Corte costituzionale
Sentenza n. 143/2016
Corte cost., sent. 16 giugno 2016, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/2016
- Data di deposito
- 16 giugno 2016
- Data di decisione
- 4 maggio 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 420, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 81, ult. comma, Costituzione
- art. 114, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 119, ult. comma, Costituzione
- art. 5, comma 1, lett. e), legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012
- art. 5, comma 2, lett. b), legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012
- art. 9, comma 5, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
- art. 10, comma 1, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
Massime
Massima n. 38926
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, ultimo comma, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett. p), terzo, quarto e sesto, 118, primo comma, 119, commi primo, secondo e ultimo, Cost., oltre che all'art. 5, commi 1, lett. e), e 2, lett. b), della legge costituzionale n. 1 del 2012, e agli artt. 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge n. 243 del 2012 - dell'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che prevede specifici divieti di spesa per le Province delle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Non sussiste, in primo luogo, la pretesa violazione della potestà legislativa concorrente della Regione nella materia "coordinamento della finanza pubblica". I divieti di spesa e di nuove assunzioni imposti dalla norma scrutinata non sono riconducibili alla categoria delle "norme di dettaglio" poiché si innestano, viceversa, come principi fondamentali, funzionali alla realizzazione del disegno riformatore. La predisposizione dei censurati vincoli di indebitamento risponde, appunto, all'obiettivo della realizzazione in concreto della finalità del coordinamento finanziario all'interno dell'avviato procedimento di progressiva e graduale estinzione dell'ordinamento e della organizzazione delle Province. E ciò, dunque, ne postula il "carattere generale" e la conseguente riconducibilità alla competenza dello Stato, il quale soltanto può legittimamente provvedere in modo uniforme per tutti gli enti interessati dalla riforma. Non ricorre neppure la lamentata violazione dell'art. 119, secondo comma, Cost., poiché l'intervento statale non elide ogni forma di autonomia finanziaria delle Province, atteso che il divieto del ricorso a mutui è, comunque, limitato a funzioni diverse da quelle di prioritaria importanza per le quali è ragionevole che l'indebitamento sia escluso anche per finalità di investimento. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 3, primo comma, e 81, ultimo comma, Cost., la disposizione censurata persegue l'obiettivo finale e unitario di progressiva riduzione e razionalizzazione delle spese delle Province, in considerazione della programmata loro soppressione previa cancellazione dalla Carta costituzionale come enti costitutivi della Repubblica. È in ragione di ciò, infatti, che risultano improponibili sia la comparazione tra detti enti territoriali e le amministrazioni statali, sia la suddistinzione nell'ambito delle Province, in base a parametri di virtuosità. Infine, anche i contestati divieti di acquisizione di nuovo personale non sono rivolti alla mera organizzazione dell'ente locale, ma sono connotati dalla finalità di garantire il coordinamento della finanza pubblica, atteso che la spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale. L'influenza delle disposizioni denunciate sull'organizzazione dell'ente territoriale si risolve in una circostanza di fatto, come tale non rilevante sul piano della legittimità costituzionale. Per l'affermazione secondo cui la predisposizione dei vincoli di indebitamento risponde all'obiettivo della realizzazione in concreto della finalità del coordinamento finanziario all'interno del procedimento di progressiva e graduale estinzione dell'ordinamento e della organizzazione delle Province e, dunque, la conseguente riconducibilità alla competenza dello Stato, il quale soltanto può legittimamente provvedere in modo uniforme per tutti gli enti interessati dalla riforma, v. la citata sentenza n. 50/2015. Per l'affermazione secondo cui la spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale, v. le citate sentenze nn. 69/2011 e 169/2007. Per l'irrilevanza dell'influenza delle disposizioni denunciate sull'organizzazione dell'ente territoriale, risolvendosi una tale evenienza in una circostanza di fatto, come tale non rilevante sul piano della legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 169/2007, 95/2007, 417/2005, 353/2004 e 36/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promosse - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, ultimo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo comma, e 119, primo, secondo e ultimo comma, Cost., oltre all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera b), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e agli artt. 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) - dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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