Corte costituzionale
Ordinanza n. 1/2017
Corte cost., ord. 5 gennaio 2017, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 1/2017
- Data di deposito
- 5 gennaio 2017
- Data di decisione
- 23 novembre 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 9, quinquies, decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015
- legge n. 125 del 6 agosto 2015
Parametri
Massime
Massima n. 39264
E dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale a coltivare il ricorso - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9- quinquies , del d.l. n. 78 del 2015, come convertito dalla legge n. 125 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., in quanto obbliga le Regioni che non abbiano adottato, entro il 31 ottobre 2015, le prescritte leggi di riordino delle funzioni provinciali, a versare alle Province e Città metropolitane le somme corrispondenti alle spese da queste sostenute per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annua, mediante decreto interministeriale. La sopravvenuta legge reg. Veneto n. 19 del 2015 - con cui la ricorrente ha adottato, prima del 31 ottobre 2015, la normativa regionale di riordino delle funzioni provinciali - comporta che non si sono realizzate le condizioni (mancata adozione della legge regionale entro la suddetta data) da cui dipende il censurato obbligo di versamento, impedendo alla norma impugnata di trovare applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 326 del 2010 e n. 71 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, promossa, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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