Corte costituzionale
Sentenza n. 69/2016
Corte cost., sent. 5 aprile 2016, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/2016
- Data di deposito
- 5 aprile 2016
- Data di decisione
- 10 febbraio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 4, comma 2, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 4, comma 3, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 4, comma 4, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 4, comma 5, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 4, comma 6, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 4, comma 7, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
- art. 4, comma 9, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38802
Sono inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 114, primo comma, 118, Cost., dalla Regione Veneto - che prevede misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, nonché misure finanziarie volte a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni e consistenti nell'esclusione dei pagamenti connessi a questi investimenti dal patto di stabilità interno, alle condizioni indicate nella disposizione. Il ricorso proposto, pur identificando le disposizioni censurate ed i parametri costituzionali che si assumono violati, risulta assolutamente generico, limitandosi a denunciare in modo assertivo la lesione dei parametri evocati. La Regione ricorrente, infatti, non fornisce alcuna adeguata argomentazione in ordine all'asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per l'irragionevolezza delle disposizioni impugnate ed il loro contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, che si tradurrebbe anche nella violazione dell'art. 2 Cost.; quanto alla violazione dell'art. 114, primo comma, Cost., essa si limita a riportarne testualmente il contenuto; infine, in riferimento all'art. 118 Cost., dalle argomentazione della ricorrente non è dato comprendere in che modo l'attrazione, peraltro ipotetica, da parte della Regione, di funzioni amministrative spettanti ai Comuni possa essere pregiudicata dalla realizzazione di opere comunali incompiute. Sulla necessità che il ricorso in via principale contenga una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge, v., ex multis , l' ordinanza n. 123/2012.
Massima n. 38803
È inammissibile, per l'assoluta inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - impugnato, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Veneto - che prevede misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, nonché misure finanziarie volte a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni e consistenti nell'esclusione dei pagamenti connessi a questi investimenti dal patto di stabilità interno, alle condizioni indicate nella disposizione. L'asserita lesione dell'autonomia regionale derivante dall'esclusione della Regione dalle menzionate misure agevolative viene argomentata dalla ricorrente sulla base del principio del residuo fiscale, cioè del saldo fra ciò che ciascuna Regione riceve in termini di spesa pubblica e il suo contributo in termini di prelievo fiscale; esso, però, non è parametro normativo riconducibile all'art. 119 Cost., bensì un concetto utilizzato nel tentativo, storicamente ricorrente tra gli studiosi della finanza pubblica, di individuare l'ottimale ripartizione territoriale delle risorse ottenute attraverso l'imposizione fiscale.
Massima n. 38804
È inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Veneto - che dispone, con riguardo all'anno 2014, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità - per l'importo complessivo di euro 50.000.000,00 - di pagamenti dei debiti delle Regioni che già beneficino di proventi superiori ad euro 100.000.000,00 derivanti dalle aliquote loro spettanti per la coltivazione degli idrocarburi. La ricorrente, infatti, omette di riferire se in concreto essa già percepisce le suddette aliquote ed, in caso positivo, se il preteso incremento riservato alle Regioni del Mezzogiorno - che determinerebbe l'asserita disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni - sia determinante per raggiungere quel livello minimo richiesto dalla norma impugnata (euro 100.000.000,00), senza fornire alcuna motivazione circa la confrontabilità delle due situazioni.
Massima n. 38805
Sono inammissibili, per grave erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 114, primo comma, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto - che prevede che i pagamenti sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di euro 300.000.000,00 (euro 200.000.000,00 relativamente all'anno 2014 ed euro l00.000.000,00 relativamente all'anno 2015). Risulta evidente, infatti, che l'espressione utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti destinatari dei ricordati benefici - «enti territoriali» - non è limitata, come sostenuto dalla ricorrente, agli enti locali ma comprende, per costante accezione legislativa, le Regioni.
Massima n. 38806
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 9, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto - che prevede misure dirette a favorire la realizzazione di opere pubbliche dei Comuni, che non siano state portate a compimento per il mancato concerto tra amministrazioni, nonché misure finanziarie volte a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni e consistenti nell'esclusione dei pagamenti connessi a questi investimenti dal patto di stabilità interno, alle condizioni indicate nella disposizione. Le norme in considerazione non appartengono all'ambito di competenza del «governo del territorio» perché sono destinate a sbloccare le opere pubbliche già programmate e progettate; esse rientrano, piuttosto, nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», mirando a recuperare progetti e finanziamenti immobilizzati per cause rimuovibili attraverso il superamento di inconvenienti che non coinvolgono la violazione della disciplina inerente al governo del territorio. La correlazione funzionale tra le disposizioni oggetto di impugnazione - rispondendo ad una scelta di politica economica nazionale, adottata per far fronte all'eccezionale emergenza finanziaria ed occupazionale che il Paese sta attraversando - risulta espressiva di un principio fondamentale della materia, di competenza concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica» e come tale non è invasiva delle attribuzioni della Regione nella materia stessa. Sull'esclusione della natura di norma di dettaglio di una disposizione in considerazione della sua finalità volta al perseguimento di obiettivi di carattere generale, v. le citate sentenze nn. 205/2013 e 63/2013.
Massima n. 38807
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto -che prevede misure di semplificazione e di incentivazione agli investimenti nella forma della riconvocazione della Conferenza di servizi e dell'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno. Le norme impugnate rientrano nella materia concorrente del «coordinamento della finanza pubblica» e rappresentano principi fondamentali relativi al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, la cui definizione spetta allo Stato senza alcuna lesione della competenza legislativa della Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 114, primo comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, del d.l. n. 133 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 114, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 9, del d.l. n. 133 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 133 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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