Corte costituzionale

Sentenza n. 84/2016

Corte cost., sent. 13 aprile 2016, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/2016
Data di deposito
13 aprile 2016
Data di decisione
22 marzo 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:84

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 3, ultimo capoverso, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 13, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 13, comma 2, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
  • art. 13, comma 3, legge n. 40 del 19 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 38828

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso, e 13, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), é inammissibile, in quanto palesemente tardiva, la costituzione delle parti ricorrenti nel processo a quo e non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini. Infatti, per un verso, la permanenza all'estero del difensore, per un tempo superiore ai 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto di promovimento, non può considerarsi oggettivamente impeditiva della cognizione della suddetta pubblicazione, agevolmente invece conseguibile attraverso il controllo di un collaboratore di studio, all'uopo incaricato, o comunque a mezzo di strumenti informatici; e, per altro verso, il difensore avrebbe potuto preventivamente chiedere ed ottenere la procura per il giudizio incidentale, in prospettiva del suo viaggio all'estero, nel periodo intercorso tra il deposito dell'ordinanza di rimessione e la sua pubblicazione. Conseguentemente, è altresì inammissibile la richiesta di acquisizione di prova per testi formulata dalle parti private.

Massima n. 38829

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso, e 13, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), é inammissibile l'intervento dell'Associazione Vox - Osservatorio italiano sui Diritti. Essa, infatti, non è parte nel giudizio principale e non è titolare di un interesse propriamente riconducibile al relativo oggetto, suscettibile, come tale, di essere direttamente inciso dalla decisione sullo stesso, essendo portatrice di meri generali interessi connessi al suo scopo statutario, in alcun modo direttamente coinvolti nel processo a quo . Conseguentemente, è altresì inammissibile la richiesta di acquisizione di prova per testi formulata dall'interveniente. Sull'inammissibilità dell'intervento nel giudizio incidentale di soggetti che non siano parti del giudizio a quo né titolari di un interesse propriamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, suscettibile, come tale, di essere direttamente inciso dalla decisione sullo stesso, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 244/2014, 120/2014 e 38/2009; ordinanza allegata alla sentenza n. 170/2014.

Massima n. 38830

È inammissibile, perché avente una rilevanza meramente ipotetica e non attuale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., in quanto stabilisce un divieto assoluto di revocare il consenso al trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA) dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo. Infatti, lo stesso rimettente riferisce che la ricorrente, dopo avere, in un primo momento, dichiarato di non volersi sottoporre all'impianto in utero dell'unico embrione (tra i dieci prodotti) sicuramente non affetto da patologie, ha poi comunque accettato di portare a termine - e ciò ha fatto, sia pur con esito non positivo - il trattamento di PMA. Né il difetto di rilevanza del quesito può essere superato dalla circostanza che i ricorrenti intendano ripetere il ciclo di PMA, posto che tale intento pro futuro non vale a rendere attuale la questione riguardante la revoca del consenso nell'ambito del giudizio principale. Sulla possibilità di sollevare questioni di costituzionalità nell'ambito di procedimenti d'urgenza, purché il rimettente non abbia provveduto in via definitiva sull'istanza cautelare e, dunque, consumato la propria potestas iudicandi , v., per tutte, le citate sentenze nn. 96/2015, 200/2014, 162/2014, 172/2012 e 151/2009. Sulla manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, di pressoché identica questione, v. la citata sentenza n. 151/2009.

Massima n. 38831

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., in quanto vieta in modo assoluto qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull'embrione umano che non sia finalizzata, in assenza di metodologie alternative, alla tutela della salute e allo sviluppo dello stesso. Il quesito rimanda al conflitto, gravido di implicazioni etiche oltreché giuridiche, tra il diritto della scienza (e i vantaggi della ricerca ad esso collegati) e il diritto dell'embrione, per il profilo della tutela (debole o forte) ad esso dovuta in ragione e in misura del (più o meno ampio) grado di soggettività e di dignità antropologica che gli venga riconosciuto. Sulla soluzione di questo conflitto i giuristi, gli scienziati e la società civile sono profondamente divisi; ed anche le legislazioni, i comitati etici e le commissioni speciali dei molti Paesi che hanno approfondito il problema non sono pervenuti a risultati generalmente condivisi. La Corte di Strasburgo, escludendo nella sentenza della Grande Chambre del 27 agosto 2015 (Parrillo contro Italia) che il censurato divieto di sperimentazione violasse l'art. 8 della CEDU, ha osservato che la donazione degli embrioni non destinati a impianto solleva delicate questioni morali ed etiche sulle quali non esiste un vasto consenso europeo e che il Governo italiano non ha ecceduto l'ampio margine di discrezionalità che gli compete. Pertanto, nella scelta (ampiamente divisiva sul piano etico e scientifico, in assenza di soluzioni uniformi nella legislazione europea) tra il rispetto del principio della vita, che si racchiude nell'embrione, e le esigenze della ricerca scientifica, la linea di composizione tra gli opposti interessi attiene all'area degli interventi con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale. Quella recata dalla normativa impugnata è una scelta di così elevata discrezionalità, per i profili assiologici che la connotano, da sottrarsi, per ciò stesso, al sindacato di costituzionalità. Per di più, una diversa ponderazione dei valori in conflitto, nella direzione di una maggiore apertura alle esigenze della collettività correlate alle prospettive della ricerca scientifica, non potrebbe comunque introdursi nel tessuto normativo per via di un intervento additivo, stante il carattere non "a rima obbligata" di esso. Il differente bilanciamento, che per mezzo dell'incidente di costituzionalità si vorrebbe sovrapporre a quello presidiato dalla normativa scrutinata, non potrebbe, infatti, non attraversare (e misurarsi con) una serie di molteplici opzioni intermedie, inevitabilmente riservate al legislatore. Unicamente a quest'ultimo compete la valutazione di opportunità (sulla base anche delle "evidenze scientifiche" e del loro raggiunto grado di condivisione a livello sovranazionale) in ordine, tra l'altro, all'utilizzazione, a fini di ricerca, dei soli embrioni affetti da malattia - e da quali malattie - ovvero anche di quelli scientificamente "non biopsabili"; alla selezione degli obiettivi e delle specifiche finalità della ricerca suscettibili di giustificare il "sacrificio" dell'embrione; all'eventualità, ed alla determinazione della durata, di un previo periodo di crioconservazione; all'opportunità o meno di un successivo interpello della coppia, o della donna, che ne verifichi la confermata volontà di abbandono dell'embrione e di sua destinazione alla sperimentazione; alle cautele più idonee ad evitare la "commercializzazione" degli embrioni residui. Sulla possibilità di sollevare questioni di costituzionalità nell'ambito di procedimenti d'urgenza, purché il rimettente non abbia provveduto in via definitiva sull'istanza cautelare e, dunque, consumato la propria potestas iudicandi , v., per tutte, le citate sentenze nn. 96/2015, 200/2014, 162/2014, 172/2012 e 151/2009. Sui limiti entro cui l'ordinamento ammette la possibilità di creare embrioni soprannumerari o residuali e, dunque, di derogare al generale divieto di crioconservazione, v. le citate sentenze nn. 151/2009 e 96/2015, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua di talune disposizioni della legge n. 40 del 2004. Sui profili penalistici della legge n. 40 del 2004, v. la citata sentenza n. 229/2015 che, da un lato, ha eroso il campo di applicazione della norma incriminatrice del reato di selezione degli embrioni, allineandolo a quanto deciso con la sentenza n. 96 del 2015, e, dall'altro, ha ritenuto costituzionalmente compatibile il divieto penalmente sanzionato di soppressione degli embrioni. Per l'affermazione che la dignità dell'embrione, quale entità che ha in sé il principio della vita (ancorché in uno stadio di sviluppo non predefinito dal legislatore e tuttora non univocamente individuato dalla scienza), costituisce, comunque, un valore di rilievo costituzionale, riconducibile al precetto generale dell'art. 2 Cost., v. la citata sentenza n. 229/2015. Per l'affermazione che la tutela dell'embrione non è suscettibile di affievolimento (ove e) per il solo fatto che si tratti di embrioni affetti da malformazione genetica, v. la citata sentenza n. 229/2015. Sulla necessità che anche la tutela dell'embrione, al pari di ogni altro valore costituzionale, sia assoggettata a bilanciamento, specie a fini di tutela delle esigenze della procreazione e della salute della donna, v. le citate sentenze nn. 151/2009 e 96/2015. Sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 13 della legge n. 40 del 2004, v. la citata sentenza n. 46/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2 e 3 della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 22 marzo 2016ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale, introdotto con ordinanza del Tribunale ordinario di Firenze in data 7 dicembre 2012 (n. 166 del registro ordinanze del 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 17 luglio del 2013.Rilevato che in tale giudizio, il 29 luglio successivo, ha depositato atto di intervento (adesivo al petitum dell'ordinanza di rimessione) l'«Associazione Vox - Osservatorio italiano sui Diritti», ritenendosi a ciò legittimata in ragione dei suoi obiettivi statutari, tra i quali quello di «analizzare gli sviluppi della società dal punto di vista giuridico socio-economico e culturale per individuare l'insieme dei diritti da proteggere, potenziare e conquistare» e, quello di «aiutare le persone a conoscere, difendere e rivendicare i propri diritti»;che, il 6 dicembre 2013 - dopo la scadenza del termine perentorio (di non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell'atto introduttivo del giudizio) di cui all'art. 4, commi 3 e 4, delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte - i coniugi ricorrenti nel processo a quo hanno depositato atto di costituzione tardiva con contestuale istanza di rimessione in termini;che, nel formulare tale istanza, il difensore delle parti così costituite assume di essersi «trovato senza sua colpa nella impossibilità formale e materiale di consultare la G.U. della Repubblica Italiana nella quale è stata pubblicata il 17 luglio 2013 l'ordinanza del Tribunale di Firenze», in quanto a quella data (e fino al 24 agosto 2013) egli «si trovava all'estero per ragioni personali e di lavoro». Ed aggiunge che i predetti coniugi «in quel periodo anch'essi all'estero [...] sarebbero stati quindi nell'impossibilità di sottoscrivere la procura speciale per la costituzione in giudizio»;che, in prossimità dell'odierna udienza, sia i coniugi ricorrenti (attraverso un ampliato Collegio difensivo per effetto di un'ulteriore designazione operata con atto di costituzione depositato il 23 marzo 2015), sia l'Associazione Vox - Osservatorio sui Diritti hanno depositato congiunta «richiesta di istruttoria», chiedendo a questa Corte di acquisire la testimonianza di alcuni «scienziati e clinici», da esse parti indicati, in merito alle potenzialità mediche e di cura che la ricerca scientifica sugli embrioni potrebbe avere.Considerato che la costituzione, in questo giudizio, dei due ricorrenti nel processo principale è palesemente tardiva e non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini;che, infatti, per un verso, la permanenza all'estero del difensore, per un tempo superiore ai 20 giorni dalla (non imprevedibile) pubblicazione in G.U. dell'ordinanza del Tribunale di Firenze, non può considerarsi oggettivamente impeditiva della cognizione della suddetta pubblicazione, agevolmente invece conseguibile attraverso il controllo di un collaboratore di studio, all'uopo incaricato, o comunque a mezzo degli strumenti informatici che consentono la consultazione, da qualunque luogo - mediante l'utilizzo della rete Internet - della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, per altro verso, anche la procura per questo giudizio ben avrebbe potuto essere preventivamente richiesta ed ottenuta dal difensore, in prospettiva del suo viaggio all'estero, nel periodo (di oltre sei mesi) intercorso tra il deposito dell'ordinanza di rimessione e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;che, pertanto, il riferito atto di costituzione è inammissibile, siccome tardivo;che, a sua volta, inammissibile è anche l'atto di intervento dell'Associazione «Vox - Osservatorio sui Diritti», atteso che questa non è parte nel giudizio a quo (vedi, per tutte, l'ordinanza allegata alla sentenza n. 170 del 2014, ed ivi ampi richiami di precedenti conformi), né è titolare di un interesse propriamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, suscettibile, come tale, di essere direttamente inciso dalla decisione sullo stesso (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 244 del 2014, n. 120 del 2014 e n. 38 del 2009), essendo viceversa, detta Associazione, portatrice di meri generali interessi connessi al suo scopo statutario, in alcun modo direttamente coinvolti nel processo a quo;che non può, di conseguenza, formare oggetto di esame la richiesta di acquisizione di prova per testi formulata dai soggetti di cui sopra.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara l'inammissibilità della costituzione, in questo giudizio, delle parti ricorrenti nel processo a quo, in quanto tardiva, nonché dell'intervento della Associazione Vox - Osservatorio italiano sui Diritti e di conseguenza, della congiunta «richiesta di istruttoria» formulata nell'interesse di dette parti.F.to: Paolo Grossi, Presidente

Testo integrale

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