Corte costituzionale
Ordinanza n. 99/2016
Corte cost., ord. 6 maggio 2016, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 99/2016
- Data di deposito
- 6 maggio 2016
- Data di decisione
- 6 aprile 2016
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 25, legge n. 190 del 6 novembre 2012
- art. 241, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 1, comma 19, legge n. 190 del 6 novembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38846
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost. - dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede che la nuova disciplina in materia di arbitrato nei contratti pubblici - consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione - non si applica agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge. Identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 2015, cosicché non sono ravvisabili ragioni che inducano a una diversa decisione. In particolare, lo ius superveniens consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro. Sulla non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 108/2015.
Massima n. 38847
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 102 e 111 Cost. - dell'art. 241, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, che prevede che le controversie possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. Identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 2015, sicché non sono ravvisabili ragioni per discostarsi dalla decisione precedentemente assunta. Infatti non solo il legislatore gode di discrezionalità nell'individuare le materie sottratte alla possibilità di compromesso, ma la norma risponde alle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché assicura, attraverso la mancata equiparazione tra assenso tacito e autorizzazione espressa, che la scelta dell'amministrazione di deferire ad arbitri le controversie relative ai contratti pubblici sia il risultato della ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto. Sulla non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 108/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, e dell'art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 102 e 111 Cost., sollevate dal Collegio arbitrale di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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