Corte costituzionale
Ordinanza n. 138/2017
Corte cost., ord. 12 giugno 2017, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 138/2017
- Data di deposito
- 12 giugno 2017
- Data di decisione
- 24 maggio 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 2, decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014
- art. 26, comma 3, decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014
- legge n. 116 del 11 agosto 2014
Parametri
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 6, par. 3, trattato unione europea
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 40134
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di incidentalità delle questioni - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014). Contrariamente a quanto eccepito, il petitum proposto alla Corte costituzionale non assorbe quello rivolto al rimettente, in quanto l'eventuale caducazione delle norme censurate costituisce solo la pregiudiziale logico-giuridica per l'accoglimento della duplice domanda proposta dai ricorrenti nel giudizio principale, volta all'annullamento dei provvedimenti impugnati ed all'accertamento del conseguente loro diritto alla corresponsione degli incentivi al fotovoltaico nella misura indicata nelle convenzioni stipulate con il GSE. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 151 del 2009 e n. 303 del 2007 ).
Massima n. 40135
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per richiesta di intervento additivo, non costituzionalmente obbligato - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014). Il rimettente auspica non già un intervento "additivo", che affermi il diritto dei titolari degli impianti fotovoltaici alla conservazione degli incentivi rimodulati in peius dalla normativa censurata, bensì un intervento "demolitorio" di tale normativa, ossia un provvedimento che proprio (e solo) alla Corte costituzionale compete di adottare.
Massima n. 40136
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014) non è accolta la richiesta, avanzata da una delle parti costituite, di "riformulazione della questione" sollevata dal giudice a quo, nel senso di estendere la censura di violazione degli artt. 11 e 117 Cost. al parametro (asseritamente) interposto costituito dagli Accordi bilaterali di protezione degli investimenti stipulati tra lo Stato Italiano con Hong Kong e la Repubblica Popolare Cinese. Per costante giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che vengano eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo, sia che vengano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenza n. 327 del 2010 e ordinanza n. 469 del 1992 ).
Massima n. 40137
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 3 e 2, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014), censurati dal TAR Lazio - in riferimento agli 3, 41 e 77 Cost., nonché (limitatamente al comma 3) agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e all'art. 6, par. 3, del Trattato sull'Unione europea - in quanto l'uno rimodula in senso (asseritamente) riduttivo gli incentivi concordati con il Gestore dei servizi elettrici spa (GSE) dai titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 200 kw e l'altro introduce nuove modalità di corresponsione delle tariffe incentivanti. Questioni del tutto identiche sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 16 del 2017, né è proposto alcun argomento nuovo che possa condurre a una diversa soluzione. ( Precedente specifico: sentenza n. 16 del 2017 ). L'assoluta (anche testuale) identità di contenuto rispetto a questioni già dichiarate non fondate, senza alcun argomento nuovo che possa condurre ad una diversa soluzione, comporta la manifesta infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 72 del 2016, n. 275 del 2015 e n. 67 del 2004 ).
Massima n. 40138
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014), censurato dal TAR Lazio - in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - in quanto rimodula in senso (asseritamente) riduttivo gli incentivi concordati con il Gestore dei servizi elettrici spa (GSE) dai titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 200 kw. È evidentemente erroneo il presupposto interpretativo del rimettente, basato sull'asserita natura sanzionatoria della rimodulazione censurata.
Massima n. 40139
È dichiarata manifestamente inammissibile - per mancanza di adeguata motivazione sulla lesione denunciata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014), censurato dal TAR Lazio, in riferimento all'art. 97 Cost., in quanto rimodula in senso (asseritamente) riduttivo gli incentivi concordati con il Gestore dei servizi elettrici spa (GSE) dai titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 200 kw.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza ter, con le ordinanze iscritte ai numeri 183, 185, 200, 201, 202, 203, 213, 214, 215, 222, 224, 226, 231, 232, 239, 266 e 269 del 2016;
2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91 del 2014, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza ter - in riferimento agli artt. 3, 41, 77, nonché 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea - con tutte le ordinanze indicate in epigrafe; e, in riferimento anche all'art. 25, secondo comma, Cost., con le sole ordinanze iscritte ai numeri 186, 187, 225, 238 e 267 del 2016.
3) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91 del 2014, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza ter - in riferimento all'art. 97 Cost. - con le ordinanze iscritte ai numeri 186, 187, 225, 238 e 267 del 2016;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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