Corte costituzionale

Sentenza n. 117/2016

Corte cost., sent. 26 maggio 2016, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/2016
Data di deposito
26 maggio 2016
Data di decisione
4 maggio 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 359, legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38878

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede la riduzione (pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016) dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988 la quale stabilisce, a sua volta, lo stanziamento, per capitale ed interessi, utile a far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre. Benché la ricorrente abbia sostenuto che la disposizione impugnata inciderebbe retroattivamente su impegni già assunti e determinerebbe un'irragionevole alterazione della programmazione già compiuta, cagionando la lesione del suo legittimo affidamento e del principio di proporzionalità, tale motivazione non è idonea a superare l'esame preliminare di ammissibilità, perché l'indicato parametro risulta solo evocato, senza alcun supporto argomentativo. Per il costante indirizzo, secondo cui le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 8/2013 e 199/2012. Per l'esigenza che le Regioni, quando lamentano la violazione di parametri costituzionali che non attengono al riparto di competenze, motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sull'indicato riparto, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione, v., ex plurimis , la citate sentenze nn. 29/2016, 218/2015 e 89/2015.

Massima n. 38879

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede la riduzione (pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016) dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988, la quale stabilisce, a sua volta, lo stanziamento utile a far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre. Benché la ricorrente abbia sostenuto che la disposizione impugnata inciderebbe retroattivamente su impegni già assunti e determinerebbe un'irragionevole alterazione della programmazione già compiuta, cagionando la lesione del suo legittimo affidamento e del principio di proporzionalità, il tenore letterale delle disposizioni che concorrono a delimitare il quadro normativo e la specificità della misura in esame giustificano ed impongono un'interpretazione diversa da quella prospettata, coerente con le esigenze di tutela dell'affidamento e dell'autonomia regionale, nel senso di escluderne la riferibilità agli impegni finanziari già assunti. Entrambe le menzionate disposizioni, infatti, contengono riferimenti testuali che evidenziano il carattere eventuale della stipula dei mutui regionali, cosicché è sufficiente il loro tenore letterale per escludere l'applicazione della riduzione in esame ai mutui già stipulati (come peraltro confermato dalla stessa Regione ricorrente). L'ambito applicativo della disposizione censurata va, dunque, delimitato alle sole risorse non impegnate, delle quali viene disposta una nuova programmazione per il conseguimento degli obiettivi di rilevanza nazionale, costituiti da esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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