Corte costituzionale
Ordinanza n. 188/2017
Corte cost., ord. 13 luglio 2017, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 188/2017
- Data di deposito
- 13 luglio 2017
- Data di decisione
- 5 luglio 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:188
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 39731
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui non prevedono, per i tributi non armonizzati, l'obbligo preventivo di instaurazione del contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo. Contrariamente a quanto eccepito, risulta puntualmente evidenziato che, nel caso di specie, l'accertamento impugnato ha seguito un cammino procedurale (caratterizzato dall'invito rivolto al contribuente ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del citato d.P.R. n. 600 del 1973), estraneo alle ipotesi per le quali è previsto, ex lege, l'obbligo preventivo del contraddittorio.
Massima n. 39732
È dichiarata manifestamente inammissibile - per mancanza di adeguata motivazione su profili del giudizio a quo pregiudiziali rispetto all'applicabilità delle norme censurate - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa - in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del relativo Protocollo addizionale - nella parte in cui (secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione) non prevedono, per i tributi "non armonizzati", l'obbligo preventivo di instaurazione del contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo, se non nell'ipotesi di controlli effettuati mediante accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di riferimento del contribuente. Pur dando espressamente conto di alcuni profili del giudizio principale logicamente e giuridicamente pregiudiziali rispetto alla applicabilità delle norme censurate (tra i quali preliminare ed assorbente è l'asserita inesistenza della notifica dell'atto impugnato), il rimettente non ha adeguatamente motivato, anche solo in termini di mera plausibilità, in ordine alle ragioni che permetterebbero di rigettarli; né a tal fine è sufficiente l'apodittico riferimento alle non descritte difese dell'amministrazione finanziaria resistente e al non specificato orientamento giurisprudenziale che dovrebbe sostenerle. L'insufficiente motivazione del rimettente su motivi di ricorso il cui eventuale accoglimento potrebbe determinare l'annullamento dell'atto impugnato nel giudizio a quo [senza fare applicazione delle norme censurate], ricade negativamente sull'onere di argomentare adeguatamente in ordine alla rilevanza delle questioni e impone di dichiararne la manifesta inammissibilità. ( Precedenti citati: ordinanze n. 122 del 2015, n. 24 del 2015 e n. 158 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e degli artt. 32, 39, 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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