Corte costituzionale
Sentenza n. 133/2016
Corte cost., sent. 10 giugno 2016, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/2016
- Data di deposito
- 10 giugno 2016
- Data di decisione
- 19 aprile 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- legge n. 114 del 11 agosto 2014
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
Parametri
- art. 33, comma 6, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, direttiva CE n. 78 del 27 novembre 2000
- art. 2, direttiva CE n. 78 del 27 novembre 2000
- art. 6, paragrafo 1, direttiva CE n. 78 del 27 novembre 2000
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 38901
È inammissibile, per mancanza di un'adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 33, sesto comma, Cost., nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato. Infatti, il rimettente si limita a denunciare apoditticamente la violazione dell'autonomia universitaria garantita dall'indicato parametro, senza fornire alcuna motivazione sul modo in cui la lesione si sarebbe determinata. Sull'inammissibilità delle questioni per mancanza di un'adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, v., da ultimo, le citate ordinanze nn. 93/2016, 112/2015 e 52/2015.
Massima n. 38902
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., nella parte in cui abolisce l'istituto del trattenimento in servizio anche per i docenti e i ricercatori universitari. Infatti, l'eliminazione del trattenimento in servizio si inserisce nel quadro delle misure volte a favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, finalità richiamata espressamente nel preambolo del decreto e dunque non estranea al suo contenuto. Si tratta di un primo intervento, peraltro puntuale e circoscritto, di un processo laborioso, destinato a dipanarsi in un arco temporale più lungo, volto a realizzare il ricambio generazionale nel settore. Come tale, esso non contraddice la straordinaria necessità ed urgenza posta a fondamento del decreto. Queste indicazioni sono sufficienti per escludere l'ipotesi (alla quale è limitato il sindacato sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo) di evidente carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità ed urgenza di provvedere. Sui limiti del sindacato sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 93/2011, 355/2010 e 171/2007; ordinanza n. 72/2015.
Massima n. 38903
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto - fissando al 31 ottobre 2014 la cessazione del trattenimento in servizio degli avvocati dello Stato già disposto con formale provvedimento ed escludendo gli stessi dal novero dei beneficiari della disciplina transitoria derogatoria contenuta nel comma 3 - lederebbe il principio di proporzionalità e l'affidamento del dipendente nell'efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati nei suoi confronti. In proposito, non è rilevante la richiamata sentenza della Corte di giustizia UE 6 novembre 2012, in causa C-286/12, Commissione contro Ungheria, la quale ha ritenuto discriminatorie disposizioni ungheresi che avevano anticipato bruscamente e considerevolmente i limiti di età per il pensionamento di talune categorie (giudici, procuratori e notai), senza prevedere misure transitorie idonee a tutelare il legittimo affidamento degli interessati. Invero, la censurata disposizione non incide sui limiti dell'età pensionabile, ma sull'istituto del trattenimento in servizio, originariamente disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 che riconosceva ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici un vero e proprio diritto potestativo a permanere in servizio per il periodo normativamente indicato. In seguito, i d.l. nn. 112 del 2008 e 78 del 2010 hanno completamente rimodellato la fattispecie, configurando un mero interesse del dipendente da far valere mediante apposita istanza all'amministrazione, libera, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. L'abrogazione del trattenimento - istituto eccezionale rispetto alla regola del collocamento a riposo, in considerazione delle generali esigenze di contenimento della spesa - appare dunque come l'ultimo tassello di un disegno legislativo volto a ridimensionarne l'ambito di operatività. Le finalità di ricambio generazionale, insite nella normativa in esame, rientrano nell'ambito delle legittime finalità di politica del lavoro, che non danno seguito a discriminazioni sulla base dell'età, secondo la direttiva n. 2000/78/CE. I lavori preparatori della legge di conversione (che ha anticipato dal 31 dicembre 2015 al 31 ottobre 2014 la cessazione del trattenimento in servizio degli avvocati dello Stato) mostrano che l'accesso dei giovani al lavoro pubblico e il contenimento della spesa si atteggiano quali finalità legittime, tali da temperare la pretesa eccessiva drasticità delle misure adottate, senza incrinare la tutela dell'affidamento. Sia la circostanza della progressiva "degradazione" del diritto al trattenimento in servizio a mero interesse sia la considerazione che l'originaria previsione dell'estensione del trattenimento degli avvocati fino al 31 dicembre 2015 era contenuta in un provvedimento di per sé soggetto a modifiche in sede di conversione impediscono di ritenere che un affidamento nella più duratura prosecuzione del servizio possa essersi consolidato e che quest'ultimo sia stato illegittimamente ed eccessivamente compresso. Sull'ammissibilità di questioni sollevate nella fase cautelare, non potendo ritenersi esaurita la potestas iudicandi del giudice a quo quando la concessione della misura cautelare, provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, sia fondata, quanto al fumus boni iuris , sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 200/2014 e 83/2013.
Massima n. 38904
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto - nello stabilire l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici e nell'ampliare il novero dei soggetti cui si applica la relativa disciplina - non sarebbe stato corredato dalla realizzazione di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e necessari a garantire l'esatta quantificazione e la credibile copertura dei conseguenti oneri finanziari. Come risulta anche dai lavori preparatori della legge di conversione, l'adozione delle misure contenute nel denunciato art. 1 è corredata dalla relazione tecnica e contiene il quadro analitico delle proiezioni finanziarie almeno decennali, entrambi prescritti dal citato art. 17. In particolare, dopo il 2018, gli oneri mostrano un andamento decrescente, per il progressivo venir meno delle maggiori erogazioni dovute all'anticipo delle liquidazioni per trattamenti di fine servizio; e i minori oneri correlati alla mancata abolizione del trattenimento dei magistrati sono idonei a compensare i maggiori oneri discendenti dalle modifiche che hanno interessato, in sede di conversione, gli avvocati dello Stato, la cui consistenza numerica è, peraltro, piuttosto contenuta nell'ambito del comparto di riferimento. Essendo stati soddisfatti gli adempimenti posti dalla legge n. 196 del 2009, i conteggi svolti in relazione alla spesa e le previsioni effettuate non appaiono implausibili, ciò che esclude la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. Sull'ammissibilità di questioni sollevate nella fase cautelare, non potendo ritenersi esaurita la potestas iudicandi del giudice a quo quando la concessione della misura cautelare, provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, sia fondata, quanto al fumus boni iuris , sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 200/2014 e 83/2013. Per la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, v. la citata sentenza n. 73/2014. Sul principio di ininfluenza delle vicende relative al giudizio principale sul giudizio incidentale di costituzionalità (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), v. le citate sentenze nn. 236/2015 e 274/2011. Per l'affermazione che il principio di analitica copertura finanziaria, espresso dall'art. 81, terzo comma, Cost., "ha natura di precetto sostanziale, cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione", v. la citata sentenza n. 224/2014. Sulla previa quantificazione della spesa o dell'onere, quale presupposto per la copertura finanziaria, v. la citata sentenza n. 181/2013, ove è sottolineato che "non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita". Sulla necessità costituzionale che le leggi indichino i mezzi per far fronte alle spese che introducono, v. la citata sentenza n. 214/2012.
Massima n. 38905
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., in quanto - nel disporre l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato e nel dettare la relativa disciplina transitoria - violerebbe il criterio di economicità che pone un vincolo ineludibile sulla capacità e sulla condizione della spesa delle amministrazioni pubbliche. Nel primo comma dell'art. 97 Cost., inserito dalla legge di revisione costituzionale n. 1 del 2012, vi è simmetria tra il criterio di economicità, secondo cui l'azione delle amministrazioni deve perseguire i propri obiettivi, garantendo il buon andamento e l'imparzialità con il minimo dispendio di risorse, e l'obbligo di rispettare l'equilibrio di bilancio, che è legato all'andamento del ciclo economico. La valutazione del suddetto criterio, pertanto, non può essere costretta in una dimensione temporale limitata, ma deve svolgersi in riferimento ad un arco temporale sufficientemente ampio, tale da consentire la realizzazione degli obiettivi in una situazione di debito sostenibile e di tendenziale "armonia" fra entrate e uscite. L'obiettivo perseguito con l'abolizione del trattenimento in servizio consiste nel promuovere il ricambio generazionale nel lavoro pubblico e nel favorire risparmi di spesa con l'abbattimento del monte stipendiale derivante dalla sostituzione di lavoratori più anziani, cui normalmente spettano livelli retributivi più elevati, con personale di nuova assunzione e quindi meno costoso. Tale risultato è atteso nel lungo periodo, nonostante la prima applicazione delle misure mostri un difficile bilanciamento fra maggiori spese per anticipo dell'erogazione delle pensioni e dei trattamenti di fine rapporto e corrispondenti risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio. In considerazione del progressivo calo degli oneri connessi alla nuova disciplina a partire dal 2018, l'attuazione delle misure in esame appare idonea ad agevolare risparmi capaci di liberare risorse spendibili per l'auspicato ricambio generazionale in un lasso temporale più ampio. Sull'ammissibilità di questioni sollevate nella fase cautelare, non potendo ritenersi esaurita la potestas iudicandi del giudice a quo quando la concessione della misura cautelare, provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, sia fondata, quanto al fumus boni iuris , sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 200/2014 e 83/2013. Per la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, v. la citata sentenza n. 73/2014. Sul principio di ininfluenza delle vicende relative al giudizio principale sul giudizio incidentale di costituzionalità (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), v. le citate sentenze nn. 236/2015 e 274/2011.
Massima n. 38906
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., nelle parti in cui abolisce l'istituto del trattenimento in servizio anche per i docenti e i ricercatori universitari e anticipa al 31 ottobre 2014, per gli avvocati dello Stato, la cessazione del trattenimento già disposto con formale provvedimento ovvero, in subordine, non fissa per questi ultimi la data di cessazione al 31 dicembre 2015. L'evoluzione normativa dell'istituto (d.l. nn. 112 del 2008 e 78 del 2010) ha riconosciuto la facoltà dell'amministrazione - circoscritta da limiti sempre più rigorosi per ragioni di contenimento della spesa - di accogliere, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, la richiesta dell'interessato in relazione alla sua particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. A tale facoltà si correla non un diritto alla permanenza in servizio, ma un mero interesse, soggetto alla valutazione discrezionale dell'amministrazione. Il trattenimento oltre l'età pensionabile ha carattere eccezionale anche perché comporta il carico del trattamento di servizio attivo e degli oneri riflessi, in genere complessivamente maggiori di quelli connessi a nuove assunzioni. Il buon andamento dell'amministrazione non può però dipendere da personale che ha raggiunto i limiti di età posto che il prolungarsi del servizio non è sempre indice di accrescimento dell'efficienza organizzativa. L'eliminazione del trattenimento ha portato a compimento un percorso già avviato, per agevolare, nel tempo, il ricambio generazionale e consentire un risparmio di spesa, anche con riguardo all'amministrazione universitaria, in attuazione dei principi di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione, senza alcuna lesione dell'affidamento. Né risulta pertinente il riferimento alla sentenza n. 83 del 2013 che ha sanzionato la disparità di trattamento tra universitari e altri dipendenti pubblici e la compressione, in danno dell'università, di ogni margine di autonomo apprezzamento delle esigenze organizzative e funzionali. Per contro, la disciplina in esame ha carattere generale, non discrimina tra amministrazioni pubbliche ed elimina del tutto i margini di operatività, già angusti, del trattenimento in servizio. Quanto alla normativa transitoria relativa agli avvocati dello Stato, l'accesso dei giovani al lavoro pubblico e il contenimento della spesa si atteggiano quali finalità legittime, tali da temperare la pretesa eccessiva drasticità delle misure adottate, senza incrinare la tutela dell'affidamento. La circostanza della "degradazione" del diritto al trattenimento in servizio a mero interesse e la considerazione che l'originaria previsione dell'estensione del trattenimento fino al 31 dicembre 2015 era contenuta in un provvedimento di per sé soggetto a modifiche in sede di conversione impediscono di ritenere che un affidamento nella più duratura prosecuzione del servizio possa essersi consolidato e che quest'ultimo sia stato illegittimamente ed eccessivamente compresso dall'anticipazione della cessazione. Sull'ammissibilità di questioni sollevate nella fase cautelare, non potendo ritenersi esaurita la potestas iudicandi del giudice a quo quando la concessione della misura cautelare, provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, sia fondata, quanto al fumus boni iuris , sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 200/2014 e 83/2013. Per la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, v. la citata sentenza n. 73/2014. Sul principio di ininfluenza delle vicende relative al giudizio principale sul giudizio incidentale di costituzionalità (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), v. le citate sentenze nn. 236/2015 e 274/2011. Sulla progressiva limitazione della facoltà dell'amministrazione di disporre il trattenimento in servizio, v. la citata sentenza n. 83/2013, che ha sanzionato la disparità di trattamento tra universitari e altri dipendenti pubblici e l'eliminazione in capo all'università di ogni margine di autonomo apprezzamento delle proprie esigenze organizzative e funzionali. Sul carattere eccezionale della disposizione che prevedeva il trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile, v. la citata ordinanza n. 195/2000 nella quale é affermato altresì che "il buon andamento dell'amministrazione non può dipendere affatto dal mantenimento in servizio di personale che ha raggiunto i limiti di età", posto che "il prolungarsi del servizio oltre i limiti non è sempre indice di accrescimento dell'efficienza organizzativa".
Massima n. 38907
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - nel disporre l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato e nel dettare la relativa disciplina transitoria - irragionevolmente sacrificherebbe l'affidamento dei consociati (e, in particolare, degli avvocati dello Stato) nella sicurezza giuridica e nel protrarsi della permanenza in servizio, precluderebbe all'amministrazione ogni valutazione discrezionale in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali e perseguirebbe la finalità del ricambio generazionale ponendosi in contrasto con la disciplina fortemente limitativa delle nuove assunzioni posta dal medesimo decreto. L'eliminazione del trattenimento in servizio ha portato a compimento un percorso già avviato, per agevolare, nel tempo, il ricambio generazionale e consentire un risparmio di spesa, in attuazione dei principi di buon andamento e efficienza dell'amministrazione, senza alcuna lesione dell'affidamento. Infatti, sia la circostanza della "degradazione" del diritto al trattenimento in servizio a mero interesse sia la considerazione che l'originaria previsione dell'estensione del trattenimento degli avvocati dello Stato fino al 31 dicembre 2015 era contenuta in un provvedimento di per sé soggetto a modifiche in sede di conversione (ove il termine è stato anticipato al 31 ottobre 2014) impediscono di ritenere che un affidamento nella più duratura prosecuzione del servizio possa essersi consolidato e che quest'ultimo sia stato illegittimamente ed eccessivamente compresso dall'anticipazione della cessazione. Infine, non sussiste la pretesa contraddittorietà della normativa censurata rispetto al successivo art. 3 che provvede a contingentare le assunzioni del personale con riguardo agli anni 2014-2018, condizionando la facoltà di assumere nel 2014 alla circostanza che la spesa sia pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e riducendo negli anni successivi tale limitazione fino a consentire il completo "sblocco" delle assunzioni alla data del 2018. Questa disciplina risulta coerente con l'obiettivo del ricambio generazionale sotteso all'abolizione del trattenimento in servizio, all'interno di una programmazione articolata nel tempo. La ratio del denunciato art. 1 é quella di favorire politiche di ricambio generazionale a fronte della crisi economica ed i relativi effetti positivi sono connessi alla necessità di realizzare progressivi risparmi che, in relazione al regime del turn over , alimenteranno le risorse utilizzabili per le nuove assunzioni. Sull'ammissibilità di questioni sollevate nella fase cautelare, non potendo ritenersi esaurita la potestas iudicandi del giudice a quo quando la concessione della misura cautelare, provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, sia fondata, quanto al fumus boni iuris , sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 200/2014 e 83/2013. Per la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, v. la citata sentenza n. 73/2014. Sul principio di ininfluenza delle vicende relative al giudizio principale sul giudizio incidentale di costituzionalità (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), v. le citate sentenze nn. 236/2015 e 274/2011.
Massima n. 38908
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - nel disporre l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato e nel dettare la relativa disciplina transitoria - determinerebbe, da un lato, un'irragionevole disparità di trattamento tra gli avvocati dello Stato, il cui trattenimento in servizio, già disposto con formale provvedimento, cessa al 31 ottobre 2014, e i magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari, per i quali il trattenimento in servizio è garantito dal successivo comma 3 fino al 31 dicembre 2015; e, dall'altro, tratterebbe irragionevolmente allo stesso modo gli avvocati dello Stato (il cui trattenimento in servizio era previsto per cinque anni oltre il limite di età per il collocamento a riposo) e la generalità dei dipendenti pubblici (per i quali il trattenimento era previsto per due anni), stabilendo per entrambe le categorie la cessazione del trattenimento al 31 ottobre 2014. In sede di approvazione della legge di conversione è caduta la previsione volta a salvaguardare i trattenimenti degli avvocati dello Stato fino al 31 dicembre 2015, mentre è rimasta per i magistrati. Per gli avvocati dello Stato, l'efficacia del trattenimento è cessata anticipatamente il 31 ottobre 2014, al pari della generalità dei dipendenti pubblici. La disciplina transitoria derogatoria è stata dettata dalla necessità di ovviare alle possibili criticità per il funzionamento regolare degli uffici giudiziari, derivanti dall'improvvisa cessazione dal servizio di un numero rilevante di dipendenti. La ratio sottesa a tale deroga è dunque inerente esclusivamente all'organizzazione degli uffici e non attiene allo status dei magistrati, sicché è indiscutibile l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto. Inoltre, l'argomento, assertivamente formulato, secondo cui la differenza di trattamento originariamente contemplata fra avvocati dello Stato e gli altri dipendenti pubblici avrebbe dovuto essere mantenuta, per garantire il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione, non consente di individuare alcun profilo di irragionevolezza dell'eguale trattamento riservato alle dette categorie in ordine alla disciplina transitoria. La circostanza che il numero degli avvocati dello Stato, che cessano dal servizio, sia diverso da quello della generalità dei dipendenti pubblici, che egualmente cessano dal servizio, non costituisce indizio di palese eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, poiché la categoria dei pubblici dipendenti è genericamente indicata, senza alcuna illustrazione delle ragionevoli giustificazioni poste a fondamento della pretesa diversità di trattamento. Sull'ammissibilità di questioni sollevate nella fase cautelare, non potendo ritenersi esaurita la potestas iudicandi del giudice a quo quando la concessione della misura cautelare, provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità, sia fondata, quanto al fumus boni iuris , sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 200/2014 e 83/2013. Per la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, v. la citata sentenza n. 73/2014. Sul principio di ininfluenza delle vicende relative al giudizio principale sul giudizio incidentale di costituzionalità (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), v. le citate sentenze nn. 236/2015 e 274/2011. Per la non fondatezza di censure di irragionevole disparità di trattamento, per l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, v., fra le tante, le citate sentenze nn. 178/2015, 215/2014 e 340/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevata, in riferimento all'art. 33, sesto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con ordinanza iscritta al r.o. n. 30 del 2015;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con ordinanza iscritta al r.o. n. 30 del 2015;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 1, 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 61 del 2015;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina, 81, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanze iscritte al r.o. n. 144 del 2015 e al r.o. n. 19 del 2016;
5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con ordinanza iscritta al r.o. n. 61 del 2015;
6) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole eguaglianza di trattamento, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanze iscritte al r.o. n. 144 del 2015 e al r.o. n. 19 del 2016.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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