Corte costituzionale
Sentenza n. 10/2016
Corte cost., sent. 29 gennaio 2016, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/2016
- Data di deposito
- 29 gennaio 2016
- Data di decisione
- 12 gennaio 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Piemonte n. 6 del 1° agosto 2014
- art. 1, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 1 del 5 febbraio 2014
- Allegato "A", relativamente all'UPB DB05011, cap.149827, legge della Regione Piemonte n. 1 del 5 febbraio 2014
- art. 2, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 2 del 5 febbraio 2014
- art. 2, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 2 del 5 febbraio 2014
- art. 3, legge della Regione Piemonte n. 2 del 5 febbraio 2014
- Allegato "A", relativamente all'UPB DB05011, cap.149827, legge della Regione Piemonte n. 2 del 5 febbraio 2014
- art. 1, legge della Regione Piemonte n. 19 del 1° dicembre 2014
- Allegato "A", relativamente all'UPB DB05011, cap.149827, legge della Regione Piemonte del 1° dicembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38702
Nel giudizio di legittimità costituzionale sono sindacabili le scelte di bilancio riduttive degli stanziamenti complessivi per l'esercizio di funzioni conferite ad enti territoriali, pur esprimendo esse decisioni di natura politico-economica che, proprio in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente affidate alla determinazione dei governi e delle assemblee parlamentari. Nella materia finanziaria, infatti, non esiste un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi. Tale sindacato rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono rimesse al giudice costituzionale. Ne deriva che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa non possono costituire una zona franca sfuggente al sindacato di legittimità costituzionale, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa esser ritenuta esente dalla inviolabile garanzia del giudizio di costituzionalità. Per l'affermazione che, in materia finanziaria, non sussiste alcun limite assoluto al sindacato del giudice di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 188/2015, 70/2012 e 260/1990. Per l'orientamento, ormai superato, secondo cui la legge di bilancio sarebbe legge meramente formale, quindi inidonea ad essere sindacata in sede costituzionale, v. la citata sentenza n. 7/1959. Per l'affermazione che anche attraverso dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e negli allegati possono prodursi effetti novativi sull'ordinamento, v. la citata sentenza n. 188/2015.
Massima n. 38703
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost., il quale prevederebbe uno stanziamento nel bilancio piemontese per l'anno 2014 di somme di importo manifestamente insufficiente all'esercizio delle funzioni conferite e delegate alle Province. Il giudice rimettente, infatti, non precisa i motivi per cui la legge di variazione del bilancio osterebbe alla determinazione del giusto contributo per l'esercizio delle funzioni provinciali conferite né argomenta in ordine all'esistenza, alla data di emanazione di tale legge, di fatti normativamente vincolanti all'incremento dei suddetti trasferimenti. Sulla riduzione, con legge regionale, delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province, in assenza di misure che ne possano giustificare il dimensionamento, v. la citata sentenza n. 188/2015.
Massima n. 38704
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost., gli artt. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1, 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2, e 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19, in combinato disposto con i rispettivi Allegati A, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province dalla legge regionale n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano. Gli stanziamenti contenuti nella specifica posta di bilancio, a fronte di un'originaria continuità dalla data di conferimento delle funzioni all'esercizio 2011, vengono drasticamente ridotti negli ultimi tre esercizi. L'entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni conferite alle Province piemontesi si riverbera sull'autonomia finanziaria di queste ultime, nella misura in cui non consente di finanziarie adeguatamente le funzioni stesse. La lesione di tale autonomia finanziaria si riflette anche sul buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto la diminuzione delle risorse in una così elevata percentuale, in assenza di adeguate misure di riorganizzazione o di riallocazione delle funzioni conferite, costituisce una menomazione della autonomia stessa, che comporta contestualmente un grave pregiudizio per l'assolvimento delle funzioni attribuite in attuazione della legge n. 59 del 1997 e delle normative, statale e regionale, in tema di decentramento amministrativo. In assenza di adeguate fonti di finanziamento cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. Le norme in questione, operando in direzione opposta all'obiettivo di assicurare lo svolgimento delle funzioni conferite alle Province, non superano il test di proporzionalità. La forte riduzione delle risorse destinate alle funzione esercitate con continuità e in settori di notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole per l'assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento. A fronte della prescrizione normativa di astratti livelli di prestazione dei servizi nelle leggi regionali di settore, si verifica, per effetto delle disposizioni sproporzionalmente riduttive delle risorse, una rilevante compressione dei servizi resi alla collettività conseguente al mancato finanziamento degli stessi, in violazione, così, dell'art. 3 Cost. anche sotto il profilo del principio dell'eguaglianza sostanziale. (Sono assorbite le ulteriori censure) Sulla riduzione, con legge regionale, delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province, in assenza di misure che ne possano giustificare il dimensionamento, v. la citata sentenza n. 188/2015. Per l'affermazione che l'esistenza di obblighi nascenti dal contenuto della legge determina la necessità per il legislatore, anche regionale, dell'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 4/2014, 51/2013 e 68/2011. Sul test di proporzionalità, v. le citate sentenze 272/2015 e 1/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;
4) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), promosse dalle Province di Novara e di Asti con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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