett. e), legge della Regione Campania n. 6 del 5 aprile 2016
- art. 6-bis, comma 4, legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009
- art. 8, comma 1, lett. l), legge della Regione Campania n. 6 del 5 aprile 2016
- art. 12, comma 4, bis, legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009
- art. 21, comma 1, lett. d), legge della Regione Campania n. 6 del 5 aprile 2016
Parametri
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 44-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
Massime
Massima n. 41199
È dichiarato estinto il processo - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla Regione costituita in giudizio - relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi da 3 a 6, della legge reg. Campania n. 6 del 2016, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lett. e), l), ed s), Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata dall'abrogazione delle disposizioni impugnate, intervenuta ad opera della legge reg. Campania n. 22 del 2016).
Massima n. 41200
È dichiarato estinto il processo - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla Regione costituita in giudizio - relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 10, della legge reg. Campania n. 6 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata dall'abrogazione della disposizione impugnata, intervenuta ad opera della legge reg. Campania n. 22 del 2016).
Massima n. 41201
È dichiarato estinto il processo - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla Regione costituita in giudizio - relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 4, lett. a), della legge reg. Campania n. 6 del 2016, modificativo dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 16 del 2014, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata dall'abrogazione della disposizione impugnata, intervenuta ad opera della legge reg. Campania n. 22 del 2016).
Massima n. 41202
Benché l'intestazione e le conclusioni del ricorso del Governo attingano l'intero art. 8 della legge reg. Campania n. 6 del 2016, la ricostruzione interpretativa del contenuto del ricorso stesso rende evidente che oggetto effettivo di censura è esclusivamente il comma 1, lett. l), di detto articolo, con la conseguenza che non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta in relazione alle altre disposizioni che lo compongono. ( Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2011 e n. 299 del 2010 ).
Massima n. 41203
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 8, comma 1, lett. l), della legge reg. Campania n. 6 del 2016, ritiene la Corte costituzionale - per economia di giudizio, e facendo ricorso al proprio potere di decidere l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre - di esaminare anzitutto la prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., anziché il dedotto contrasto con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" posto dall'art. 36 del t.u. edilizia e con l'art. 117, terzo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenza n. 98 del 2013 ).
Massima n. 41204
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. - l'art. 12, comma 4-bis, della legge reg. Campania n. 19 del 2009, come sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. l), della legge reg. Campania n. 6 del 2016, nella parte in cui fa riferimento "alla stessa legge" anziché "alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente". La disposizione impugnata dal Governo - pur richiamando e parzialmente riproducendo l'art. 36 del t.u. - si differenzia sensibilmente e senza ragionevoli giustificazioni dal suo contenuto, prescrivendo che, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, l'intervento edilizio deve essere conforme "alla stessa legge" (ossia alla legge regionale n. 19 del 2009), anziché, come previsto dalla norma statale, alla disciplina urbanistica ed edilizia in vigore sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. In tal modo, la norma regionale viola i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché induce dubbi interpretativi in ordine al rispetto del principio fondamentale della c.d. "doppia conformità" imposto dalla norma statale, così da determinare potenziali incertezze nell'azione amministrativa diretta alla verifica della legittimità degli interventi edilizi ricompresi nell'ambito della normativa di favore prevista dal "Piano Casa" della Regione resistente. In particolare, la mancata espressa precisazione che deve comunque farsi rifermento alla disciplina "vigente" alla data di realizzazione dell'intervento rappresenta un elemento testuale di differenziazione potenzialmente in grado di indurre l'interprete a ritenere che siano sanabili opere conformi alla disciplina regionale nella sua attuale formulazione, frutto di successivi interventi di modifica, e non a quella vigente all'epoca della loro esecuzione, con conseguente rischio di elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale e pregiudizio dell'esigenza unitaria ad esso sottesa. ( Precedenti citati: sentenza n. 101 del 2013, che ha desunto dall'art. 36 t.u. edilizia il principio fondamentale della "doppia conformità" ). Benché, secondo la giurisprudenza costituzionale, non ogni incoerenza o imprecisione di una norma possa venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, nondimeno la norma è censurabile, alla luce del principio di razionalità normativa, qualora la sua formulazione sia tale da poter dar luogo ad applicazioni distorte o ambigue, che contrastino, a causa dei diversi esiti che essa renda plausibili, con il buon andamento della pubblica amministrazione, da intendersi quale ordinato, uniforme e prevedibile svolgimento dell'azione amministrativa, secondo principi di legalità e di buona amministrazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017 e n. 434 del 2002; sentenze n. 200 del 2012 e n. 10 del 1997 ). A differenza del giudizio in via incidentale, concreto e senza parti necessarie, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili o prospettate in termini dubitativi o alternativi. Ciò non rileva soltanto ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ma evidenzia altresì che nel giudizio in via d'azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative; e ciò ancor di più nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative. ( Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2016, n. 3 del 2016 e n. 412 del 2004; sentenze n. 449 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003 ). Se è vero che possono risultare costituzionalmente illegittime per irragionevolezza norme statali dal significato ambiguo, tali da porre in una condizione di obiettiva incertezza le Regioni che ad esse debbano attenersi nell'esercizio della propria autonomia, ciò vale a maggior ragione nel caso in cui l'ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un'elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale. In tale ipotesi, l'esigenza unitaria sottesa al principio fondamentale è pregiudicata dal significato precettivo non irragionevolmente desumibile dalla disposizione regionale e l'eventuale distonia interpretativa, contraddittoria rispetto alla norma statale, costituisce non già un mero inconveniente di fatto, ma una conseguenza diretta della modalità di formulazione della disposizione regionale, che va, dunque, dichiarata costituzionalmente illegittima. ( Precedente citato: sentenza n. 160 del 2016, sull'irragionevolezza della norma statale che ponga le Regioni in condizione di incertezza ).
Massima n. 41205
Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, della legge reg. Campania n. 19 del 2009, come sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. l), della legge reg. Campania n. 6 del 2016, resta assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per asserito contrasto della norma regionale con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" posto dall'art. 36 del t.u. edilizia.
Massima n. 41206
È dichiarata inammissibile - per genericità, assertività e incoerenza della censura e per incompleta ricognizione del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, lett. d), della legge reg. Campania n. 6 del 2016, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto impone al direttore dei lavori di trasmettere allo sportello unico dell'edilizia (SUE) il "documento unico della regolarità contributiva" (DURC), attestante la regolarità contributiva dell'azienda esecutrice e le avvenute comunicazioni di inizio e di fine lavori agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile. Non sono infatti esplicitate le ragioni per cui l'adempimento richiesto al direttore dei lavori inciderebbe sulla "tutela e sicurezza del lavoro", pregiudicandola, né è argomentata la natura di principio fondamentale assertivamente ascritta all'evocato art. 44-bis del d.P.R. n. 445 del 2000. Inoltre, nel ricostruire la normativa di riferimento, il ricorrente omette di considerare l'art. 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, il cui comma 9 impone, tra l'altro, al committente o al responsabile dei lavori edili privati di trasmettere il DURC all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, pena la sospensione di efficacia del titolo abilitativo. ( Precedente citato: sentenza n. 60 del 2017 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 13 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), come sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera l), della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e per il rilancio della economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016), nella parte in cui fa riferimento «alla stessa legge» anziché «alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente»;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, lettera d), della legge della Regione Campania n. 6 del 2016, promossa, in riferimento all'art 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi dal 3 al 6, dell'art. 19, comma 10, e dell'art. 22, comma 4, lettera a), della legge della Regione Campania n. 6 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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