Corte costituzionale

Sentenza n. 144/2016

Corte cost., sent. 16 giugno 2016, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/2016
Data di deposito
16 giugno 2016
Data di decisione
17 maggio 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 611, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 1, comma 612, legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38927

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che impongono ad enti territoriali, camere di commercio, università e autorità portuali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute disciplinando criteri, modalità e tempi di attuazione e prevedendo la definizione di un piano operativo da trasmettersi, unitamente ad una relazione tecnica, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In primo luogo, la ricorrente muove da una inesatta premessa interpretativa delle disposizioni impugnate in quanto trascura di considerare che l'obiettivo, che esse si prefiggono, si basa su un "piano di razionalizzazione" che non emargina, ma coinvolge significativamente le stesse Regioni, "anche" in base ai criteri direttivi statali. Infatti, tali disposizioni, senz'altro riconducibili alle prevalenti finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, recano una disciplina di principio nella materia del "coordinamento della finanza pubblica" che lascia ampio margine di manovra all'autonomia regionale. I singoli "criteri" elencati nel censurato comma 611 sono pertinenti ed intersecano anche ulteriori ambiti di competenza esclusiva dello Stato quali la "tutela della concorrenza" e l'"ordinamento civile" ma non prescindono, a loro volta, da un significativo coinvolgimento delle Regioni. Quanto, infine, alla censura che attiene agli "oneri aggiuntivi" della predisposizione del piano operativo e della relazione tecnica alla Corte dei conti, si tratta di un puntuale obbligo di comunicazione di dati a carico degli enti locali, da ricondurre alla realizzazione in concreto delle finalità di coordinamento finanziario e, dunque, ascrivibile ai principi della relativa materia, di competenza concorrente. Per la riconducibilità della finalità di evitare abusi del "tipo" societario e/o delle partecipazioni societarie alla materia "tutela della concorrenza", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 148/2009 e 159/2008. Per la riconducibilità di un puntuale obbligo di comunicazione, alla Corte dei conti, di dati a carico degli enti locali alla realizzazione in concreto delle finalità di coordinamento finanziario e, dunque, ascrivibile ai principi della relativa materia, v., ex plurimis , sentenze nn. 44/2014 e 417/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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