Corte costituzionale
Sentenza n. 105/2017
Corte cost., sent. 11 maggio 2017, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/2017
- Data di deposito
- 11 maggio 2017
- Data di decisione
- 4 aprile 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Puglia n. 41 del 8 ottobre 2014
- art. 1, legge della Regione Puglia n. 7 del 11 aprile 2016
- art. 1, comma 1, legge della Regione Puglia n. 41 del 8 ottobre 2014
- art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 41 del 8 ottobre 2014
- art. 1, comma 3, legge della Regione Puglia n. 41 del 8 ottobre 2014
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 43, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 120, comma 1, Costituzione
- art. 43, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 49, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 40631
Sono dichiarate inammissibili, per motivazione carente o inadeguata delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, in relazione agli artt. 43 e 49 del TFUE, e 120 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016. È del tutto carente di supporto motivazionale la denunciata lesione della libertà d'iniziativa economica e dei principi costituzionali in materia di espropriazione; parimenti immotivata si presenta la prospettata lesione dei parametri comunitari (tra i quali l'art. 43 del TFUE non è conferente); la violazione del principio di leale collaborazione è evocata in termini meramente assertivi; mentre, la denunciata disparità di trattamento tra opere pubbliche ed opere private non raggiunge quella soglia minima di chiarezza a cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2016, n. 39 del 2014, n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, costituisce onere del ricorrente identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ed esponendo una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate. ( Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2016, n. 233 del 2015, n. 153 del 2015, n. 82 del 2015, n. 259 del 2014, n. 39 del 2014, n. 184 del 2012 e n. 119 del 2010 ).
Massima n. 40632
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. - dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016, che pone un vincolo settennale di destinazione urbanistica sui terreni agricoli che abbiano subito espianti di ulivi affetti da xylella fastidiosa o da co.di.r.o. (complesso del disseccamento rapido dell'olivo). Le disposizioni riformulate si pongono in linea di continuità con l'originaria previsione legislativa, da un lato estendendo la portata del vincolo, non più limitato ai soli terreni ove vi siano ulivi monumentali, dall'altro lato, riducendone la durata da quindici a sette anni, e dunque, per tali profili, agiscono all'interno delle competenze regionali in materia di "governo del territorio", limitando la possibilità di edificare su terreni agricoli. La materia "governo del territorio" concerne, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività e, dunque, l'insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2010, n. 21 del 2010, n. 237 del 2009, n. 383 del 2005 e n. 336 del 2005 ).
Massima n. 40633
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, Cost. - l'art. 1, comma 3, della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016, il quale introduce talune deroghe al divieto di variazione della destinazione urbanistica posto in via generale dai precedenti commi del medesimo articolo sulle aree che abbiano subito espianti di ulivi affetti da xylella fastidiosa o da co.di.r.o. (complesso del disseccamento rapido dell'olivo). La normativa impugnata dal Governo da un lato include nel divieto la realizzazione di opere rientranti di sicuro nella competenza statale - come le opere energetiche d'interesse strategico nazionale, per la cui localizzazione e realizzazione, in ragione della pluralità di interessi coinvolti, è richiesta l'intesa tra Stato e Regione (ex art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001) - e dall'altro, per le opere pubbliche di cui è ammessa la realizzazione, fa riferimento a interessi quali l'ambiente e la pubblica incolumità, l'uno di esclusiva competenza statale, l'altra coinvolgente profili, come la sicurezza, attinenti a valutazioni proprie dello Stato. Ad ostacolare la localizzazione e la realizzazione di opere energetiche di interesse strategico nazionale è il comma 3 dell'art. 1, poiché - nel prevedere le deroghe al divieto - la Regione, eccedendo le proprie competenze, disciplina casi nei quali la realizzazione dell'opera dipende da una valutazione non sua, ma dello Stato. Il permanere del generale divieto di edificazione su determinati territori regionali, previsto dai commi 1 e 2 dello stesso art. 1, invece, non osta, di per sé, al raggiungimento delle intese necessarie alla localizzazione di opere d'interesse strategico nazionale e, dunque, alla loro realizzazione. Ciò, infatti, discende dalle leggi dello Stato che, come la legge n. 239 del 2004, attribuiscono a quest'ultimo il potere di stabilire, in base all'interesse nazionale e salva l'intesa con le Regioni, la localizzazione e la realizzazione di opere siffatte. Il divieto regionale, perciò, è di per sé inoperante davanti a opere rientranti in ambiti in cui le competenze amministrative e legislative della Regione sono sovrastate, e quindi limitate, dal predetto potere statuale. L'ambito materiale a cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta o indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato attraverso la valutazione dell'elemento funzionale; l'interesse riferibile al "governo del territorio" e le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di ulteriori interessi differenziati. ( Precedente citato: sentenza n. 383 del 2005 ). Le norme statali poste dalla legge n. 239 del 2004e l'art. 29, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 112 del 1998 costituiscono principi fondamentali per la localizzazione e la realizzazione delle opere d'interesse nazionale, e quindi anche nella materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, anche in relazione ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione. La pluralità di interessi e di competenze che ricorrono nella materia in esame trova la sua composizione nell'intesa, prevista anche per la fase di localizzazione e realizzazione dell'opera ai sensi dall'art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001. ( Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2016, n. 154 del 2016, n. 131 del 2016, n. 119 del 2014, n. 182 del 2013 e n. 383 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 7 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, in relazione agli artt. 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 7 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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