Corte costituzionale
Ordinanza n. 233/2017
Corte cost., ord. 8 novembre 2017, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 233/2017
- Data di deposito
- 8 novembre 2017
- Data di decisione
- 27 settembre 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:233
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 97 del 2 aprile 1979
- art. 12, legge n. 97 del 2 aprile 1979
- art. 24, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 40094
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per richiesta di pronuncia eminentemente creativa, non consentita alla Corte costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge n. 97 del 1979 e 24 della legge n. 448 del 1998, censurati dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 Cost., nella parte in cui, il previsto meccanismo di adeguamento automatico triennale della retribuzione dei magistrati, ancorato alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie di pubblici dipendenti, non esclude la possibilità di conguagli di segno negativo e non contempla modalità alternative di determinazione dell'adeguamento stipendiale triennale, quando nel triennio la variazione nelle retribuzioni di riferimento sia di importo trascurabile oppure negativa. Il richiesto intervento in merito alle "modalità alternative" e al presupposto della variazione trascurabile delle retribuzioni di riferimento esula dai compiti della Corte costituzionale per la molteplicità di soluzioni che implica, rimesse all'apprezzamento discrezionale del legislatore e prive di un contenuto costituzionalmente imposto. ( Precedente citato: ordinanza n. 25 del 2016, sulla inammissibilità della questione in caso di richiesta di addizione non "a rime costituzionalmente obbligate" ) . Spetta alla discrezionalità del legislatore, chiamato a scegliere i termini di riferimento più ampi e appropriati, modulare in concreto il meccanismo di adeguamento automatico triennale degli stipendi dei magistrati, in modo da affrancare la magistratura da una mera dialettica contrattualistica e salvaguardare la costante adeguatezza del suo trattamento economico, che è garanzia imprescindibile dell'autonomia e dell'indipendenza presidiate dalla Costituzione . ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2012, n. 42 del 1993, n. 238 del 1990 e n. 1 del 1978 ) .
Massima n. 40095
Affermata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge n. 97 del 1979 e 24 della legge n. 448 del 1998 per il carattere eminentemente creativo dell'intervento richiesto, rimane assorbita ogni ulteriore ragione di inammissibilità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), come modificati dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), e dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 novembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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