Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/2017

Corte cost., ord. 19 maggio 2017, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
116/2017
Data di deposito
19 maggio 2017
Data di decisione
8 marzo 2017
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, lett. b), legge della Regione Calabria n. 40 del 31 dicembre 2015
  • art. 13, comma 7, legge della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002
  • art. 12, comma 1, lett. i), legge della Regione Calabria n. 40 del 31 dicembre 2015
  • art. 26, comma 10, legge della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002
  • art. 12, comma 1, lett. k), legge della Regione Calabria n. 40 del 31 dicembre 2015
  • art. 26, comma 12, bis, legge della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002
  • art. 13, comma 1, legge della Regione Calabria n. 40 del 31 dicembre 2015
  • art. 27, legge della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002
  • art. 14, legge della Regione Calabria n. 40 del 31 dicembre 2015
  • art. 27-ter, legge della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002
  • art. 27-quater, legge della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002

Parametri

Massime

Massima n. 39467

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lett. b), 12, comma 1, lett. i) e k), 13, comma 1, e 14 della legge reg. Calabria n. 40 del 2015 (con cui sono stati sostituiti gli artt. 13, comma 7, 26, comma 10, e 27, ed inseriti gli artt. 26, comma 12-bis, 27-ter, nonché l'art. 27-quater della legge reg. Calabria n. 19 del 2002), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143, 145 e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004, agli artt. 1, 8 e 9 della Direttiva 2001/42/CE ed agli artt. 17-bis, comma 4, e 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate, medio tempore inapplicate). Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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