Corte costituzionale
Sentenza n. 68/2016
Corte cost., sent. 5 aprile 2016, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/2016
- Data di deposito
- 5 aprile 2016
- Data di decisione
- 9 febbraio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, lett. g), decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38801
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 23, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 17, primo comma, lett. g ), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge n. 164 del 2014), che regola la cd. perequazione urbanistica, ossia quella forma di riappropriazione di parte del plusvalore fondiario di cui beneficia il privato a seguito delle decisioni in materia urbanistica dell'amministrazione. La pretesa violazione degli artt. 3 e 23 Cost. non presenta alcun profilo di ridondanza rispetto alla sfera di competenza attribuita al legislatore regionale, in quanto né l'ampia discrezionalità assegnata alle amministrazioni locali (nel determinare la quota di plusvalenza da compensare con un prelievo fiscale addizionale) incide sulle competenze legislative regionali, né le vicende relative alla corresponsione del tributo o gli effetti vantaggiosi che da esso derivano per altre aree comunali incidono in modo irragionevole sugli interessi urbanistici, potendo in ogni caso la Regione assumere le proprie libere determinazioni di dettaglio. Quanto alla violazione delle competenze regionali in materia di governo del territorio e urbanistica, l'ampia clausola di salvaguardia a favore delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali, inserita parallelamente alla disposizione impugnata in sede di conversione, nonché la circostanza che la ricorrente ha già provveduto all'adozione di tali misure, rendono privo di concreto e attuale interesse il ricorso. Sull'ammissibilità del ricorso regionale in via principale, che denuncia la violazione di norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119, soltanto se la lesione ridonda nelle sfere di competenza regionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 251/2015. Sulla necessità che, nei giudizi in via di azione, le Regioni lamentino una violazione di un interesse concreto ed attuale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 216/2008. Sull'inidoneità degli inconvenienti di mero fatto a configurare un contrasto con il parametro costituzionale evocato, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 249/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla ricorrente con il medesimo ricorso;
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera g), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promossa, in riferimento agli artt. 3, 23, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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