Corte costituzionale

Sentenza n. 205/2016

Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
205/2016
Data di deposito
21 luglio 2016
Data di decisione
6 luglio 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:205

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 418, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 1, comma 419, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 1, comma 451, legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 39038

Sono inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117 Cost., nella parte in cui prevede, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il concorso delle province e delle città metropolitane attraverso la riduzione della spesa corrente a decorrere dal 2015 e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un ammontare di pari importo, in quanto la Regione non svolge alcuna argomentazione sull'assimilabilità delle posizioni rispettive dello Stato e degli enti di area vasta, e dunque sull'irragionevolezza della limitazione - alle province e alle città metropolitane - dell'ambito di applicazione del comma 418. Sull'inammissibilità della questione di costituzionalità per disparità di trattamento per la carenza di motivazione sulla confrontabilità delle situazioni, v. le citate sentenze nn. 151/2016 e n. 69/2016.

Massima n. 39039

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119 Cost., nella parte in cui prevede il passaggio di risorse dal bilancio provinciale (e delle città metropolitane) a quello statale (senza alcuna prescrizione sulla destinazione che lo Stato deve imprimere a tali risorse, salvo il riferimento al vincolo a versare l'importo «ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato»). La giurisprudenza costituzionale richiedere che, qualora venga lamentata - in via principale o incidentale - la violazione dell'art. 119, quarto comma, Cost. per impossibilità di esercizio delle funzioni degli enti territoriali, venga fornita la prova di tale impossibilità, cioè del fatto che la norma legislativa contestata produce uno squilibrio finanziario eccessivo a danno degli enti stessi. La Regione Veneto non soddisfa in alcun modo l'onere probatorio. Per l'affermazione che qualora venga lamentata - in via principale o incidentale - la violazione dell'art. 119, quarto comma, Cost. per impossibilità di esercizio delle funzioni degli enti territoriali, venga fornita la prova di tale impossibilità, cioè del fatto che la norma legislativa contestata produce uno squilibrio finanziario eccessivo a danno degli enti stessi v., ex multis , le seguenti citate sentenze nn. 151/2016, 127/2016, 65/2016, 89/2015 e 26/2014. Per l'affermazione che le norme incidenti sull'assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo "atomistico", ma solo nel contesto della manovra complessiva, che può comprendere norme aventi effetti di segno opposto sulla finanza delle regioni e degli enti locali, v., ex multis , le citate sentenze nn. 82/2015, 26/2014, 27/ 2010,155/2006 e 431/2004.

Massima n. 39040

Non è fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnati dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119, commi primo, secondo e terzo, Cost., nella parte in cui dispongono il passaggio di risorse dal bilancio degli enti di area vasta a quello statale senza prescrizioni sulla destinazione di tali risorse. Invero, la riduzione della spesa corrente disposta dal comma 418 si inserisce, nel complesso disegno di riforma delle province e delle città metropolitane, avviato con la legge n. 56 del 2014, «in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Al contempo, essa è diretta a perseguire il più generale obiettivo di miglioramento dell'efficienza della spesa pubblica, come risulta confermato dall'ultimo periodo del comma stesso, ove è previsto che l'ammontare della riduzione per ciascun ente è determinato tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. La legge n. 56 del 2014 ha previsto una "regìa" unitaria di tale complessa operazione di riallocazione delle funzioni, sia dettandone direttamente un'analitica disciplina, sia prevedendo successivi atti statali diretti a stabilire i criteri di individuazione delle risorse da trasferire e ad adeguare la legislazione sulla finanza degli enti territoriali, nel rispetto del criterio secondo il quale le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 Cost., dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione» (comma 97, lettera b). Sulla necessità che venga affidata allo Stato la gestione delle risorse frutto di riduzione di spesa da parte degli enti di area vasta, v. le citate sentenze nn. 159/2016 e 50/2015. Per l'affermazione che nel «processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre alla soppressione di queste ultime per effetto della riforma costituzionale attualmente in itinere [...] l'esercizio delle funzioni a suo tempo conferite - così come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente - deve essere correttamente attuato, indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmente titolare, v. la citata sentenza n. 10/2016.

Massima n. 39041

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost., nella parte in cui - disciplinando il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica mediante la riduzione della spesa corrente - esclude dall'obbligo del versamento dei corrispondenti importi le province in stato di dissesto dalla data del 14 ottobre 2014. Invero, il terzo periodo del comma 418 è estraneo alla logica della perequazione, che presuppone un'azione di redistribuzione della ricchezza e di riduzione degli squilibri fra gli enti territoriali, attraverso o un'erogazione di risorse specificamente rivolta agli enti più deboli (in base all'art. 119, commi terzo e quinto, Cost.) o una minor erogazione rivolta agli enti più "ricchi". La norma impugnata, invece, non ha una funzione riequilibratrice delle risorse destinate alle province, ma incide su flussi che scorrono in senso contrario, cioè dagli enti di area vasta al bilancio statale, in corrispondenza a una riduzione delle spese provinciali. L'esclusione delle province in dissesto si fonda sulla oggettiva impossibilità, per queste, di versare risorse allo Stato e sul presumibile pregiudizio che la loro mancata esclusione arrecherebbe alla comunità provinciale. Sui meccanismi di perequazione previsti dall'art. 119 Cost., v. la citata sentenza n. 79/2014. Per l'affermazione che la necessità di uniformità delle norme di coordinamento della finanza pubblica, si vedano le citate sentenze nn. 176/2012 e 284/2009.

Massima n. 39042

Non è fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma e 119, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, attraverso la riduzione della spesa corrente e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di un ammontare di pari importo, "sotto l'aspetto della non transitorietà della misura adottata". Infatti, la riduzione della spesa corrente degli enti di area vasta, oltre a perseguire il generale obiettivo di efficienza della spesa pubblica, è principalmente connessa alla riforma degli enti stessi. Nello stesso oggetto del primo periodo del comma 418, dunque, si può individuare un limite implicito all'efficacia temporale della previsione, nel senso che la riduzione della spesa corrente e il vincolo del versamento del corrispondente importo al bilancio dello Stato sono legati al processo di attuazione della riforma e, più precisamente, alla fase di passaggio delle funzioni non fondamentali ad altri enti, con conseguente riduzione dell'organico. Si tratta perciò di misure per loro natura e funzione intrinsecamente transitorie e per ciò stesso evidentemente destinate a venire meno una volta attuata la riforma, con il trasferimento delle funzioni non fondamentali ad altri enti e l'«adeguamento della legislazione [...] sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti [territoriali]» (art. 1, comma 97, primo periodo, della legge n. 56 del 2014).

Massima n. 39043

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 418, 419 e 451, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnati dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto e 119, primo comma, Cost., nella parte in cui -prevedendo il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, attraverso la riduzione della spesa corrente e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di un ammontare di pari importo- impedirebbe il passaggio delle risorse dalle province agli enti subentranti (Regione e comuni) nell'esercizio delle funzioni non fondamentali e comprimerebbe la potestà legislativa regionale, de facto vincolata e limitata dalla scarsità di risorse finanziarie provinciali imposta dallo Stato. Sotto il primo profilo, le risorse versate allo Stato in parte si devono ritenere destinate a una futura riassegnazione agli enti subentranti. Inoltre, mentre per le funzioni fondamentali la Regione per le funzioni non fondamentali manca nel ricorso qualsiasi allegazione volta a suffragare l'insufficienza di risorse; e i parametri invocati non sono conferenti. Quanto al secondo profilo, l'asserita compressione del potere legislativo regionale di riordino delle funzioni rappresenterebbe, ad ammetterla, una semplice conseguenza "di fatto", oltre che meramente eventuale, delle norme impugnate. Infine, non sussiste nemmeno la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la libera attribuzione di funzioni provinciali non fondamentali da parte delle regioni, concordata tra Stato e Regioni in sede di Accordo raggiunto nella Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, non può condizionare l'esercizio della funzione legislativa.Per l'affermazione che un Accordo non può condizionare l'esercizio della funzione legislativa, v. le citate sentenze nn. 160/2009 e 437/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso di cui al r.r. n. 36 del 2015;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso di cui al r.r. n. 36 del 2015;

3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge n. 190 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 119, primo, secondo e terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge n. 190 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 119, quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge n. 190 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso di cui al r.r. n. 42 del 2015.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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