Corte costituzionale
Ordinanza n. 116/2017
Corte cost., ord. 19 maggio 2017, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 116/2017
- Data di deposito
- 19 maggio 2017
- Data di decisione
- 8 marzo 2017
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, lett. b), legge della Regione Calabria n. 40 del 31 dicembre 2015
- art. 13, comma 7, legge della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002
- art. 12, comma 1, lett. i), legge della Regione Calabria n. 40 del 31 dicembre 2015
- art. 26, comma 10, legge della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002
- art. 12, comma 1, lett. k), legge della Regione Calabria n. 40 del 31 dicembre 2015
- art. 26, comma 12, bis, legge della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002
- art. 13, comma 1, legge della Regione Calabria n. 40 del 31 dicembre 2015
- art. 27, legge della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002
- art. 14, legge della Regione Calabria n. 40 del 31 dicembre 2015
- art. 27-ter, legge della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002
- art. 27-quater, legge della Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 135, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 143, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 145, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 156, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 17-bis, comma 4, legge n. 241 del 7 agosto 1990
- art. 20, comma 4, legge n. 241 del 7 agosto 1990
- art. 1, direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
- art. 8, direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
- art. 9, direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
Massime
Massima n. 39467
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lett. b), 12, comma 1, lett. i) e k), 13, comma 1, e 14 della legge reg. Calabria n. 40 del 2015 (con cui sono stati sostituiti gli artt. 13, comma 7, 26, comma 10, e 27, ed inseriti gli artt. 26, comma 12-bis, 27-ter, nonché l'art. 27-quater della legge reg. Calabria n. 19 del 2002), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143, 145 e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004, agli artt. 1, 8 e 9 della Direttiva 2001/42/CE ed agli artt. 17-bis, comma 4, e 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate, medio tempore inapplicate). Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze